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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 1043 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Indetraibilità dei costi risultanti da fatture per operazioni inesistenti - Prova dell'inesistenza delle operazioni fornita da presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza in assenza di prova contraria da parte del contribuente - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava il recupero a tassazione e la negata detrazione dei costi indicati in fatture relative a operazioni ritenute inesistenti. Sosteneva, in particolare, che la regolarità formale della contabilità e la registrazione dei pagamenti fossero sufficienti a dimostrare l'effettività delle operazioni e la legittimità della detrazione.

La decisione

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. L'Ufficio può provare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Una volta fornita tale prova presuntiva, spetta al contribuente dimostrare l'effettività e la legittimità delle operazioni, nonché la propria mancata consapevolezza di partecipare a una frode. La mera regolarità formale delle scritture contabili e la tracciabilità o registrazione dei pagamenti non sono sufficienti, poiché tali elementi possono essere facilmente predisposti o falsificati.

Norme richiamate

  • Principi in materia di onere della prova nelle operazioni inesistenti

    In caso di contestata detrazione di costi derivanti da fatture riguardanti operazioni ritenute inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova, anche presuntiva, che l'operazione fatturata non è mai stata posta in essere.

    L'Amministrazione deve dimostrare l'inesistenza dell'operazione, anche attraverso presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza. Se tale dimostrazione viene fornita, l'onere probatorio si trasferisce sul contribuente.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata

    Non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture contabili o la registrazione dei pagamenti trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili.

    Gli elementi meramente formali non provano da soli l'effettività dell'operazione né la buona fede del contribuente; occorrono elementi sostanziali idonei a dimostrare che la prestazione o la cessione sia realmente avvenuta.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni relative a fatture per operazioni inesistenti, l'Ufficio può fondare l'accertamento su un insieme coerente di indizi, senza dover necessariamente fornire una prova documentale diretta dell'inesistenza.
  • Quando gli indizi dell'Amministrazione sono gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve fornire una prova concreta dell'effettività dell'operazione e della propria estraneità a eventuali frodi.
  • La corretta registrazione delle fatture, la regolarità della contabilità e l'avvenuto pagamento non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la legittimità della detrazione.
  • È opportuno conservare e produrre elementi sostanziali, quali contratti, ordini, documenti di consegna, rapporti di lavoro, corrispondenza commerciale, prove della prestazione e della concreta utilità economica dell'operazione.
  • La valutazione della buona fede del contribuente richiede la dimostrazione di aver adottato controlli e cautele ragionevoli per verificare l'affidabilità del fornitore e la reale esecuzione dell'operazione.

Testo integrale

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