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Sentenza

Sentenza n. 2260/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, “1) del provvedimento della CUC Area Nolana prot. 2826 del 14.7.2025 (cfr. all. 1) con il quale la Centrale Unica di Committenza archiviava il procedimento avviato con nota prot. n. 0002389/2025 del 17/06/2025 e teso alla revoca in autotutela della Disposizione n. 265 del 23/05/2025 nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della Società La Rosa dei Venti S.r.l. della gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E PERICOLOSI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA PER LA DURATA DI MESI 12” – CIG B516744CC7; 2) della Disposizione n. 265 del 23/05/2025 (cfr. all. 2) della CUC di aggiudicazione definitiva in favore de “La Rosa dei Venti srl” dell’appalto CIG: B516744CC7 innanzi richiamato; 3) dei verbali di gara e precipuamente: verbale n. 1 del 5.2.2025 con cui si procedeva all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e si procedeva a disporre il soccorso istruttorio nei confronti di una partecipante (cfr. all. 3); verbale n. 2 del 1.4.2025 con cui si procedeva all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica, ammettendo alla fase successiva la ricorrente e la controinteressata (cfr. all. 4); verbale n. 3 del 16.4.2025 con cui la Commissione di valutazione assegnava i punteggi che venivano riportati nella griglia allegata al verbale (cfr. all. 5); verbale n. 4 del 18.4.2025 di proposta di aggiudicazione della gara in favore de “La Rosa dei Venti srl” (cfr. all. 6); 4) della griglia di valutazione e attribuzione dei punteggi (cfr. all. 6) allegata al verbale di gara; 5) della disposizione del Responsabile della CUC n° 163 del 4.4.2025 (cfr. all. 7) con cui è stata nominata la commissione di valutazione dell’offerta tecnica nelle persone di: - DE SENA DOTT. PAOLINO, quale dipendente del Comune di CICCIANO, Presidente; - CASALBURI ING. FABIO, quale dipendente del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA, Componente; - CARRILLO DOTT. GIOVANNI, quale dipendente del Comune di SUCCIVO, Componente; 6) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA della inefficacia del contratto, ove stipulato medio tempore e, per l'effetto, del diritto della società ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto ed al subentro nell'esecuzione del contratto NONCHE', IN VIA SUBORDINATA, PER LA CONDANNA al risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente.”

Giustizia amministrativa202504258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore di altra impresa, unitamente agli atti di gara e al provvedimento di archiviazione del procedimento di revoca in autotutela

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e pericolosi, i verbali di gara, la griglia di valutazione, la nomina della commissione e il provvedimento con cui la Centrale Unica di Committenza aveva archiviato il procedimento avviato per la possibile revoca dell’aggiudicazione. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro nell’esecuzione e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente. Il Collegio ha preliminarmente esaminato la possibile inammissibilità del ricorso, poiché la notifica alla controinteressata all’indirizzo PEC poi risultato non corretto era stata effettuata prima del deposito del ricorso, mentre la rinotifica al corretto indirizzo era intervenuta successivamente, a seguito del rinvio disposto dal Tribunale. La ricorrente ha sostenuto che la prima notifica fosse comunque esistente, sebbene eventualmente nulla o irregolare, poiché eseguita presso un indirizzo PEC concretamente utilizzato dalla controinteressata, anche per ricevere la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e presentare osservazioni. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha inoltre dichiarato la cessazione della materia del contendere, rappresentando che il Comune, con determinazione del 24 febbraio 2026, aveva revocato l’aggiudicazione alla controinteressata e aggiudicato l’appalto alla stessa ricorrente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso. Richiamando la distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione, ha affermato che la prima notifica non era inesistente, perché eseguita presso un indirizzo PEC avente un concreto collegamento con la controinteressata e perché l’atto era stato effettivamente consegnato. L’eventuale vizio era pertanto di nullità, sanabile mediante rinnovazione, e risultava sanato dalla successiva rinotifica al corretto indirizzo. Nel merito, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’amministrazione aveva revocato l’aggiudicazione originaria e aggiudicato la gara alla ricorrente, soddisfacendo integralmente la sua pretesa. Le spese sono state poste, secondo il criterio della soccombenza virtuale, a carico del Comune di Somma Vesuviana, liquidate in € 2.000 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, in misura ridotta in considerazione dell’aggiudicazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta dall’amministrazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il Collegio ha utilizzato la disposizione per segnalare alle parti la possibile inammissibilità del ricorso e consentire il contraddittorio sulla questione.

  • art. 120 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La controversia è stata trattata secondo il rito speciale applicabile agli appalti pubblici.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale «la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato»

    Il principio di raggiungimento dello scopo si applica anche alle notificazioni: la nullità non deve essere dichiarata quando l’atto, pur notificato irregolarmente, sia giunto a conoscenza del destinatario.

Massime di principio

  • La notificazione è inesistente soltanto quando manca ogni collegamento tra il luogo o il destinatario della notificazione e il soggetto destinatario, oppure quando manca del tutto la consegna dell’atto; se invece la notificazione è materialmente eseguita presso un recapito avente un concreto riferimento al destinatario, il vizio è di nullità e non di inesistenza.
  • La nullità della notificazione è sanabile mediante rinnovazione quando l’atto abbia comunque raggiunto il destinatario o sia stato notificato presso un recapito concretamente riconducibile a quest’ultimo; la successiva rinnovazione può sanare il vizio anche nel processo amministrativo.
  • La piena soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio mediante l’adozione di un nuovo provvedimento amministrativo favorevole, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso e considerando anche il comportamento processuale e l’eventuale soddisfazione tardiva della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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