Corte di giustizia, Sentenza C-815/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 aprile 2023. — Amazon.com, Inc. e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Vendita online – Regolamento (CE) n. 773/2004 – Articolo 2, paragrafo 1 – Decisione della Commissione europea di aprire un’indagine – Ambito di applicazione territoriale dell’indagine – Esclusione dell’Italia – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 11, paragrafo 6 – Privazione delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della loro competenza – Tutela contro i procedimenti condotti parallelamente dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e dalla Commissione – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Atto che non produce alcun effetto giuridico nei confronti dei terzi – Atto preparatorio – Irricevibilità. — Causa C-815/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’impugnazione di Amazon contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento della decisione della Commissione di apertura di un’indagine antitrust sul caso Amazon Buy Box. Secondo la Corte, l’esclusione dell’Italia dall’ambito territoriale del procedimento non attribuiva ad Amazon un interesse azionabile ex articolo 263 TFUE, perché l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 non garantisce il diritto a una presa in carico integrale del caso da parte della Commissione. La decisione di avvio resta un atto procedurale, rimesso all’ampio potere discrezionale della Commissione.
Impugnazione di Amazon contro l’ordinanza che ha dichiarato irricevibile il ricorso avverso la decisione della Commissione di avvio del procedimento antitrust, nella parte in cui escludeva l’Italia dall’indagine e dagli effetti dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003.
La questione giuridica
Se la decisione della Commissione che avvia un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE, escludendo l’Italia dal suo ambito territoriale, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE perché produrrebbe un effetto giuridico autonomo, in particolare privando l’impresa della protezione contro procedimenti paralleli prevista dall’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003; e se il Tribunale abbia correttamente interpretato tale disposizione e qualificato la decisione come atto meramente procedurale.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che la decisione con cui la Commissione avvia un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE è, in linea di principio, un atto preparatorio che produce solo effetti procedurali e non è impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 non attribuisce alle imprese un diritto a che la Commissione assuma l’intera trattazione del caso né una tutela contro ogni possibile intervento parallelo, ma opera solo quando la Commissione abbia effettivamente avviato un procedimento nei confronti delle stesse condotte, sugli stessi mercati e nel medesimo periodo. Poiché la decisione impugnata non includeva l’Italia nel procedimento, Amazon non poteva invocare quella protezione; il ricorso era quindi irricevibile e l’impugnazione è stata respinta.
Norme richiamate
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 11, paragrafo 6, regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 773/2004
Impugnazione di Amazon contro l’ordinanza di irricevibilità relativa alla decisione di avvio dell’indagine Amazon Buy Box
La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da Amazon avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto come irricevibile il suo ricorso di annullamento parziale della decisione della Commissione di avviare un procedimento ex articolo 102 TFUE nel caso AT.40703 – Amazon – Buy Box. La controversia verte soprattutto sul rapporto tra l’avvio del procedimento da parte della Commissione, la competenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza e la portata dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003.
Fatti e procedimento principale
Amazon contestava la decisione della Commissione del 10 novembre 2020, con la quale era stato avviato un procedimento per presunto abuso di posizione dominante in relazione ad alcune pratiche commerciali sulla piattaforma di e-commerce. La Commissione aveva indicato che l’indagine avrebbe riguardato l’intero SEE, con esclusione dell’Italia, giustificando tale esclusione con il fatto che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva già avviato un’indagine su problemi in parte simili sul mercato italiano.
