Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39769/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato l'assoluzione degli imputati dall'accusa di diffamazione tramite Internet (2012) per applicazione della scriminante del diritto di critica. I motivi di cassazione dedotti sono: (1) vizio di motivazione e presunto travisamento delle prove in ordine alla non sussistenza della scriminante del diritto di critica (la ricorrente richiama alcune testimonianze per chiedere diversa valutazione); (2) violazione di legge per avere la Corte d'appello condannato la parte civile alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli imputati senza che vi fosse domanda o presupposto normativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la ricorrente chiedeva una rivalutazione non consentita delle prove e degli elementi di fatto (vizio di travisamento dedotto in modo generico e selettivo) e quindi il motivo è inammissibile. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto infondato il rilievo: dalle conclusioni di appello risultano richieste dai difensori degli imputati le condanne alle spese; inoltre la normativa e la giurisprudenza consentono, in presenza di soccombenza della parte civile/querelante e in presenza di colpa (anche lieve), la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli imputati anche in sede d'impugnazione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata nei suoi effetti. Per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore degli imputati (quantificate in euro 2.000 per Saturno Domenico e in euro 3.800 complessivi per gli altri difensori richiedenti).

Norme richiamate

  • art. 541 c.p.p.

    Disciplina la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile ove l'imputato sia assolto per cause diverse dal difetto di imputabilità; la condanna può estendersi al risarcimento in caso di colpa grave.

  • art. 542, comma 1, c.p.p.

    prevede a domanda dell'imputato la condanna del querelante alle spese in favore dell'imputato

    Nel reato procedibile a querela, il querelante (anche se costituito parte civile) può essere condannato alle spese a favore dell'imputato su specifica richiesta dell'imputato, sulla base della colpa anche lieve.

  • art. 592, comma 4, c.p.p.

    nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese

    Nei giudizi di impugnazione la parte privata soccombente può essere condannata alle spese in relazione agli interessi civili; tale principio viene interpretato estensivamente insieme ai criteri di soccombenza/casualità per la ripartizione delle spese.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma civilistica citata dai difensori ma non applicabile al processo penale; la Corte osserva l'inapplicabilità dell'art. 96 c.p.c. al penale.

  • art. 91 c.p.c.

    Principio della soccombenza (criterio generale per la ripartizione delle spese) ritenuto rilevante anche nei giudizi penali quando sia in gioco una domanda privatistica esercitata nel processo penale.

  • Sez. U., n. 41476/2005 (Misiano)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce il regime delle spese quando l'azione penale è promossa a iniziativa del privato (querelante) e il rapporto tra disciplina delle spese amministrative e civili; utile per interpretare la possibilità di condannare il querelante/parte civile alle spese.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni di merito sulle prove: i motivi che mirano a una diversa valutazione delle testimonianze vengono spesso dichiarati inammissibili se non indicano elementi puntuali di travisamento.
  • In caso di assoluzione per scriminante (es. diritto di critica), la parte civile che abbia promosso l'azione civile/querela e risulti soccombente può essere condannata a rifondere le spese processuali degli imputati, anche in sede di appello, se sussiste responsabilità/colpa (anche lieve) nel promuovere l'azione.
  • Per reati procedibili a querela, la condanna alle spese a carico del querelante è prevista a domanda dell'imputato e può comprendere spese processuali sostenute dagli imputati; il giudice può desumere la colpa anche implicitamente dalla motivazione.
  • Le norme del codice civile (es. art. 96 c.p.c.) non sono applicabili al processo penale: chi agisce in sede penale deve farsi trovare conforme alla disciplina processuale penale (artt. 541, 542, 592 c.p.p. e principi di giurisprudenza).
  • Prima di proporre impugnazioni civili o azioni civili nel processo penale è opportuno valutare il rischio di soccombenza e le richieste di condanna alle spese dalla controparte, nonché documentare in modo puntuale gli elementi di fatto per evitare che eventuali motivi di impugnazione vengano dichiarati inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.