Ordinanza n. 1353/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento della comunicazione di esclusione della richiesta di ammissione in conto capitale del GSE prot. n. GSEWEB/ P20250811026 del 24/10/2025; della nota GSE del 26/07/2025, nonché ogni comunicazione inserita nel portale; se del caso della graduatoria pubblicata, di cui si sconoscono gli eventuali estremi di approvazione; ove occorrer possa dell’avviso Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste pubblicato il 19/04/2023, del Regolamento Operativo pubblicato il 21/07/2025, dell’allegato e delle relative FAQ; ogni atto presupposto, connesso e collegato, anche eventualmente richiamato nel testo del presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, unitamente alle comunicazioni e agli atti presupposti relativi alla procedura del Parco Agrisolare
Esito
La controversia
La cooperativa ha impugnato la comunicazione del GSE che ha escluso la propria richiesta di ammissione a un contributo in conto capitale destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 "Parco Agrisolare". Sono stati inoltre impugnati una precedente nota del GSE, le comunicazioni inserite nel portale, l’eventuale graduatoria, l’avviso ministeriale, il Regolamento Operativo, il relativo allegato e le FAQ, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e collegati. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha ritenuto che gli interessi delle parti potessero essere adeguatamente tutelati mediante la fissazione sollecita dell’udienza pubblica di merito, fissata al 5 maggio 2026. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, individuati in tutte le imprese beneficiarie ammesse al contributo, ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del GSE, ritenendo particolarmente onerosa e sommamente difficile la notificazione nelle forme ordinarie. L’avviso dovrà contenere l’autorità giudiziaria, il numero di registro generale, l’indicazione della parte ricorrente e delle amministrazioni intimate, il testo integrale del ricorso, l’individuazione dei controinteressati e gli estremi dell’ordinanza. Il GSE dovrà mantenere la documentazione pubblicata fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare attestazione della pubblicazione e predisporre sulla home page un collegamento alla sezione "Atti di notifica". Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro il 2 febbraio 2026; la prova del loro compimento dovrà essere depositata entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del gravame. La parte ricorrente dovrà rimborsare al GSE l’eventuale importo documentato richiesto per l’attività di pubblicazione.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
pena l’improcedibilità del gravame
La disposizione è richiamata quale fondamento della prescrizione relativa all’integrazione del contraddittorio e al deposito della prova degli adempimenti entro il termine assegnato.
art. 35 c.p.a.
pena l’improcedibilità del gravame
La disposizione è richiamata in relazione alla conseguenza processuale dell’omesso o tardivo adempimento degli oneri prescritti per l’integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente onerosa e sommamente difficile la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente coinvolto.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere accompagnata da prescrizioni puntuali sul contenuto dell’avviso, sulla pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento, sulla reperibilità degli atti mediante un’apposita sezione del sito e sulla loro permanenza online fino alla definizione del giudizio di primo grado.
- Il giudice può fissare un termine perentorio per l’esecuzione degli adempimenti di pubblicazione e per il deposito della relativa prova, stabilendo che l’inosservanza comporti l’improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35 e 49 c.p.a.
Come è indicizzato
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