Dinanzi al Tribunale, Amazon chiedeva l’annullamento parziale della decisione nella parte in cui escludeva l’Italia dall’ambito dell’indagine e, secondo la sua tesi, la sottraeva agli effetti dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003. Il Tribunale ha respinto il ricorso perché la decisione impugnata produceva soltanto effetti propri di un atto procedurale e non incideva sulla situazione giuridica di Amazon se non sotto il profilo procedurale.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 102 TFUE, sul divieto di abuso di posizione dominante;
- l’articolo 263 TFUE, in tema di ricorso di annullamento contro gli atti UE;
- l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, che stabilisce che l’avvio di un procedimento da parte della Commissione priva le autorità nazionali della concorrenza della competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE;
- l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, che riconosce alla Commissione un ampio potere discrezionale nel decidere quando avviare un procedimento;
- i considerando 17 e 32 del regolamento n. 1/2003 e il considerando 10 del regolamento n. 773/2004, richiamati per l’esigenza di coerenza dell’enforcement e di tutela dei diritti di difesa.
Questioni esaminate dalla Corte
Amazon articolava un motivo unico in tre parti. In sostanza sosteneva che:
- il Tribunale avesse violato l’articolo 263 TFUE, poiché la decisione della Commissione avrebbe prodotto un effetto giuridico autonomo;
- l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 fosse stato interpretato in modo errato, perché la disposizione servirebbe a proteggere le imprese dai procedimenti paralleli e non potrebbe essere neutralizzata dalla scelta discrezionale della Commissione di escludere un territorio;
- la motivazione del Tribunale si fondasse su argomentazioni subordinate errate e inoperanti.
Ragionamento della Corte sull’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003
La Corte conferma anzitutto che l’articolo 11, paragrafo 6, opera quando la Commissione avvia un procedimento contro una o più imprese per presunte violazioni degli articoli 101 o 102 TFUE: in tal caso, le autorità nazionali perdono la competenza a perseguire le stesse imprese per le medesime condotte, sugli stessi mercati e nello stesso periodo. La finalità è duplice: garantire un’applicazione coerente delle regole di concorrenza e proteggere le imprese da procedimenti paralleli.
Tuttavia, la Corte precisa che tale protezione non attribuisce un diritto dell’impresa a ottenere che l’intero caso sia trattato dalla Commissione. La tutela dipende dall’effettivo ambito di applicazione del procedimento avviato dalla Commissione: se la Commissione non ha avviato il procedimento con riguardo a un determinato territorio, la protezione ex articolo 11, paragrafo 6, non opera per quel territorio. Nel caso di specie, poiché l’Italia era stata esclusa dall’ambito territoriale dell’indagine, Amazon non poteva invocare quella norma per contestare la decisione.
La Corte aggiunge che interpretare la disposizione nel senso voluto da Amazon priverebbe la Commissione del potere discrezionale che le attribuisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 di decidere quando e in quale ambito avviare il procedimento.
Qualificazione della decisione come atto non impugnabile
Sulla base di tale interpretazione, la Corte ritiene infondato anche l’argomento secondo cui la decisione di avvio avrebbe prodotto un effetto giuridico autonomo rendendo impugnabile l’atto. La decisione resta un atto procedurale: non modifica la situazione giuridica di Amazon se non sotto il profilo procedurale e non crea un diritto a pretendere che la Commissione assuma integralmente l’indagine, né un diritto a censurare l’esclusione di un territorio dal procedimento.
Per conseguenza, la Corte respinge anche la seconda parte del motivo unico; la prima parte, fondata sulla premessa che Amazon potesse invocare l’articolo 11, paragrafo 6, viene respinta come infondata; la terza parte è dichiarata inoperante.
Dispositivo e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Condanna Amazon a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione; l’AGCM, interveniente, sopporta le proprie spese relative al procedimento di impugnazione.
Principi ricavabili
La pronuncia ribadisce che:
- le decisioni di avvio del procedimento antitrust della Commissione sono, di regola, atti preparatori non impugnabili;
- l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 non conferisce alle imprese un diritto soggettivo a una presa in carico totale del caso da parte della Commissione;
- la protezione contro procedimenti paralleli opera solo entro il perimetro territoriale e materiale del procedimento effettivamente avviato dalla Commissione;
- il potere discrezionale della Commissione nell’aprire e delimitare il procedimento resta intatto, nei limiti del quadro normativo applicabile.
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