Sentenza del 31/05/2016 n. 56 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
I.- Accertamento - Indagini finanziarie - Preventiva dimostrazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'esercizio di una specifica attività economica del contribuente - Esclusione - Prova che i movimenti bancari non sono fiscalmente rilevanti - Incombe sul contribuente.II. E' soggetta a Irpef e ad Iva l'attività di prostituzione esercitata abitualmente, anche se non in via esclusiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento è stato fondato su movimenti bancari non coerenti con quanto dichiarato dalla contribuente. La ricorrente contestava la possibilità di utilizzare tali movimentazioni senza una preventiva dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, dell'esercizio di una specifica attività economica produttiva di reddito. La controversia riguardava inoltre la rilevanza fiscale dei proventi derivanti dall'attività di prostituzione esercitata abitualmente, sebbene non in via esclusiva.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo l'utilizzo dei movimenti bancari come indizi di un'attività economica occulta, purché non sia contestata la legittimità della loro acquisizione. L'Amministrazione non deve dimostrare preventivamente quale specifica attività sia esercitata dal contribuente: spetta invece al contribuente provare che i singoli movimenti non hanno rilevanza fiscale. È stato inoltre affermato che i proventi dell'attività di prostituzione esercitata abitualmente, anche non in via esclusiva, sono imponibili ai fini Irpef e soggetti a Iva, in quanto derivanti da un'attività economica riconducibile al lavoro autonomo e a una prestazione di servizi verso corrispettivo.
Norme richiamate
Disciplina delle indagini finanziarie e degli accertamenti fondati sui movimenti bancari
I movimenti bancari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi del contribuente, in assenza di contestazioni sulla legittimità della loro acquisizione, possono costituire indice di un'attività occulta produttiva di reddito.
I dati bancari possono fondare l'accertamento anche senza una preventiva prova dell'esercizio di una specifica attività economica; il contribuente deve dimostrare analiticamente l'irrilevanza fiscale delle movimentazioni.
Disciplina Irpef dei redditi derivanti da attività abituale di lavoro autonomo
Sono soggetti a Irpef i proventi derivanti dall'attività di prostituzione esercitata abitualmente, anche se non in via esclusiva.
L'attività abituale di prostituzione costituisce attività economicamente rilevante e i relativi proventi concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Disciplina Iva delle prestazioni di servizi verso corrispettivo
Sono soggetti all'Iva i proventi derivanti dall'attività di prostituzione esercitata abitualmente.
L'attività è qualificata come prestazione di servizi verso corrispettivo e, se esercitata abitualmente, rientra nell'ambito applicativo dell'Iva, anche quando non sia svolta in via esclusiva.
Massime di principio
- In caso di accertamento basato su indagini finanziarie, l'Amministrazione non deve necessariamente provare in anticipo la specifica attività produttiva di reddito: le movimentazioni bancarie non giustificate possono costituire presunzioni fiscali.
- Il contribuente deve fornire una spiegazione concreta, documentata e riferibile ai singoli movimenti bancari; una contestazione generica normalmente non è sufficiente a superare la presunzione.
- L'assenza di contestazioni sulla legittima acquisizione dei dati bancari rafforza la possibilità di utilizzarli nell'accertamento.
- Un'attività abituale può essere fiscalmente imponibile anche se svolta in modo non esclusivo o insieme ad altre attività.
- Per stabilire l'assoggettamento a Irpef e Iva rilevano l'abitualità, l'autonomia economica e l'esistenza di prestazioni rese verso corrispettivo, indipendentemente dalla qualificazione sociale dell'attività.
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