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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11330 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR dell'Umbria che aveva riconosciuto il rimborso dell'IRAP, sostenendo, con due motivi, che il giudice avesse erroneamente posto sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'esistenza dell'autonoma organizzazione e che avesse omesso di esaminare le risultanze del quadro RE della dichiarazione dei redditi, le spese per beni strumentali e i compensi corrisposti a terzi. La questione riguardava quindi la sussistenza dell'autonoma organizzazione quale presupposto dell'assoggettamento all'IRAP per un professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati. Ha chiarito che l'autonomia nell'esercizio della professione non è sufficiente, da sola, a escludere o determinare l'IRAP: occorre verificare concretamente l'esistenza di un'organizzazione esterna dotata di una minima autonomia, capace di potenziare l'attività professionale, considerando beni strumentali, lavoro altrui, capitale, compensi a terzi ed eventuali collaborazioni continuative. Poiché la CTR non aveva svolto tale valutazione complessiva e non aveva adeguatamente motivato sulle voci di spesa risultanti dal quadro RE, la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Umbria, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 3

    Richiamati dall'Agenzia per contestare la decisione relativa alla controversia tributaria e alla ripartizione dell'onere probatorio.

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte ha affermato che il contribuente che chiede il rimborso di un'imposta ritenuta non dovuta deve provare l'assenza del presupposto impositivo, inclusa l'assenza di autonoma organizzazione.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Il ricorso è stato fondato sia sulla denuncia di violazione di legge sia sul vizio di omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1

    La disposizione è richiamata in relazione ai soggetti esercenti arti e professioni la cui attività può essere assoggettata all'IRAP quando sia svolta tramite un'organizzazione autonoma.

  • IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione

    "un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca l'attività produttiva"

    L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività non si esaurisce nel lavoro personale e negli strumenti indispensabili, ma beneficia di una struttura esterna capace di generare un valore aggiunto.

  • Corte costituzionale, 21 maggio 2001, n. 156

    Richiamata quale fondamento dell'orientamento secondo cui, per i lavoratori autonomi, l'IRAP presuppone l'esistenza di un'autonoma organizzazione.

Massime di principio

  • Il professionista che chiede il rimborso dell'IRAP deve dimostrare concretamente l'assenza di un'autonoma organizzazione; non opera una presunzione automatica di esclusione dell'imposta per il solo fatto che l'attività sia prevalentemente personale.
  • L'autonoma organizzazione va valutata caso per caso considerando congiuntamente beni strumentali, costi sostenuti, compensi a terzi, dipendenti o collaboratori, capitale e ogni altro elemento organizzativo esterno.
  • Il fatto che l'apporto intellettuale del professionista sia essenziale o insostituibile non esclude di per sé l'IRAP: anche una struttura che non possa funzionare senza il titolare può integrare autonoma organizzazione.
  • L'utilizzo di strumenti indispensabili e proporzionati all'attività professionale, da solo, non comporta necessariamente l'assoggettamento all'IRAP; occorre verificare se tali elementi, insieme agli altri, producano un effettivo potenziamento dell'attività.
  • I giudici devono motivare in modo analitico sulla situazione economica e organizzativa concreta, esaminando anche le risultanze del quadro RE e la natura e l'entità dei compensi corrisposti a terzi.

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