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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/657

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/657 della Commissione del 21 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Caşcaval de Săveni» (IGP)]

Normativa europea32021R0657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive "Caşcaval de Săveni" nel registro delle indicazioni geografiche protette, completando la procedura avviata dalla Romania ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha preso atto delle opposizioni presentate da Bulgaria e Grecia e degli accordi raggiunti in sede di consultazione, che hanno chiarito gli effetti della registrazione sul termine "caşcaval". In particolare, la protezione riguarda il nome nella sua interezza, mentre il termine "caşcaval" può continuare a essere usato nell’etichettatura e nelle presentazioni, nel rispetto della normativa UE applicabile.

Registrazione dell’IGP "Caşcaval de Săveni" nel registro UE delle DOP e IGP, con disciplina dell’uso del termine "caşcaval" nelle etichettature e presentazioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti lattiero-caseari della classe 1.3 "Formaggi" nell’Unione europea, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore. Riguarda in particolare gli operatori che commercializzano, etichettano o presentano il formaggio registrato come "Caşcaval de Săveni" e, in via accessoria, l’uso del termine generico "caşcaval" nelle etichette e nelle presentazioni nel territorio dell’Unione. Il regolamento si inserisce nella procedura di registrazione dei regimi di qualità ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e tiene conto degli accordi intervenuti tra Romania, Bulgaria e Grecia nell’ambito delle opposizioni.

Registrazione dell’IGP "Caşcaval de Săveni"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/657 della Commissione conclude la procedura di registrazione del nome "Caşcaval de Săveni" come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento si fonda sull’esame delle opposizioni presentate da Bulgaria e Grecia e tiene conto degli accordi raggiunti tra gli Stati membri interessati in sede di consultazione.

Contesto procedurale e opposizioni

La domanda di registrazione del nome era stata pubblicata a seguito della richiesta presentata dalla Romania. Dopo la pubblicazione, la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione e una dichiarazione motivata dalla Bulgaria, nonché una successiva opposizione dalla Grecia, entrambe ritenute ricevibili. Le parti sono state invitate ad avviare consultazioni per raggiungere un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

Nel caso della Bulgaria, l’opposizione riguardava l’omonimia o la somiglianza con il termine "кашкавал" (trascritto come "kashkaval" o "kaschaval"), utilizzato in Bulgaria per prodotti lattiero-caseari commercializzati su scala commerciale, e il possibile pregiudizio per tale denominazione, per marchi contenenti quel termine e per prodotti legittimamente presenti sul mercato bulgaro da almeno cinque anni prima della pubblicazione della domanda. Nel caso della Grecia, l’opposizione si fondava sull’asserito pregiudizio a un nome omonimo o parzialmente identico, a un marchio o a prodotti legalmente commercializzati da almeno cinque anni prima della pubblicazione.

Accordi raggiunti con Bulgaria e Grecia

Con la Bulgaria è stato raggiunto un accordo notificato alla Commissione entro il termine previsto, secondo il quale l’iscrizione di "Caşcaval de Săveni" non deve pregiudicare future richieste bulgare di registrazione di un nome composto comprendente il termine "кашкавал" nei regimi di qualità dell’UE. Il contenuto di tale accordo è stato considerato dalla Commissione nella misura in cui è compatibile con il regolamento (UE) n. 1151/2012 e con la restante normativa dell’Unione.

Con la Grecia è stato ugualmente raggiunto un accordo, notificato entro il termine prorogato a seguito di richiesta della Romania ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le parti hanno convenuto che la protezione del nome non copra il termine semplice "caşcaval", ma esclusivamente il nome composto "Caşcaval de Săveni" nella sua interezza. È stato inoltre concordato che il regolamento di iscrizione debba prevedere la possibilità di continuare a usare il termine "caşcaval".

Contenuto della protezione e uso del termine generico

Il regolamento protegge quindi il nome "Caşcaval de Săveni" come denominazione complessiva, senza estendere la tutela al solo elemento lessicale "caşcaval". In parallelo, l’articolo 2 consente il mantenimento dell’uso del termine "caşcaval" nell’etichettatura o nelle presentazioni all’interno del territorio dell’Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Per gli operatori del settore, il punto centrale è la distinzione tra il segno protetto nella sua interezza e il vocabolo generico o descrittivo che può continuare a essere utilizzato in conformità alle regole UE applicabili, con particolare rilievo in materia di presentazione commerciale e di etichettatura.

Ambito oggettivo e classificazione del prodotto

La denominazione registrata si riferisce a un prodotto rientrante nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ne deriva che la tutela riguarda il formaggio identificato dalla specifica denominazione geografica, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come precisato nell’articolo 3, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione "Caşcaval de Săveni"

L’articolo 1 registra il nome "Caşcaval de Săveni" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Esito della procedura di opposizione e accordi tra Stati membri

I considerando danno conto delle opposizioni ricevute da Bulgaria e Grecia, dichiarate ricevibili dalla Commissione, e delle consultazioni successive. La Romania e la Bulgaria hanno concluso che la registrazione non pregiudica future richieste bulgare relative a nomi composti contenenti "кашкавал"; Romania e Grecia hanno concordato che la protezione non riguardi il solo termine "caşcaval" ma solo il nome composto nella sua interezza.

Uso del termine "caşcaval"

L’articolo 2 consente che il termine "caşcaval" continui a essere utilizzato nell’etichettatura o nelle presentazioni all’interno del territorio dell’Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’UE.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentariindicazioni geografiche protetteetichettatura alimentaremarchi e segni distintivimercato interno

Testo integrale

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