Sentenza del 27/07/2020 n. 533 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento - Verifica fiscale della G.d.F. e conseguente azione dell'Ufficio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto legittima l'attività dell'Ufficio: le risultanze della verifica della Guardia di Finanza, formalizzate nel processo verbale di constatazione, costituiscono idonea base probatoria per l'Ufficio affinché proceda all'emanazione del provvedimento impositivo (avviso di accertamento). Di conseguenza il ricorso della società è stato rigettato e l'avviso di accertamento è stato confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione era se, a seguito di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza ai sensi degli artt. 32 e 33 del d.P.R. 600/73 e degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 633/72 e conclusasi con la redazione di un processo verbale di constatazione, l'Ufficio potesse legittimamente emanare il relativo avviso di accertamento fondandosi sulle risultanze del processo verbale.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973
Le norme autorizzano la Guardia di Finanza a svolgere verifiche e a redigere il processo verbale di constatazione; le risultanze del verbale possono essere utilizzate dall'Ufficio come base per l'accertamento fiscale.
d.P.R. 633/1972
Prevedono le modalità di verifica per l'IVA e l'attività della Guardia di Finanza in materia di imposte indirette; il processo verbale redatto ai sensi di tali articoli integra elementi probatori che l'Ufficio può valorizzare nell'emissione dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Le risultanze formali di una verifica fiscale (processo verbale di constatazione) svolta dalla Guardia di Finanza hanno valore probatorio e possono legittimare l'adozione di un avviso di accertamento da parte dell'Ufficio.
- L'Ufficio non è obbligato a ripetere integralmente le indagini svolte dalla Guardia di Finanza: può fare proprie le conclusioni documentate nel processo verbale, purché l'atto impositivo sia adeguatamente motivato rispetto a quelle risultanze.
- Il contribuente deve verificare la regolarità formale e sostanziale del processo verbale (completezza delle contestazioni, motivazione, riferimenti probatori) e può utilizzare eventuali vizi o omissioni del verbale come argomenti di difesa nell'ambito amministrativo o giudiziario.
- In presenza di errori, omissioni o carenza motivazionale nel processo verbale o nell'avviso di accertamento, il contribuente può impugnare l'atto; la tempestività e la precisa contestazione dei rilievi sono determinanti per l'esito del ricorso.
- È buona prassi per il contribuente richiedere copia integrale degli atti della verifica, presentare controdeduzioni dettagliate e, se del caso, produrre documenti probatori che smentiscano le risultanze del verbale.
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