Sentenza del 31/05/2016 n. 19 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: detraibilità IVA - natura giudizio riassunzione - pretesa tributaria - onere della prova - IVA - inerenza - congruità prestazioni e servizi - onere della prova - detraibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità dell'IVA relativa a operazioni ritenute dall'Amministrazione finanziaria inesistenti, non inerenti o non congrue rispetto all'attività d'impresa. Era inoltre contestata la corretta ripartizione dell'onere della prova e la possibilità, nel giudizio di rinvio, di introdurre domande o difese nuove rispetto al giudizio originario. La riassunzione davanti al giudice di rinvio è stata qualificata come prosecuzione di un processo chiuso: le parti non possono modificare il tema della controversia né introdurre questioni nuove incompatibili con la sentenza di cassazione. Quanto all'IVA, la fattura costituisce elemento idoneo a documentare il costo, ma il contribuente deve dimostrare l'inerenza e la strumentalità dell'acquisto quando l'Amministrazione formuli una contestazione logicamente argomentata, fondata su elementi obiettivi, sull'assoluta genericità della documentazione o sulla manifesta e macroscopica antieconomicità dell'operazione.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a contestare genericamente l'esistenza delle operazioni o pretendere che il contribuente dimostri immediatamente la loro effettività: deve prima fornire la prova, anche presuntiva, della falsità delle fatture, dell'inesistenza delle operazioni, della manifesta antieconomicità o della non inerenza. Solo dopo una contestazione specifica e adeguatamente motivata si trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare che le prestazioni o i beni sono reali e inerenti all'attività economica. La riassunzione deve inoltre mantenersi nei limiti fissati dalla sentenza di cassazione e dal giudizio originario. L'esito sostanziale è favorevole al contribuente sul riparto iniziale dell'onere della prova, pur restando a suo carico la prova dell'inerenza quando la contestazione dell'Amministrazione sia concreta e circostanziata.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consentendo, per le operazioni passive, cioè per i beni o servizi importati o acquistati, al contribuente di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore o prestatore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa
Il diritto alla detrazione IVA richiede, oltre alla qualità di imprenditore, che il bene o servizio sia inerente e strumentale all'attività d'impresa. L'inerenza è un fatto costitutivo del diritto e, in presenza di una contestazione obiettiva e motivata, deve essere provata dal contribuente.
Massime di principio
- In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria deve prima dimostrare, anche mediante presunzioni, l'inesistenza dell'operazione, la falsità della fattura, la manifesta e macroscopica antieconomicità o la non inerenza; una contestazione meramente generica non trasferisce automaticamente l'onere della prova sul contribuente.
- La fattura non rende incontestabile l'operazione, ma costituisce un elemento documentale iniziale a favore del contribuente; se l'Amministrazione individua anomalie concrete e gravi, il contribuente deve dimostrare l'effettività e l'inerenza dell'acquisto.
- L'inerenza non si presume dalla sola natura commerciale o societaria dell'acquirente: è opportuno conservare contratti, ordini, relazioni, prova dei pagamenti, documentazione della prestazione e ogni elemento che colleghi il bene o servizio al ciclo produttivo.
- La genericità della descrizione in fattura, l'assenza di documentazione di supporto o l'utilizzabilità del bene per finalità estranee all'impresa possono giustificare una richiesta probatoria più rigorosa a carico del contribuente.
- Nel giudizio di rinvio è possibile proseguire soltanto la controversia già definita dalla sentenza cassata: non possono essere introdotte domande, eccezioni o difese nuove che modifichino il tema del giudizio o contrastino con il principio di diritto stabilito dalla Cassazione.
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