Cassazione Penale, Sentenza n. 5028/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato la richiesta di permesso premio. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, deducendo che il Tribunale avrebbe fondato la decisione su profili diversi da quelli prospettati nel reclamo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione con plurime censure di fatto: presunta travisamento delle sue dichiarazioni, mancata considerazione delle difficili condizioni economiche (sequestro e pignoramento immobili), impossibilità materiale di svolgere attività riparative per effetto della detenzione, e affermazione che la mancata attività riparativa non dovrebbe costituire ostacolo alla concessione del beneficio.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo: il reclamo ha natura di mezzo d'impugnazione con funzione di appello e il giudice del reclamo può motivare con argomentazioni proprie e affrontare questioni enucleabili nei punti impugnati (richiamo all'art. 597 c.p.p. e giurisprudenza). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che le censure costituiscano una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio; il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato i criteri per la concessione del permesso premio valutando, oltre alla condotta regolare, l'assenza di pericolosità sociale e la necessità, nel caso di reati di particolare gravità e fine pena lontana, di elementi indicativi di una rivisitazione critica del passato deviante. La valutazione della riparazione del danno è stata considerata un indicatore (non una condizione necessaria) utile a verificare la revisione critica del comportamento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 30 Ordinamento penitenziario
Riferimento alla normativa che disciplina i criteri per i benefici detentivi; contestazione del ricorrente riguarda la corretta applicazione di tale norma nella motivazione del provvedimento impugnato
art. 597 cod. proc. pen.
Il reclamo avanti al Tribunale di sorveglianza ha natura di impugnazione con poteri analoghi a quelli del primo giudice; il giudice d'appello non è vincolato alle sole argomentazioni del reclamante e può formulare autonome valutazioni entro i limiti del divieto di reformatio in peius
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per sanzionare il ricorso ritenuto infondato o negligente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citazioni a sezioni e massime)
Richiami a precedenti (Sez.1 n.19640/2017; Sez.6 n.40625/2009; Sez.1 n.5505/2016) utilizzati per precisare la natura del reclamo, i poteri del giudice d'appello e i criteri di valutazione della pericolosità sociale e della revisione critica del comportamento per la concessione dei permessi premio
Corte Costituzionale n.186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione di colpa nel proporre ricorso e alla legittimità dell'applicazione di oneri a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il reclamo avanti al Tribunale di sorveglianza ha natura di impugnazione con funzione di appello: il giudice del reclamo può motivare con argomentazioni proprie e non è vincolato esclusivamente a quanto prospettato dal reclamante, nei limiti del divieto di reformatio in peius.
- Nei giudizi sulle concessioni di permessi premio il Tribunale valuta non solo la regolare condotta ma anche l'assenza di pericolosità sociale; per reati di particolare gravità e con fine pena lontano nel tempo è richiesta una più rigorosa dimostrazione di una rivisitazione critica del passato deviante.
- La mancata attività riparativa non è di per sé un impedimento automatico alla concessione del beneficio, ma costituisce un indicatore rilevante, insieme ad altri elementi, della reale rielaborazione critica del comportamento criminoso.
- Le censure che mirano esclusivamente a una nuova valutazione del materiale probatorio o della decisione di merito sono inammissibili in sede di ricorso quando il giudizio di merito è adeguatamente motivato e logico.
- La detenzione che impedisce attività riparative può essere un elemento da considerare ma non garantisce automaticamente l'accoglimento della richiesta di beneficio; è necessario dimostrare, con elementi significativi, la cessazione della pericolosità sociale.
- Ricorsi infondati o basati su valutazioni di fatto possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende, anche quando sussistano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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