Cassazione Penale, Sentenza n. 201/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per lesioni personali escludendo l'aggravante di cui all'art. 585 c.p.; i motivi principali denunciavano vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio: a) con l'esclusione dell'aggravante il reato sarebbe di competenza del giudice di pace e dunque soggetto alle pene previste dall'art. 52 del d.lgs. n. 274/2000, mentre la Corte d'appello aveva mantenuto la pena detentiva con sospensione condizionale ritenendo inapplicabile il regime del d.lgs. n. 274/2000 per effetto dell'art. 60 dello stesso decreto; b) violazione dell'art. 597 comma 3 c.p.p. per aver determinato un trattamento sfavorevole all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Ha osservato che, quando il reato, per derubricazione, rientra tra quelli di competenza del giudice di pace e l'imputato ha richiesto l'applicazione delle pene previste dal d.lgs. n. 274/2000 in luogo della sospensione condizionale, la Corte territoriale avrebbe dovuto revocare la sospensione e applicare le pene ex art. 52 d.lgs. 274/2000 se ciò risultava la soluzione concretamente più favorevole, evitando un trattamento ibrido illegittimo. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo esame del punto.
Norme richiamate
Codice penale - art. 585
L'aggravante inizialmente contestata è stata esclusa; l'esclusione rileva ai fini della qualificazione e della competenza (possibile derubricazione a titolo meno grave)
Codice penale - art. 582
La fattispecie di lesioni così derubricata rientra tra i delitti di competenza del giudice di pace, con implicazioni sul novero delle pene applicabili
Decreto legislativo n. 274/2000 - art. 52
art. 52 d.lgs. n. 274/2000
Stabilisce le pene applicabili per i reati di competenza del giudice di pace; la Corte ha ritenuto che, su richiesta dell'imputato, il giudice d'appello dovesse applicare tali pene revocando la sospensione condizionale se necessario
Decreto legislativo n. 274/2000 - art. 60
art. 60 d.lgs. n. 274/2000
Prevede l'inapplicabilità di taluni benefici (tra cui, per la Corte territoriale, la sospensione) alle sanzioni irrogate dal giudice di pace; la Cassazione segnala che tale norma non autorizza però la creazione di un trattamento ibrido quando l'imputato ha chiesto l'alternativa
Codice penale - art. 163
Norma sulla sospensione condizionale della pena: il beneficio può essere revocato dal giudice quando, per effetto di diversa qualificazione o su richiesta, risulti più corretto o favorevole applicare le pene previste per il giudice di pace
Codice di procedura penale - art. 597 comma 3
art. 597, comma 3, c.p.p.
Richiamato nella doglianza per trattamento sfavorevole: la Corte ha accertato illegittimità del trattamento ibrido e quindi la necessità di riesame sul trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Se la derubricazione del reato fa sì che la fattispecie rientri tra quelle di competenza del giudice di pace, il giudice chiamato a giudicare per diversa qualificazione non può lasciare in vita un trattamento sanzionatorio 'ibrido' (pena prevista per il giudice di pace senza revoca della sospensione condizionale) perché ciò violerebbe il principio di legalità delle pene
- Quando l'imputato, nell'appello, chiede espressamente l'applicazione delle pene previste dal d.lgs. n. 274/2000 in luogo della sospensione condizionale, il giudice deve valutare concretamente quale opzione sia complessivamente più favorevole e, se applica le pene del d.lgs. 274/2000, revocare la sospensione condizionale per evitare un trattamento ibrido
- La determinazione del trattamento sanzionatorio deve essere svolta caso per caso, tenendo conto delle richieste difensive e dell'interesse dell'imputato; la motivazione del giudice deve esplicitare il confronto tra le alternative per dimostrare quale soluzione risulti meno afflittiva
- In sede di impugnazione, se si contesta la legittimità della pena o la sua applicazione, la cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo giudizio sul punto
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