Sentenza n. 16534/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento 1. Del Decreto del Ministero dell'Interno, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 29.05.2023, non comunicato né notificato, con il quale l'Amministrazione resistente, viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 4246/2023, n. 4247/2023, n. 4142/2023, n. 4190/2023 e n. 4188/2023, con le quali sono stati accolti i Ricorsi in Appello proposti dai candidati Fiorella Giuseppe, Tutore Massimiliano, Somma Oreste, Rappa Tiziana e Argeri Francesco, che hanno annullato gli atti impugnati da costoro “nei limiti di interesse degli appellanti” - con riferimento al concorso indetto con Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 27/12/2018, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell''Interno, Supplemento Straordinario n. 1/61 quater del 27/12/2018, volto al conferimento di 20 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato - ha stabilito di disporre la ripetizione della prova orale del detto concorso solo ed esclusivamente nei confronti dei precitati appellanti Fiorella, Tutore, Somma, Rappa e Argeri; 2. Del provvedimento/determinazione del Ministero dell'Interno, di estremi e data di adozione ignoti, non comunicato/a né notificato/a, con cui l'Amministrazione - ritenendo che le sentenze del Consiglio di Stato, indicate al numero sub 1 che precede, abbiano prodotto effetti solo ed esclusivamente nei confronti dei precitati ricorrenti in appello, nonostante le stesse abbiano esplicato efficacia ultra partes, con effetti a valere nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione che avevano superato, in sede concorsuale, la prova scritta ed erano stati ammessi a sostenere la prova orale – ha omesso di annullare le determinazioni della Commissione Esaminatrice di cui ai verbali nn. 1 del 25.02.2019, n. 24 del 17.06.2019 e, conseguentemente, tutti gli altri atti successivi adottati dalla stessa Commissione fino alla graduatoria del concorso compresa, con riferimento a tutti coloro che erano stati ammessi a sostenere la prova orale in corso di selezione, nel 2019, compresi sia i vincitori del concorso che gli esclusi per mancato superamento della prova orale, tra cui gli appellanti indicati nel punto sub 1 che precede, come pure il ricorrente escluso dalla selezione per mancato superamento della prova orale; 3. Della conseguente determinazione di cui al Decreto sub n. 1 che precede, di disporre la riedizione della prova orale nei confronti dei soli candidati appellanti di cui al numero 1 che precede, anziché nei confronti di tutti gli ammessi a sostenere - in corso di procedura selettiva - la prova orale, compresi i vincitori del concorso e tutti i candidati esclusi per mancato superamento della prova orale sostenuta nel 2019, tra questi ultimi anche il ricorrente; 4. Del provvedimento di cui al Verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice - da ultimo nominata con decreto del Ministero del 29.05.2023 impugnato sub 1 - recante la data del 12 giugno 2023, non comunicato né notificato, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione da applicare alla prova orale di cui è stata disposta la ripetizione; 5. Dei provvedimenti, di estremi di data e numero di protocollo ignoti, non comunicati né notificati, con i quali i soli citati i vincitori in appello sono stati convocati per la ripetizione della prova orale del concorso per commissario di Polizia di Stato di cui al n. 1 che precede; 6. Di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato a quelli qui impugnati e per l’accertamento del diritto del ricorrente alla rinnovazione degli atti della selezione annullati, con ripetizione della prova orale del concorso indetto con Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 27/12/2018, pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento Straordinario n. 1/61 quater del 27/12/2018, volto al conferimento di 20 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, previo annullamento degli atti annullati dal Consiglio di Stato con le sentenze indicate, unitamente a tutti coloro che, nel 2019, erano risultati ammessi alla prova orale del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del Ministero dell'Interno che hanno disposto la ripetizione della prova orale del concorso per commissario della Polizia di Stato del 2018 soltanto per i candidati che avevano ottenuto sentenze favorevoli dal Consiglio di Stato, nonché i criteri e le convocazioni conseguenti
Esito
La controversia
Il ricorrente, non avendo superato la prova orale svolta nel 2019 nel concorso bandito il 27 dicembre 2018 per 20 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto ministeriale del 29 maggio 2023 che aveva disposto la ripetizione della prova soltanto per cinque candidati vittoriosi in appello, oltre agli atti presupposti e conseguenti. Ha contestato che il Ministero avesse limitato a quei candidati gli effetti delle sentenze del Consiglio di Stato, sostenendo che l'annullamento degli atti concorsuali dovesse operare anche per gli altri partecipanti ammessi alla prova orale, inclusi i vincitori e gli esclusi. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la rinnovazione della selezione e l'accertamento del proprio diritto a ripetere la prova orale insieme agli altri candidati interessati. Ha inoltre impugnato i criteri stabiliti dalla commissione per la prova rinnovata e le convocazioni dei soli candidati appellanti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., sulla base delle sopravvenienze rappresentate dal ricorrente: il Ministero ha ampliato i posti da 20 a 37 e quelli riservati al personale della Polizia di Stato da 10 a 18; il ricorrente e gli originari vincitori hanno ripetuto con esito favorevole la prova orale; tutti i 37 vincitori sono stati ammessi e hanno superato il corso di formazione, conseguendo la qualifica di commissario. Il giudice non ha quindi deciso nel merito le censure originarie. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio osserva che la situazione rappresentata dalla parte ricorrente consente di ritenere la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarabile quando le sopravvenienze rappresentate nel giudizio hanno soddisfatto la posizione sostanziale controversa, rendendo non più attuale la decisione sulle domande originarie.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti che soddisfano la pretesa sostanziale del ricorrente e fanno venir meno l'utilità di una pronuncia sulle domande originarie.
Come è indicizzato
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