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Sentenza

Sentenza del 27/10/2021 n. 30416 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento per gli anni 1999 e 2000 che contestavano l'indeducibilità di costi e l'omessa fatturazione di ricavi (tra cui la vendita di scarti di produzione), con recupero di imposte. In Cassazione il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, il ricorrente non aveva riprodotto nelle parti operative gli atti impositivi né prodotto le fatture di vendita degli scarti. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per revocazione, sostenendo che quelle stesse parti degli avvisi e le fatture erano invece presenti negli atti di causa (documenti allegati e trascritti nel ricorso) e che la Corte di legittimità aveva commesso un errore percettivo supponendo l'inesistenza di fatti positivamente risultanti dagli atti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione ritenendo che la Corte di Cassazione del 9 luglio 2014 avesse commesso errori percettivi essenziali (supposizione di inesistenza di documenti e omissione della loro trascrizione) che avevano inciso sulla decisione di inammissibilità. La Corte ha quindi revocato la parte della sentenza di Cassazione che aveva dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, ha ritenuto fondati tali motivi dell'originario ricorso per cassazione (relativi alla mancata verifica delle fatture degli scarti e alla omissione di motivazione sul raffronto acquisti/vendite/scarti) e ha cassato la sentenza della CTR della Campania (Sez. staccata di Salerno), rinviando perché la documentazione prodotta dal contribuente venga esaminata dal giudice di merito. Sono state inoltre disposte regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

    Richiamato nella doglianza originaria come norma relativa alla documentazione e alla fatturazione (riguardante IVA); la questione principale era l'omesso raffronto e la mancata considerazione delle fatture di vendita degli scarti ai fini del calcolo del venduto.

  • D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 600, art. 21

    Citato nei motivi di cassazione e della revocazione in relazione all'obbligo del giudice di appello di verificare i dati contabili e il raffronto tra acquisti, produzione, vendite e scarti; contestata l'omessa attività di controllo e il difetto di motivazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma invocata come base per il ricorso in revocazione; riguarda i presupposti per ottenere la revocazione di una sentenza (es. quando la decisione si basa su un errore percettivo relativo a fatti positivamente accertati negli atti).

  • art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    Ground di revocazione specifico invocato: la sentenza avrebbe supposto l'inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente stabilita, giustificando la revoca.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Richiamati come profili di cassazione originaria: n.3 (violazione di legge) e n.5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) rispetto alla mancata istruttoria e al mancato confronto matematico sulla documentazione contabile e sulle fatture degli scarti.

  • art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6

    Norme procedurali sulla specificità del ricorso per cassazione e sugli elementi che devono essere riprodotti nel ricorso; la Corte ha richiamato la necessità di indicare fatti rilevanti e la specificità dei motivi.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato in relazione al termine per la notifica del controricorso; la Corte ha rilevato l'inammissibilità del controricorso svolto oltre il termine previsto.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (modificato dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale e senza intervento del Procuratore Generale e dei difensori, ove non richiesto.

Massime di principio

  • In cassazione è fondamentale riprodurre nelle parti operative del ricorso gli atti impugnati e allegare o indicare con precisione la documentazione (es. fatture) rilevante: la mancata riproduzione può determinare l'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità.
  • La revocazione ex art. 391-bis/395 c.p.c. è percorribile quando la Corte di legittimità ha dato per non esistenti fatti o documenti che risultano invece positivamente dagli atti di causa (errore percettivo); tale errore deve essere essenziale e decisivo ai fini della decisione.
  • Il giudice di merito (CTR) deve fornire motivazione leggibile e ricostruibile: quando omette di indicare quali documenti ha esaminato o il percorso logico seguito nel raffronto acquisti/produzione/vendite/scarti, la decisione può essere cassata per insufficiente motivazione.
  • In controversie fiscali che vertono su quantità prodotte e scarti, è necessario il confronto contabile-matematico tra materie prime acquistate, produzione teorica, vendite di prodotti finiti e fatture di vendita degli scarti; la documentazione probatoria (fatture, PVC, ecc.) va prodotta e indicata esplicitamente.
  • Se si ritiene che la Corte abbia non considerato documenti presenti nel fascicolo, occorre dimostrare con precisione la presenza e la collocazione degli stessi negli atti processuali (elenco documenti, indicazione di allegati e pagine) per ottenere una revisione della decisione.
  • I termini processuali (es. per il controricorso) vanno rispettati: la notifica tardiva può comportare l'inammissibilità del controricorso anche se presenta deduzioni rilevanti.
  • Quando si impugnano avvisi di accertamento, è strategico trascrivere nelle deduzioni i passaggi rilevanti degli atti impositivi e allegare copia delle fatture che giustificano la contestazione (anche degli scarti), per evitare che la controversia venga decisa su basi documentali incomplete.

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