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Sentenza

Sentenza del 27/07/2020 n. 447 - Comm. Trib. Prov. Foggia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di pignoramento presso terzi e di crediti contenuti in tre cartelle di pagamento e in un avviso di accertamento. Il ricorrente deduceva: 1) nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelle e dell'avviso perché le notifiche sarebbero state effettuate da un indirizzo PEC del mittente non presente negli elenchi pubblici (IPA/INI-PEC) e quindi 'irrituale/ignoto'; 2) inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento per irreperibilità del destinatario evidenziata da annotazione comunale; 3) inesistenza della notifica del pignoramento per vizi propri e per derivazione dalla presunta nullità delle cartelle e dell'avviso; inoltre eccepite violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e mancanza della relata e di elementi essenziali.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto valide le notifiche effettuate via PEC dall'Agenzia nonostante l'indirizzo PEC del mittente non risultasse nei registri pubblici, perché le norme in materia di cartelle e avvisi fiscali (art. 26 DPR 602/1973 e art. 60 DPR 600/1973) richiedono l'iscrizione nei registri per l'indirizzo PEC del destinatario (non per quello del mittente). La sentenza ha escluso la pertinenza della decisione della Cassazione (17346/2019) che riguarda la notificazione per atto dell'avvocato (art. 3-bis legge 53/1994). Quanto all'avviso di accertamento, la Corte ha ritenuto non provata la sussistenza di una diversa situazione anagrafica del ricorrente al momento della notifica e ha ammesso la legittimità della procedura adottata in presenza di irreperibilità. Conseguentemente le cartelle sono divenute definitive per tardività dell'impugnazione e l'atto di pignoramento è stato dichiarato valido anche sotto il profilo derivato. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 26 DPR 602/1973

    "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"

    La norma autorizza la notifica delle cartelle via PEC all'indirizzo del destinatario risultante dall'INI-PEC; non impone l'iscrizione dell'indirizzo PEC del mittente nei registri pubblici.

  • art. 60 DPR 600/1973 comma 7

    "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)"

    Conferma che la PEC utilizzabile è quella del destinatario risultante dai registri; la regolarità della notifica non dipende dall'iscrizione dell'indirizzo PEC del mittente.

  • art. 3-bis legge 53/1994

    "La notificazione [possa] essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi"

    La Corte ha distinto questo regime: l'obbligo di usare un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi riguarda le notifiche effettuate dagli avvocati secondo l'art. 3-bis, e non le notifiche amministrative eseguite dagli uffici fiscali.

  • art. 16 Dl. 179/2012 comma 4

    "Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa... La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria"

    Usata per sottolineare che anche in altri contesti normativi l'obbligo riguarda l'indirizzo del destinatario risultante da elenchi pubblici; non implica obbligo di iscrizione del mittente.

  • art. 149-bis c.p.c. e art. 156 c.p.c.

    Art. 149-bis è richiamato come norma generale sulle notifiche; art. 156 c.p.c. è richiamato per spiegare che la tempestiva proposizione del ricorso può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto.

  • Art. 6 Statuto del Contribuente

    "L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati [...]"

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un dovere di adottare modalità che assicurino la conoscenza; la Corte ha ritenuto che l'adozione di modalità di notifica previste dalla legge soddisfa tale garanzia e che non esisteva obbligo di usare la PEC in luogo di altre modalità ritenute legittime.

  • art. 35 D.Lgs. 546/1992

    Norma richiamata quale base procedurale per la pronuncia della Commissione Tributaria.

Massime di principio

  • La validità della notificazione via PEC di atti amministrativi (cartelle e avvisi fiscali) si concentra sull'iscrizione dell'indirizzo PEC del destinatario nei registri pubblici (INI-PEC/RegInde); l'iscrizione del PEC del mittente negli elenchi pubblici non è, di per sé, requisito di validità per le notifiche effettuate dall'Amministrazione finanziaria.
  • La giurisprudenza applica regimi diversi: per le notifiche effettuate da avvocati/procuratori (art. 3-bis legge 53/1994) è richiesto che il PEC del notificante risulti da pubblici elenchi; per le notifiche amministrative fiscali le norme specifiche prevedono l'uso della PEC del destinatario risultante dai registri.
  • Se la notifica formale è stata eseguita con modalità ammesse dalla legge e il destinatario non impugna tempestivamente (o se l'impugnazione è tardiva), i crediti divenuti definitivi non possono più essere messi in discussione.
  • L'annotazione di 'irreperibilità' negli atti anagrafici può legittimare l'adozione di procedure alternative di notifica (notifica per irreperibilità tramite messo comunale); per invalidare tale scelta occorre provare che la situazione di fatto al momento della notifica era diversa (es. irreperibilità relativa vs assoluta).
  • La proposizione tempestiva del ricorso può sanare la nullità della notificazione ex art. 156 c.p.c. quando è raggiunto lo scopo dell'atto; tuttavia la sanatoria non elimina eventuali decadenze sostanziali già maturate.
  • In caso di dubbio giurisprudenziale sul punto tecnico (es. ruolo del PEC del mittente), il giudice può compensare le spese processuali.

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