Corte di giustizia, Sentenza C-711/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 giugno 2023. — XXX e XXX contro État belge. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Sussistenza di un interesse ad agire nel procedimento principale – Obbligo di verifica del giudice del rinvio. — Cause riunite C-711/21 e C-712/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato irricevibili due rinvii pregiudiziali del Conseil d’État belga relativi alla portata della sentenza Gnandi e all’articolo 5 della direttiva rimpatri. La decisione si fonda non sul merito delle questioni, ma sul fatto che il giudice del rinvio non ha dimostrato in modo sufficiente che le controversie principali fossero ancora attuali e che una risposta della Corte fosse necessaria per definire i ricorsi. La Corte ribadisce che il giudice nazionale deve fornire tutti gli elementi utili sulla persistenza dell’interesse ad agire, soprattutto quando intervengono fatti sopravvenuti.
Rinvio pregiudiziale irrecevibile per mancata dimostrazione dell’interesse ad agire nel procedimento principale e mancata verifica del giudice del rinvio sull’attualità della controversia
La questione giuridica
Se, nell’ambito di ricorsi contro decisioni di rimpatrio adottate dopo il rigetto di domande di protezione internazionale, il giudice nazionale debba considerare fino a quale momento possono essere presi in conto mutamenti delle circostanze rilevanti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/115, e se tali circostanze debbano essersi verificate quando il soggiorno dello straniero era regolare o autorizzato; in via preliminare, se le domande pregiudiziali siano ricevibili nonostante il dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire nel procedimento principale.
Principio di diritto
Il rinvio pregiudiziale è irricevibile quando il giudice del rinvio non mette la Corte in condizione di verificare che la risposta richiesta sia ancora necessaria per risolvere la controversia principale: se emerge il dubbio che i ricorrenti abbiano perso l’interesse ad agire per effetto di decisioni successive che hanno attribuito loro un diritto di soggiorno, il giudice nazionale deve chiarire in modo completo l’attualità dell’oggetto del giudizio; in difetto, la Corte non può pronunciarsi su questioni astratte o ipotetiche e deve dichiarare l’irricevibilità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 4, 7 e 47
- Direttiva 2008/115/CE, articoli 5, 6, paragrafo 6, e 13
- Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 23
Rinvio pregiudiziale e ricevibilità per difetto di interesse ad agire
La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali proposti dal Conseil d’État belga nell’ambito di ricorsi contro decisioni di rimpatrio adottate dopo il rigetto di domande di protezione internazionale. Le questioni vertevano sull’interpretazione della direttiva 2008/115/CE e della Carta, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha ritenuto le domande irricevibili.
Fatti e procedimento principale
Nelle cause riunite C‑711/21 e C‑712/21, due cittadini di paesi terzi avevano impugnato sia il rigetto delle rispettive domande di protezione internazionale da parte del CGRA, sia le decisioni che ordinavano loro di lasciare il territorio belga. Dinanzi al Conseil d’État, investito dei ricorsi avverso le sentenze del CCE, si poneva il problema di stabilire fino a quale momento potessero essere considerati mutamenti della vita familiare o delle condizioni di salute rilevanti ai fini dell’articolo 5 della direttiva 2008/115.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- gli articoli 4, 7 e 47 della Carta;
- gli articoli 5, 6, paragrafo 6, e 13 della direttiva 2008/115/CE;
- l’articolo 267 TFUE;
- l’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
L’articolo 5 della direttiva impone agli Stati membri di tenere nella debita considerazione, nell’applicazione della direttiva, l’interesse superiore del minore, la vita familiare, le condizioni di salute del cittadino di paese terzo e il principio di non-refoulement. L’articolo 13 garantisce un ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se il giudice che esamina la legittimità di una decisione di rimpatrio successiva al diniego di protezione internazionale possa prendere in considerazione solo i mutamenti verificatisi prima della chiusura della procedura di protezione internazionale;
- se le circostanze di cui all’articolo 5 della direttiva debbano essersi verificate quando il soggiorno dello straniero era regolare o egli era autorizzato a restare.
Valutazione della Corte sulla ricevibilità
La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale serve a fornire al giudice nazionale gli elementi necessari per risolvere una controversia concreta e non per ottenere pareri consultivi su questioni astratte o ipotetiche. Per questo motivo, quando dalla causa emergono elementi che fanno dubitare della persistenza dell’interesse ad agire nel procedimento principale, il giudice del rinvio deve chiarire con precisione perché la risposta della Corte resti necessaria.
Nel caso concreto, il governo belga aveva sostenuto che i ricorrenti avessero successivamente ottenuto un diritto di soggiorno, con conseguente venir meno dell’interesse a contestare le decisioni di rimpatrio. La Corte ha invitato il Conseil d’État a precisare se tali decisioni fossero ancora in vigore e se i ricorsi mantenessero un oggetto attuale. Tuttavia, il giudice del rinvio ha confermato il rinvio limitandosi a richiamare le posizioni delle parti, senza spiegare in modo sufficiente perché le questioni fossero ancora necessarie alla definizione delle controversie.
La Corte sottolinea che il giudice nazionale deve fornire una risposta utile alle sue richieste e, se necessario, può e deve sentire nuovamente le parti. Inoltre, qualsiasi disposizione nazionale che impedisca di fornire una risposta utile nell’ambito dell’articolo 267 TFUE deve essere disapplicata.
Ragioni dell’irricevibilità
La Corte rileva che, poiché il Conseil d’État non ha chiarito se i ricorrenti conservassero un interesse ad agire nonostante i fatti sopravvenuti, non era possibile verificare la necessità della pronuncia pregiudiziale. In mancanza di tale verifica, le questioni non risultavano più pertinenti per la soluzione delle controversie principali.
La Corte distingue anche la presente causa dalla precedente sentenza État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), precisando che in quel caso il giudice del rinvio aveva fornito indicazioni diverse e non vi era il medesimo problema di persistenza dell’interesse ad agire.
Dispositivo
La Corte dichiara irricevibili le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État con decisioni del 4 novembre 2021.
Principio desumibile dalla pronuncia
Quando, nel corso di un rinvio pregiudiziale, emergono fatti sopravvenuti idonei a incidere sull’interesse ad agire nel procedimento principale, il giudice del rinvio deve chiarire in modo completo che la risposta della Corte è ancora necessaria. In difetto, il rinvio è irricevibile perché la Corte non può pronunciarsi su questioni prive di incidenza concreta sulla controversia pendente.
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