Sentenza del 27/07/2020 n. 528 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Condizioni di accoglimento dell'istanza di rimborso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che la dichiarazione integrativa di rettifica, se presentata dopo l'istanza con modello UNICO, abbia validamente operato l'interruzione della prescrizione decennale. Di conseguenza l'istanza di rimborso è stata accolta come tempestiva, benché la stessa integrativa possa risultare inidonea a costituire di per sé un valido presupposto per la restituzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva richiesto il rimborso mediante la dichiarazione UNICO e successivamente aveva presentato una dichiarazione integrativa di rettifica. La questione era se tale dichiarazione integrativa, pur non essendo sufficiente a costituire un valido presupposto per la restituzione, potesse comunque interrompere il decorso della prescrizione decennale e rendere l'istanza di rimborso ancora proponibile.
Norme richiamate
Codice Civile - prescrizione
art. 2946 c.c. (termine generale di dieci anni)
La prescrizione decennale prevista dal Codice Civile è stata ritenuta interrotta dall'atto della dichiarazione integrativa, sicché il termine riparte dopo l'interruzione.
Normativa fiscale sulle dichiarazioni e sugli strumenti dichiarativi (modello UNICO e dichiarazione integrativa)
La presentazione della dichiarazione integrativa, anche se non idonea a costituire di per sé il diritto al rimborso, è considerata efficace ai soli fini dell'interruzione della prescrizione amministrativa/fiscale.
Massime di principio
- Una istanza di rimborso originaria presentata con il modello UNICO rimane efficace se successivamente integrata da una dichiarazione integrativa: quest'ultima interrompe la prescrizione decennale anche se non prova autonomamente il diritto al rimborso.
- Per valutare la tempestività di una domanda di rimborso occorre verificare non solo il contenuto sostanziale dell'atto ma anche gli atti formali successivi che possono avere effetto interruttivo della prescrizione.
- I contribuenti, per tutelare il diritto al rimborso, dovrebbero presentare tempestivamente la dichiarazione originaria e, se necessario, ricorrere alla dichiarazione integrativa per interrompere i termini di prescrizione.
- Le amministrazioni finanziarie non possono disconoscere automaticamente la decorrenza della prescrizione quando risulti una dichiarazione integrativa presentata nei termini utili ad interrompere la prescrizione; resta tuttavia valutabile separatamente la fondatezza della richiesta di rimborso.
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