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Legge

L.R. TAA 15/2015

Istituzione del nuovo Comune di Porte di Rendena mediante la Fusione dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)

Normativa regionaleL.R. TAA 15/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Porte di Rendena, nato dalla fusione dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena. Disciplina successione nei beni e rapporti, organizzazione provvisoria, personale, statuto, prima elezione, indennità e regime finanziario transitorio, con applicazione limitata al periodo di avvio del nuovo ente.

Istituzione del Comune di Porte di Rendena mediante fusione di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena

Istituzione del Comune di Porte di Rendena

La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena in un nuovo ente locale denominato Comune di Porte di Rendena, operante nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Provincia autonoma di Trento. Il provvedimento regola sia la nascita del nuovo Comune sia il complesso regime transitorio necessario all’avvio delle sue funzioni.

Fusione, decorrenza ed effetti sull’assetto istituzionale

Il nuovo Comune è istituito dal 1° gennaio 2016. Da tale data:

  • i tre Comuni originari sono estinti;
  • sindaci, giunte e consigli comunali decadono e cessano dalle rispettive cariche;
  • decadono anche gli organi di revisione contabile.

Fino alla nomina del revisore del nuovo Comune, le funzioni di revisione sono svolte provvisoriamente dall’organo in carica nel Comune di Villa Rendena alla data di estinzione.

I consiglieri cessati continuano a svolgere gli incarichi esterni eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori; lo stesso vale per i soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi.

Territorio, sede e organizzazione territoriale

La circoscrizione del nuovo Comune coincide con quelle dei tre Comuni soppressi. La sede legale e amministrativa è fissata nell’abitato di Villa Rendena, che diventa capoluogo del Comune.

Lo statuto può prevedere:

  • sedute degli organi collegiali anche fuori dalla sede legale;
  • uffici comunali dislocati su tutto il territorio comunale.

Successione nei rapporti giuridici, beni e beni di uso civico

Il Comune di Porte di Rendena subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine.

In caso di controversie tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi secondo i principi della successione delle persone giuridiche. Si applicano inoltre le disposizioni statali richiamate sulla successione nei casi di fusione di comuni.

Per i beni e diritti di uso civico, la titolarità resta in capo alle comunità di originaria appartenenza; i soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le originarie frazioni considerate tali ai fini dell’amministrazione dei beni di uso civico.

Municipi e partecipazione locale

Lo statuto del nuovo Comune può istituire uno o più municipi, privi di personalità giuridica, per valorizzare le comunità locali. Per ciascun Comune estinto può essere costituito un solo municipio.

Il municipio è amministrato da un comitato di gestione gratuito, composto da:

  • un prosindaco;
  • da due a quattro consultori.

Possono farne parte cittadini residenti nella circoscrizione del municipio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per il consigliere comunale. Sono incompatibili con tali incarichi le cariche di sindaco, assessore e consigliere del Comune.

Lo statuto disciplina numero dei componenti, modalità di elezione e funzioni consultive e partecipative. La prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine fissato dallo statuto comunale del nuovo Comune.

Gestione provvisoria fino all’elezione degli organi comunali

Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, il nuovo ente è gestito da un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento.

Il commissario è assistito, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto dagli ex sindaci dei Comuni estinti. Il comitato è consultato:

  • sullo schema di bilancio;
  • sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, per informarlo sulle attività programmate e in corso.

Organizzazione amministrativa provvisoria e atti

Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni interessati, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa, decide il commissario.

Fino all’esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente, continuano ad applicarsi nei rispettivi territori gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni originari.

Personale e segretari comunali

Il personale dei Comuni di origine è trasferito al nuovo Comune secondo la disciplina del trasferimento d’azienda richiamata dalla legge, con applicazione delle procedure di informazione e consultazione previste dalla normativa statale.

Per i segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata, con due precisazioni:

  • il posto di segretario comunale è unico;
  • gli eventuali posti di vicesegretario sono ad esaurimento.

Statuto, regolamento del consiglio e partecipazione

Lo statuto può prevedere strumenti di partecipazione e collegamento tra il nuovo Comune e le comunità già appartenenti ai Comuni originari, nonché adeguate forme di decentramento dei servizi nelle ex circoscrizioni.

I Comuni che hanno avviato la fusione potevano approvare, prima dell’istituzione del nuovo ente, un testo statutario conforme da far entrare in vigore al momento della nascita del Comune. In assenza di tale statuto, gli organi del nuovo Comune devono approvare entro sei mesi dalla loro elezione lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Fino a tale adozione si applicano, in quanto compatibili, lo statuto, il regolamento consiliare e i regolamenti interni del Comune di Villa Rendena vigenti al 31 dicembre 2015.

Prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

La prima elezione degli organi politici del Comune di Porte di Rendena si svolge in un turno elettorale indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

Per tale elezione si applica la disciplina regionale prevista per i comuni della Provincia di Trento con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

In prima applicazione, tre seggi consiliari sono riservati ai candidati più votati nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni dei tre Comuni originari. La legge detta una procedura speciale di formazione delle graduatorie e di assegnazione dei seggi, inclusi criteri per i casi di candidatura prima in più graduatorie e per la surroga dei seggi vacanti assegnati in prima applicazione.

Primo assetto della giunta e indennità

Nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare fino a quattro assessori per garantire la rappresentanza di soggetti espressione di tutti i Comuni di origine.

L’indennità complessiva mensile spettante agli assessori del nuovo Comune è pari a tre volte l’indennità mensile dell’assessore prevista dal regolamento richiamato. Se gli assessori sono più di tre, le indennità dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Al sindaco e agli assessori spettano le indennità previste per i comuni inclusi nella fascia 2 livello superiore del regolamento regionale richiamato.

Regime finanziario e contributi

Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentito l’esercizio provvisorio, secondo la disciplina richiamata. Per gli stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

Al nuovo Comune spettano inoltre i contributi già previsti dalla disciplina regionale richiamata, secondo il rinvio effettuato dalla legge.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La parte sostanziale della disciplina è però legata in larga misura al periodo di costituzione e al primo avvio del Comune, con termini già decorrenti dal 2015-2016.

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