Sentenza del 27/07/2020 n. 4280 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sanzioni - Professionista - Onere di vigilanza - Sussiste - Condotta fraudolenta - Denuncia all'Autorità - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava la cartella di pagamento derivante dal controllo automatico della dichiarazione UNICO 2010 (periodo d'imposta 2009), contestando omessi e tardivi versamenti di IRES e IVA. Tra i motivi di impugnazione la ricorrente deduceva la mancata applicazione delle sanzioni in quanto gli errori sarebbero dipesi dall'operato del professionista incaricato degli adempimenti e non da sua culpa, nonché il ravvedimento operoso, la violazione del termine per la notifica e la prescrizione/decadenza.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il giudice ha confermato che: la mancata comunicazione di irregolarità è una semplice irregolarità e non impedisce la regolarizzazione con riduzione della sanzione salvo casi di omessi/tardivi versamenti; il ravvedimento operoso non è valido poiché non sono state rispettate le condizioni e i termini previsti (pagamento contestuale della sanzione ridotta e rispetto del termine ultimo); la cartella è tempestiva rispetto ai termini di notifica; quanto all'allegazione che l'errore fosse imputabile al professionista, la società non ha dimostrato di aver vigilato sull'effettiva esecuzione dell'incarico, di aver fornito la provvista per il pagamento all'Erario e di aver denunciato il professionista all'Autorità giudiziaria. Pertanto le sanzioni sono state confermate e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 472/1997
Richiamato come base normativa per le sanzioni; la domanda di esonero dalle sanzioni per cause soggettive richiede prova del rispetto delle condizioni previste dalla giurisprudenza (vigilanza, provvista, denuncia) e non è stata riconosciuta in mancanza di tali prove.
art. 13 d.lgs. 472/1997
Regola il ravvedimento operoso: richiede il versamento contestuale della sanzione ridotta e il rispetto del termine ultimo previsto; la sentenza ne dichiara l'inapplicabilità perché tali condizioni non erano state rispettate.
co.1 art. 36 d.P.R. 600/1973
Riguarda la comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatico; la Corte osserva che l'omissione di tale comunicazione è una semplice irregolarità e non preclude, una volta notificata la cartella, la possibilità di regolarizzare con riduzione della sanzione, mentre non si applica per omessi o tardivi versamenti.
art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Stabilisce i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento; la cartella impugnata è stata ritenuta tempestiva rispetto a tali termini.
art. 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Citati nel quadro dei termini di decadenza relativi all'attività di liquidazione delle imposte sui redditi e dell'IVA; utilizzati per valutare la tempestività della notifica.
Cass. Ord. n. 5661 del 2 marzo 2020
Giurisprudenza richiamata che precisa che per escludere la responsabilità sanzionatoria del contribuente quando l'inadempimento sia dovuto al professionista, il contribuente deve dimostrare di aver fornito la provvista al professionista, di aver vigilato sull'esecuzione dell'incarico e di aver denunciato il professionista all'Autorità giudiziaria.
Massime di principio
- La mera delega degli adempimenti a un professionista non esonera il contribuente dalla responsabilità sanzionatoria: è necessario dimostrare di aver vigilato sull'esecuzione dell'incarico per escludere colpa propria.
- Per ottenere l'esclusione o la sospensione delle sanzioni quando l'errore è imputabile al professionista, il contribuente deve provare contestualmente: a) di aver consegnato al professionista la provvista per il pagamento, b) di aver vigilato sull'adempimento, c) di aver denunciato il professionista all'Autorità giudiziaria.
- Il ravvedimento operoso è efficace solo se rispettate le condizioni normative: pagamento contestuale della sanzione ridotta e rispetto del termine ultimo previsto dalla norma; in caso di tardivi versamenti periodici IVA il ravvedimento può essere inefficace.
- L'omissione della comunicazione di irregolarità, risultante da controlli automatici, costituisce una mera irregolarità procedurale e non sempre impedisce la regolarizzazione con riduzione della sanzione, ma non incide sui casi di omessi o tardivi versamenti.
- Le cartelle di pagamento devono rispettare i termini di notifica previsti dal D.P.R. 602/1973; il contribuente deve verificare tempestivamente la correttezza dei termini per eccepire prescrizione o decadenza.
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