Cassazione Penale, Ordinanza n. 29816/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato aveva chiesto in sede esecutiva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due reati definiti con sentenze irrevocabili: da un lato la coltivazione di dieci piante di cannabis, dall'altro la detenzione, in abitazione, di sostanze stupefacenti destinate alla cessione illecita, in particolare marijuana e cocaina, commessi a distanza di cinque anni l'uno dall'altro. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza proponeva ricorso per cassazione deducendo due censure strettamente connesse: 1) omesso esame della condizione di tossicodipendenza del condannato e della sua idoneità a fungere da elemento unificante della pluralità dei reati, lamentando che il giudice non avesse correttamente considerato l'onere probatorio gravante sull'istante, il quale sarebbe stato assolto mediante allegazione; 2) omessa, insufficiente o carente motivazione sullo stato di tossicodipendenza documentato dall'iscrizione al Sert.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero congiuntamente inammissibili: il primo perché sostanzialmente diretto a sollecitare una diversa lettura del fatto e delle risultanze, quindi versato in fatto; entrambi perché la motivazione del provvedimento impugnato non presentava i vizi denunciati, avendo il giudice di merito preso in considerazione la tossicodipendenza ma qualificandola come mero motivo a delinquere e non come indice di un preventivo programma criminoso unitario. La Corte ha valorizzato inoltre la distanza temporale di cinque anni tra i fatti e la loro diversa natura, ritenendo coerente il diniego del vincolo della continuazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 196/03
omette le generalità e gli altri dati identificativi
richiamato ai soli fini dell'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento.
art. 62-bis c.p.
non citato nel testo.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica concreta e approfondita di indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita, nonché la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero già stati programmati almeno nelle linee essenziali.
- Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici sintomatici della continuazione se i reati successivi risultano comunque frutto di determinazione estemporanea, né basta il solo riferimento alla contiguità cronologica o all'identità del titolo di reato.
- Chi invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno del dedotto programma criminoso unitario; la mera allegazione di dati generici non è sufficiente.
- Lo stato di tossicodipendenza può costituire elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso solo se, rispetto a reati ad esso collegati, sussistano anche tutte le altre condizioni richieste per la configurabilità della continuazione.
- In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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