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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 1417 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sui redditi - art. 52, d.P.R. n. 633/72 - accesso presso terzi - presupposto - gravi indizi - assenza - inutilizzabilità delle acquisizioni - consegue. Accessi - autorizzazione del Procuratore della Repubblica - natura amministrativa - è tale - verifica del presupposti - tutela dell'art. 14 della Costituzione - spetta alla Commissione tributaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per maggiori IRES, IVA e IRAP, pari a euro 244.569,00 per l’anno 2006, fondato anche su documentazione extracontabile acquisita dalla Guardia di Finanza durante un accesso presso l’abitazione della madre del rappresentante legale della società, soggetto estraneo all’attività societaria. La società contestava la legittimità dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, sostenendo che mancassero gravi, specifici e verificabili indizi di violazioni tributarie, come richiesto dall’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972. Le informazioni utilizzate per l’accesso consistevano in segnalazioni non adeguatamente identificate, in un esposto anonimo e in circostanze generiche, quali la struttura familiare delle società e la vicinanza tra la sede societaria e l’abitazione privata.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello incidentale della società e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento già disposto in primo grado. Ha ritenuto che l’autorizzazione all’accesso domiciliare non fosse adeguatamente motivata e non dimostrasse la presenza di gravi indizi, soprattutto considerando che l’accesso era stato eseguito presso l’abitazione di una terza persona estranea alla società. Gli elementi acquisiti sono stati quindi dichiarati inutilizzabili, con conseguente nullità degli atti impositivi fondati su tali elementi. L’appello principale dell’Agenzia è risultato assorbito e comunque infondato. L’Amministrazione finanziaria è stata condannata al pagamento di euro 5.000,00 per le spese processuali del grado, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 52, d.P.R. n. 633/1972

    L’accesso presso un’abitazione privata richiede una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica, fondata su gravi indizi di violazioni tributarie. L’autorizzazione deve indicare, anche sinteticamente o per relationem, gli elementi concreti che giustificano la deroga all’inviolabilità del domicilio.

  • Art. 33, d.P.R. n. 600/1973

    Estende la disciplina degli accessi prevista dall’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972 anche agli accertamenti relativi alle imposte sui redditi.

  • Art. 75, d.P.R. n. 633/1972

    È stato richiamato per sostenere l’applicazione delle regole di inutilizzabilità agli atti e agli elementi probatori acquisiti illegittimamente nell’ambito del procedimento tributario.

  • Art. 14 della Costituzione

    "Il domicilio è inviolabile"

    La tutela costituzionale del domicilio impone un controllo effettivo sui presupposti dell’accesso e richiede che la deroga sia giustificata da elementi indiziari seri e concreti.

  • Art. 2727 e seguenti del codice civile

    La nozione di indizio è stata ricondotta alla prova presuntiva: un semplice sospetto, una notizia anonima o un’informazione non verificata non sono sufficienti, mentre gli elementi indiziari devono avere consistenza, precisione e concordanza e consentire una rilevante probabilità logica del fatto da dimostrare.

  • Art. 189 del codice di procedura penale

    È stato richiamato per affermare l’inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti mediante un accesso illegittimo e degli atti successivi collegati causalmente a tale attività.

Massime di principio

  • L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare ha natura amministrativa e può essere verificata dal giudice tributario quando l’accertamento si fonda sui risultati dell’accesso.
  • Il giudice tributario deve controllare sia l’esistenza dell’autorizzazione sia la presenza di una motivazione, anche sintetica o per relationem, relativa ai gravi indizi richiesti dalla legge.
  • Segnalazioni anonime, sospetti generici o informazioni non riscontrate non costituiscono, da soli, gravi indizi sufficienti per autorizzare l’accesso presso un’abitazione privata.
  • Quanto più il luogo dell’accesso è estraneo all’attività del contribuente, tanto più devono essere concreti, specifici e verificati gli elementi che collegano quel luogo alle presunte violazioni fiscali.
  • Se l’accesso domiciliare è illegittimo, la documentazione acquisita non può essere utilizzata per fondare l’accertamento; gli atti impositivi basati causalmente su tali elementi possono essere annullati.
  • L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare la legittimità dell’attività istruttoria e la riferibilità della documentazione acquisita al contribuente; solo dopo tale dimostrazione può gravare sul contribuente l’onere della prova contraria.

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