Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/07/2020 n. 529 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Avviso di liquidazione - Imposta di Registro in operazioni di cessione totale di quote

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione per registrazione di atto di cessione totalitaria di quote (25/02/2016) per importo simbolico (€100) con richiesta di applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sulla base della riqualificazione in cessione d'azienda ai sensi dell'art. 20 DPR 131/1986; contestazioni anche sulla determinazione del valore dell'avviamento e del compendio immobiliare e sulla presunta inesistenza dell'azienda (art. 2555 c.c.), nonché sulla presunta non onerosità dell'operazione.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado: l'Ufficio poteva riqualificare la cessione totalitaria delle quote come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro, senza necessità di provare un intento elusivo delle parti; è stata confermata la valutazione del compendio immobiliare operata dall'Ufficio (adottando valori OMI/BDN, riscontrati anche dal canone di locazione contrattuale), mentre è stata accolta parzialmente la contestazione sull'avviamento con sua rideterminazione a favore dei contribuenti a euro 38.001,81; spese di giudizio poste a carico degli appellanti (liquidate in euro 4.000,00).

Norme richiamate

  • D.P.R. 26/4/1986 n. 131, art. 20

    citato integralmente e nella versione novellata dalla L.205/2017 e L.145/2018

    La norma autorizza l'Ufficio a qualificare l'atto secondo la sua intrinseca natura ed effetti giuridici; nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione della cessione totalitaria di quote in cessione d'azienda basandosi sugli effetti dell'unico atto presentato, senza necessità di provare intento elusivo. La modifica normativa non impedisce la riqualificazione quando l'atto unico dimostra il trasferimento dell'azienda.

  • Legge 27/12/2017 n. 205, art. 1, co. 87, lett. a (novella art.20 DPR 131/1986)

    art. 1, comma 87, lett. a

    Riformulazione che pone limiti all'utilizzo di elementi extratestuali, ma secondo il giudice non esclude la possibilità di interpretare l'effetto giuridico dell'atto unico che trasferisce effettivamente l'azienda.

  • Legge 30/12/2018 n. 145, art. 1, co. 1084 (interpretazione autentica)

    Norma di interpretazione che ha specificato l'ambito applicativo della modifica dell'art. 20; la sentenza rileva che la disposizione non ha abrogato la possibilità di riqualificazione quando l'atto unico dimostra l'effetto di trasferimento aziendale.

  • Codice Civile, art. 2555

    Definizione di azienda (complesso di beni organizzati); il giudice ritiene che i beni immobili e i macchinari locati/uso costituiscano compendio aziendale idoneo a integrare la cessione d'azienda.

  • D.P.R. 26/4/1986 n. 131, art. 71 (T.U.R.)

    Norma sanzionatoria applicata dall'Ufficio in relazione all'errata qualificazione/valutazione dichiarata dalle parti; la CTP ha confermato l'applicazione delle sanzioni con la riqualificazione.

  • D.Lgs. 347/1990, art. 13

    Richiamata per imposte ipotecarie e catastali correlate alla rettifica; l'Ufficio ha applicato le imposte complementari conformemente alla riqualificazione.

  • D.P.R. 29/9/1996 n. 460, art. 2

    art. 2 (e comma 4 invocato dai ricorrenti)

    Richieste norme tecniche per la rettifica del valore dell'avviamento; il Collegio ha comunque rideterminato l'avviamento sulla base di elementi probatori accettati.

  • Statuto del Contribuente, art. 10-bis (abuso del diritto)

    Segnalato come rimedio alternativo che l'Ufficio avrebbe dovuto invocare se avesse voluto sindacare effetti economici extratestuali; la sentenza osserva che qui l'Ufficio ha agito sotto art.20 interpretativo e non come applicazione dell'art.10-bis.

Massime di principio

  • La cessione totalitaria delle quote societarie può essere riqualificata dall'Amministrazione come cessione d'azienda se l'atto unico dimostra il trasferimento del complesso aziendale (poteri di godimento e disposizione): non è sempre necessario provare un intento elusivo delle parti.
  • L'art. 20 DPR 131/1986 autorizza l'analisi degli effetti giuridici intrinseci dell'atto presentato; la modifica normativa del 2017/2018 limita l'uso di elementi extratestuali, ma non impedisce la riqualificazione quando l'effetto di trasferimento dell'azienda è ricavabile dall'atto stesso.
  • Per contrastare una riqualificazione, il contribuente deve dimostrare che dall'atto non emerge il trasferimento dell'azienda (assenza di compendio aziendale ai sensi dell'art.2555 c.c.) o che l'operazione non è stata onerosa (dimostrando simulazione/donazione), oppure valutare il ricorso all'istituto anti-abuso (art.10-bis) se si intende far leva su elementi extratestuali.
  • Sulle controversie di valutazione (avviamento, patrimonio immobiliare) l'Ufficio può utilizzare banche dati pubbliche (OMI/BDN) e riscontro con canoni contrattuali; il contribuente deve tempestivamente produrre perizie contraddittorie o chiedere CTU per ottenere rettifiche significative.
  • Indicare un prezzo simbolico nell'atto non impedisce alla PA di qualificare l'operazione come onerosa se dall'atto e dal comportamento delle parti risulta la scelta di una cessione onerosa; la simulazione o la donazione vanno provate dal soggetto che ne deduce l'esistenza.
  • Se è pendente questione costituzionale o orientamenti giurisprudenziali contrastanti sull'interpretazione dell'art.20, il contribuente può valutare misure cautelari (es. sospensione) e l'uso strategico di istanze probatorie (CTU) per rafforzare la propria posizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.