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Sentenza

Sentenza n. 178/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto privo di numero di protocollo del Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile dell'Aquila, Sezione Coordinata di Teramo, con cui si disponeva “l'annullamento del procedimento n. -OMISSIS- e della relativa patente n. -OMISSIS- e di conseguenza della patente n. -OMISSIS-, ottenuta per estensione della precedente”, nella parte concernente l'annullamento per estensione della patente n. -OMISSIS- rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Alessandria in data 29.8.2020 in relazione al procedimento amministrativo n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quello impugnato.

Giustizia amministrativa202100017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Motorizzazione civile dell'Aquila, Sezione coordinata di Teramo, di annullamento della procedura di conversione della patente italiana di categoria B e della successiva patente A-B ottenuta per estensione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto nel gennaio 2020 la conversione senza esami di una patente albanese di categoria B, dichiarando di essere residente in Italia dal 3 ottobre 2018. Successivamente, gli accertamenti della Polizia di Stato e il certificato storico di residenza avevano attestato che la prima residenza in Italia risaliva al 3 ottobre 2013. Poiché la patente albanese era stata conseguita l'8 settembre 2015, essa era stata ottenuta dopo l'acquisizione della residenza italiana e non era quindi convertibile ai sensi dell'Accordo Italia-Albania del 27 ottobre 2008. In seguito, il ricorrente aveva conseguito la patente A-B sostenendo soltanto la prova pratica, senza prova teorica, sulla base della precedente patente B. Il ricorso deduceva: incompetenza della Motorizzazione dell'Aquila ad annullare anche la patente A-B rilasciata dalla Motorizzazione di Alessandria; violazione degli artt. 6, 7 e 10 l. 241/1990 per mancato rispetto delle garanzie partecipative; eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che la patente A fosse stata conseguita mediante un autonomo procedimento e previo esame di abilitazione ai motocicli.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela della patente B, poiché il ricorrente non possedeva i requisiti per la conversione: l'Accordo Italia-Albania consente la conversione senza esami soltanto a chi abbia conseguito la patente albanese prima della residenza in Italia e presenti l'istanza entro il limite temporale previsto; nel caso concreto, la patente albanese era successiva alla residenza italiana e il ricorrente aveva ottenuto la conversione senza sostenere alcun esame. Il giudice ha inoltre ritenuto legittimo l'annullamento della patente A-B. La disciplina applicabile consente al titolare di una valida patente B di conseguire la categoria A sostenendo soltanto la prova pratica; poiché la patente B non era validamente convertibile, il ricorrente avrebbe dovuto sostenere anche la prova teorica. La patente A-B, sostituendo e incorporando la precedente patente B, era stata dunque rilasciata sul falso presupposto dell'esistenza di una valida patente B ed era anch'essa illegittima. La Motorizzazione dell'Aquila era competente ad annullare entrambe le patenti, perché la nuova patente A-B aveva sostituito quella B e l'effetto caducatorio doveva riguardare il documento unitario, con riferimento a entrambe le categorie. Sono state ritenute infondate anche le doglianze procedimentali: l'attività amministrativa era vincolata, sicché il mancato rispetto delle garanzie partecipative non incideva sulla legittimità dell'atto. Escluso anche il travisamento dei fatti, poiché la patente A-B incorporava la categoria B ed era stata conseguita senza prova teorica sul presupposto, errato, della validità della patente B. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4 Accordo Italia-Albania del 27 ottobre 2008 sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida

    la conversione senza necessità di sostenere esami può avvenire solamente per i titolari di patente albanese residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza

    La conversione senza esami è subordinata al requisito temporale della residenza in Italia; oltre tale limite il rilascio richiede il superamento degli esami di revisione.

  • art. 5 Accordo Italia-Albania del 27 ottobre 2008 sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida

    la conversione della patente di guida si applica solamente a favore dei titolari di patente albanese che abbiano ottenuto la stessa prima della acquisizione della residenza in Italia

    La patente estera non è convertibile se è stata conseguita dopo l'acquisizione della residenza in Italia.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    Il ricorrente aveva dichiarato sotto la propria responsabilità la data di acquisizione della prima residenza in Italia; tale dichiarazione è risultata non veritiera alla luce degli accertamenti successivi.

  • artt. 6, 7 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie di partecipazione procedimentale sono state ritenute ininfluenti nel caso di attività amministrativa vincolata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento ulteriore della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La conversione senza esami di una patente estera può essere riconosciuta soltanto quando ricorrano tutti i presupposti previsti dall'accordo internazionale applicabile, compreso il conseguimento della patente estera prima dell'acquisizione della residenza in Italia e il rispetto del termine di residenza previsto per la conversione senza esami.
  • Quando una patente estera è stata conseguita dopo l'acquisizione della residenza in Italia, essa non può essere convertita in patente italiana in base all'accordo internazionale di reciprocità, anche se l'amministrazione abbia inizialmente rilasciato la patente sulla base di una dichiarazione erronea dell'interessato.
  • La patente che riunisce più categorie e sostituisce il documento precedente può essere annullata anche con riferimento alla categoria successivamente conseguita quando quest'ultima sia stata ottenuta avvalendosi della precedente patente invalida e senza sostenere l'esame teorico richiesto a chi non sia titolare di una valida patente di base.
  • In presenza di un'attività amministrativa vincolata, il mancato rispetto delle garanzie partecipative non comporta l'illegittimità dell'atto quando, sulla base degli accertamenti compiuti, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • L'amministrazione può annullare il documento di guida sostitutivo che incorpora una precedente patente invalida quando l'abilitazione successiva sia stata conseguita sul presupposto della validità della patente incorporata e non sussistano autonomamente i requisiti di legge per il suo rilascio.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaAutotutela
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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