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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25527/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Giudice di pace, dell'istanza di liquidazione degli onorari presentata da un difensore d'ufficio per attività svolta in un processo penale. Il professionista aveva prima chiesto la liquidazione, ma l'istanza era stata respinta perché l'ufficiale giudiziario non aveva potuto eseguire l'accesso presso l'abitazione del debitore per mancanza di mezzi. Con una seconda istanza era stata prodotta documentazione attestante l'assenza di beni mobili e immobili dell'assistito. Il Tribunale di Roma, investito dell'opposizione, l'ha dichiarata inammissibile ritenendo che il provvedimento del Giudice di pace avesse natura interlocutoria e non decisoria, sicché il difensore avrebbe dovuto proseguire l'attività di recupero del credito e riproporre una nuova istanza completa della documentazione mancante. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 116 del DPR 115/2002, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice dell'opposizione non avrebbe esaminato la documentazione integrativa già prodotta e che, risultando infruttuoso il recupero del credito, l'istanza di liquidazione avrebbe dovuto essere accolta.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale aveva infatti fondato la declaratoria di inammissibilità sulla natura interlocutoria del provvedimento del Giudice di pace, qualificato come provvedimento 'allo stato degli atti', e non sulla mancata prova dell'infruttuoso esperimento del recupero del credito. Poiché il ricorso censurava solo il profilo dei presupposti per la liquidazione, senza contestare specificamente la ragione decisiva dell'inammissibilità, esso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in euro 1.000 oltre alle spese prenotate a debito, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 DPR 115/2002

    è richiamato come norma che disciplina i presupposti per la liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio e il previo esperimento della procedura di recupero del credito, ma la Corte rileva che la censura su tale profilo non incide sulla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è invocato per denunciare violazione di legge, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché non attacca la concreta ragione della decisione

  • art. 380-bis c.p.c.

    è menzionato con riferimento alla proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso, poi non accolta dalla decisione finale

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    impone, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    è richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 13 DPR 115/2002

    è richiamato nel complesso per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 2697 c.c.

    non è citato espressamente, ma il tema probatorio relativo alla dimostrazione dell'infruttuoso recupero del credito emerge come questione dedotta dal ricorrente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della decisione impugnata: se il motivo attacca una questione diversa da quella posta a fondamento del provvedimento, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito qualifica un provvedimento come interlocutorio o 'allo stato degli atti', la parte che impugna deve contestare specificamente tale qualificazione decisoria; la sola critica ai presupposti sostanziali della pretesa non è sufficiente.
  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo non supera il vaglio di ammissibilità se non incide sulla ragione effettivamente decisiva adottata dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 DPR 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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