Sentenza del 31/05/2016 n. 1413 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso di accertamento - reddito d'impresa - studi di settore - gravi incongruenze - non sussistono - onere della prova - incombe sull'Amministrazione finanziaria - rettifica indiretta dei ricavi - non è ammessa - illegittimità dell'avviso - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione aveva rettificato il reddito d’impresa attraverso una ricostruzione indiretta dei ricavi, presumibilmente fondata sugli studi di settore e su una ritenuta incongruenza dei ricavi dichiarati. La contestazione riguardava l’assenza di gravi e concrete incongruenze rispetto alle caratteristiche e alle condizioni effettive dell’attività esercitata, nonché il mancato assolvimento, da parte dell’Ufficio, dell’onere di dimostrare l’effettiva inattendibilità della dichiarazione.
La decisione
L’avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo. La rettifica indiretta dei ricavi non può fondarsi sulla mera applicazione astratta degli studi di settore o su una generica divergenza dai ricavi ritenuti normali, in assenza di elementi concreti e di gravi incongruenze riferibili alla specifica attività del contribuente. L’onere della prova incombe sull’Amministrazione finanziaria, che deve motivare adeguatamente l’accertamento e dimostrare perché i ricavi dichiarati siano inattendibili. Conseguentemente, l’avviso è stato annullato.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
La norma consente la rettifica del reddito d’impresa mediante presunzioni e ricostruzioni induttive, ma tali strumenti devono essere supportati da elementi concreti, gravi, precisi e concordanti e da una motivazione adeguata. Non è sufficiente una ricostruzione astratta o automatica dei ricavi basata esclusivamente sugli studi di settore.
Cassazione, sentenza n. 24436/2008
Gli studi di settore non costituiscono una prova automatica del maggior reddito, ma rappresentano uno strumento presuntivo che deve essere integrato da ulteriori elementi e valutato in relazione alla concreta situazione del contribuente.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 131915/2009 e n. 10148/2000
L’accertamento fondato sugli studi di settore richiede un effettivo confronto con il contribuente e una motivazione capace di considerare le specificità dell’attività svolta. L’Amministrazione deve dimostrare la reale inattendibilità dei dati dichiarati, mentre il contribuente può fornire elementi idonei a spiegare lo scostamento.
Massime di principio
- Gli studi di settore o altri parametri statistici non determinano automaticamente l’esistenza di maggiori ricavi imponibili: costituiscono soltanto presunzioni che devono essere corroborate da ulteriori elementi concreti.
- L’Amministrazione finanziaria deve provare e motivare le gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche effettive dell’attività; non può limitarsi a una comparazione meramente astratta.
- La valutazione deve riguardare la specifica impresa e il suo concreto contesto operativo, considerando condizioni economiche, organizzative, territoriali e gestionali che possano spiegare eventuali scostamenti.
- In assenza di una motivazione dettagliata e di elementi probatori sufficienti, l’avviso di accertamento basato su una ricostruzione indiretta dei ricavi può essere annullato.
- Il contribuente dovrebbe contestare sia la concreta applicabilità dello studio o parametro utilizzato, sia la mancanza di gravi incongruenze e di adeguato contraddittorio, producendo documentazione sulle peculiarità della propria attività.
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