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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08697/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da due procedure di espropriazione presso terzi promosse contro un assicurato e aventi come terzo pignorato una compagnia assicuratrice. Nel subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato la compagnia debitrice dell’assicurato per una somma complessiva e ne aveva disposto l’assegnazione in favore della creditrice procedente. Successivamente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi riunito, il Tribunale aveva però escluso: (1) l’esistenza del credito dell’assicurato verso l’assicuratore a titolo di manleva, ritenendo necessario, per la sua insorgenza, il previo pagamento del risarcimento al danneggiato; (2) in parte, il credito per spese legali, decurtandolo della ritenuta d’acconto. La ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: il primo denunciando violazione dell’art. 1917 c.c. e sostenendo che il credito da garanzia assicurativa è pignorabile anche prima del pagamento del danneggiato, perché può essere già attuale un rapporto giuridico idoneo a produrre utilità futura; il secondo denunciando violazione delle norme sulla ritenuta d’acconto, assumendo che essa non si applica quando la somma riconosciuta non costituisce compenso professionale, ma ristoro della parte per le spese di lite.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha richiamato un precedente conforme secondo cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito dell’assicurato verso l’assicuratore è pignorabile anche se il giudizio risarcitorio del terzo danneggiato è ancora pendente e anche se il diritto dell’assicurato alla garanzia sia subordinato all’effettivo pagamento del risarcimento, poiché sono aggredibili anche crediti futuri, condizionati o eventuali, purché derivanti da un rapporto giuridico già esistente e identificato. Ha inoltre affermato che la ritenuta d’acconto opera solo quando la somma pagata è giuridicamente imputabile a reddito da lavoro autonomo; nel caso di condanna alle spese di lite, senza distrazione in favore del difensore, la somma dovuta alla parte vittoriosa non è soggetta a ritenuta. Per effetto di tali errori, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 543 c.p.c.

    disciplina l’espropriazione presso terzi, nel cui ambito si è svolta la procedura esecutiva di pignoramento del credito verso l’assicuratore.

  • art. 702-bis c.p.c.

    il provvedimento richiamato come titolo esecutivo era un’ordinanza resa in tale rito sommario, dalla quale derivava il credito azionato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1917 c.c.

    regola la responsabilità civile coperta dall’assicurazione; la Corte vi ricava la pignorabilità del credito dell’assicurato anche prima del pagamento al danneggiato.

  • art. 12 disp. att. c.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso, ma non valorizzato autonomamente nella motivazione decisoria.

  • art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ne esclude l’applicazione al caso concreto perché la somma dovuta non è compenso professionale.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la ritenuta d’acconto è prevista per l’anticipata riscossione dell’imposta su compensi di lavoro autonomo.

  • art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    individua i sostituti d’imposta tenuti a operare la ritenuta quando pagano somme qualificabili come compensi di lavoro autonomo.

  • art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53

    consente la notifica telematica eseguita dall’avvocato; non è necessario allegare certificazioni o visure del registro pubblico delle caselle PEC estratte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio, senza incidenza sul merito.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi possono essere aggrediti anche crediti futuri, condizionati, non ancora esigibili o eventuali, purché derivino da un rapporto giuridico già esistente e identificato e siano suscettibili di soddisfacimento futuro.
  • In materia di assicurazione della responsabilità civile, il credito dell’assicurato verso l’assicuratore non richiede, ai fini della sua pignorabilità, che l’assicurato abbia già pagato il danneggiato; è irrilevante che la garanzia sia subordinata all’adempimento dell’obbligazione risarcitoria.
  • La ritenuta d’acconto si applica solo alle somme giuridicamente qualificabili come compensi di lavoro autonomo; non opera quando il pagamento ha natura di ristoro dovuto alla parte vittoriosa per le spese di lite e non vi sia distrazione in favore del difensore.
  • Per le notifiche telematiche effettuate dall’avvocato, la prova della regolarità può essere data con la documentazione del messaggio PEC, dell’atto notificato e delle ricevute, senza necessità di allegare ulteriori certificazioni o visure del registro pubblico delle caselle utilizzate.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziRisarcimento e indennizzoNotificazioni
RamiEsecuzioniAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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