Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 725/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento dei provvedimenti dell'Ordine dei farmacisti di Brindisi n. -OMISSIS- del 30 settembre 2021 a carico del dottore -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2021 a carico della Dottoressa -OMISSIS- e n. -OMISSIS- a carico del Dottore -OMISSIS- con cui è stata disposta la sospensione dei ricorrenti dalle mansioni e dai contatti interpersonali; dei provvedimenti di accertamento di elusione dell'obbligo vaccinale adottato dal Direttore Dipartimento Prevenzione dell'Asl di Brindisi richiamato negli atti impugnati; di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali anche non noti, ove medio tempore adottati.

Giustizia amministrativa202101449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di sospensione dall'esercizio delle mansioni e dai contatti interpersonali adottati dall'Ordine dei farmacisti di Brindisi, nonché i presupposti accertamenti ASL di elusione dell'obbligo vaccinale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni e ordine professionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti adottati in applicazione dell'obbligo vaccinale selettivo previsto per gli esercenti le professioni sanitarie dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, convertito con modificazioni nella l. n. 76 del 2021. Hanno dedotto, con un unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990, l'eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti, nonché manifesta irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, hanno contestato gli accertamenti dell'ASL relativi all'elusione dell'obbligo vaccinale e le conseguenti sospensioni disposte dall'Ordine professionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato d'ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti. Ha ritenuto che la posizione fatta valere dai farmacisti sia un diritto soggettivo all'esercizio della professione sanitaria nonostante l'inadempimento all'obbligo vaccinale. Tale posizione non è intermediata dall'esercizio di un potere amministrativo, ma è soggetta ai limiti e alle condizioni stabiliti direttamente ed esaustivamente dalla legge. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini e secondo le modalità dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella l. n. 76/2021

    obbligo vaccinale selettivo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

    La disciplina legislativa dell'obbligo vaccinale e delle conseguenze dell'inadempimento incide direttamente sul diritto all'esercizio della professione, senza intermediazione di un potere amministrativo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La violazione dell'obbligo di motivazione era stata dedotta dai ricorrenti, ma non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha utilizzato l'avviso alle parti sulla questione rilevata d'ufficio relativa alla giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario, con conservazione degli effetti processuali nei termini previsti dalla norma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce il presupposto, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda il diritto all'esercizio di una professione sanitaria in relazione all'inadempimento di un obbligo vaccinale, la posizione azionata è un diritto soggettivo se i limiti e le condizioni dell'esercizio professionale sono stabiliti direttamente ed esaustivamente dalla legge.
  • La controversia sull'applicazione delle conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale degli esercenti una professione sanitaria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando il provvedimento amministrativo non costituisce espressione di un potere discrezionale, ma si limita ad applicare una disciplina legislativa vincolante.
  • Il giudice amministrativo che rilevi d'ufficio il difetto di giurisdizione deve avvisare le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; dichiarata la carenza di giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.