Sentenza del 27/07/2020 n. 527 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Ritrattabilità o meno della dichiarazione di volontà nelle agevolazioni energetiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla ritrattabilità della dichiarazione di volontà che costituisce la richiesta di agevolazione energetica. Il contribuente sostiene di poter ritrattare la propria dichiarazione per errore; l'Amministrazione ritiene la dichiarazione non ritrattabile. È inoltre dedotta l'eventuale applicabilità della Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 come base per la correzione.
La decisione
La sentenza afferma che la dichiarazione che richiede un'agevolazione energetica è espressione di volontà e, in linea di principio, non è ritrattabile. Tuttavia viene riconosciuta una deroga: il contribuente può ritrattare la propria dichiarazione soltanto se dimostra che l'errore era conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione (quindi che l'Amministrazione aveva tutti gli elementi per rilevare l'errore). La Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 non è ritenuta applicabile perché riguarda esclusivamente la correzione di errori contabili e non la ritrattazione di una manifestazione di volontà.
Norme richiamate
Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013
La circolare ammette la correzione dei soli errori contabili; il giudice la ritiene inapplicabile ai casi di ritrattazione della dichiarazione di volontà relativa alle agevolazioni energetiche.
Massime di principio
- La richiesta di un'agevolazione è un atto di volontà e normalmente non può essere ritirata unilateralmente dal contribuente.
- Eccezionalmente la ritrattazione è consentita se il contribuente prova che l'errore era conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione, ossia se l'Amministrazione possedeva o avrebbe dovuto possedere gli elementi per rilevare l'errore.
- La circolare amministrativa che consente correzioni riguarda solo errori contabili e non può essere utilizzata per trasformare una scelta volontaria in un mero errore correggibile.
- In situazioni simili l'onere probatorio grava sul contribuente: occorre documentare in modo chiaro e tempestivo che l'errore era evidente alla controparte pubblica.
- Dal punto di vista procedurale conviene valutare alternative come istanze di rettifica o autotutela, ma senza confondere queste strade con la correzione degli errori contabili prevista dalla circolare.
- Per minimizzare rischi, chi richiede agevolazioni dovrebbe assicurarsi della correttezza formale e sostanziale della dichiarazione prima della presentazione e conservare documentazione che dimostri eventuali elementi oggettivi comprovanti errori conoscibili dall'Amministrazione.
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