Cassazione Civile, Sentenza n. 6850/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Il Seminario Vescovile ha impugnato la cartella di pagamento relativa al contributo consortile dovuto per l’anno 2010. La Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 27 settembre 2017, aveva respinto l’appello. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42 del 2004, sostenendo che l’immobile, appartenente a un ente ecclesiastico, realizzato da autore non più vivente e risalente a oltre settanta anni, fosse assistito da una presunzione di interesse culturale fino alla conclusione della verifica e che il provvedimento ministeriale avesse valore ricognitivo; invocava quindi le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico e artistico. Con il secondo motivo, articolato in plurime censure, ha lamentato che la cartella fosse priva dell’indicazione del piano di contribuenza e che il Consorzio non avesse dimostrato un beneficio specifico per l’immobile, situato nell’area urbana della città e asseritamente difficilmente suscettibile di trarre vantaggio dalle opere di bonifica. Ha inoltre censurato la ripartizione dell’onere di dimostrare l’assenza di beneficio e l’omessa valutazione del difetto di motivazione della cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: anche correggendo la motivazione della CTR, la disciplina agevolativa richiamata per gli immobili di interesse culturale è applicabile alle imposte sui redditi e sulla proprietà immobiliare, ma non si estende alla determinazione dei contributi consortili. Il secondo motivo è stato disatteso perché la cartella conteneva gli elementi motivazionali sufficienti: richiamava il piano di classifica, il piano di riparto e i criteri di calcolo, indicava gli estremi della delibera di approvazione del piano di classifica e tale atto era stato assoggettato alle forme di pubblicazione e accesso previste. Non era quindi necessario trascrivere o allegare alla cartella il piano di classifica e il perimetro di contribuenza. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge se dovuti. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 10 e 12
In tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di rilievo culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 la particolare disciplina per la determinazione del reddito prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 e per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, trova, infatti, applicazione solo nell’ambito della materia per la quale è stata dettata, e cioè per le imposte sui redditi e sulla proprietà di immobili, considerata anche la sua natura derogatoria rispetto al principio generale, stabilito dall’art. 53 Cost., di assoggettamento ai tributi delle manifestazioni della capacità contributiva.
La disciplina fiscale speciale prevista per gli immobili di rilievo culturale opera soltanto per le imposte cui è specificamente riferita e non si estende ai contributi consortili.
L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11
In tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di rilievo culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 la particolare disciplina per la determinazione del reddito prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 e per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, trova, infatti, applicazione solo nell’ambito della materia per la quale è stata dettata, e cioè per le imposte sui redditi e sulla proprietà di immobili, considerata anche la sua natura derogatoria rispetto al principio generale, stabilito dall’art. 53 Cost., di assoggettamento ai tributi delle manifestazioni della capacità contributiva.
La disciplina per la determinazione del reddito degli immobili di interesse culturale resta circoscritta alle imposte sui redditi e non costituisce un’agevolazione applicabile ai contributi consortili.
L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3
In tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di rilievo culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 la particolare disciplina per la determinazione del reddito prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 e per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, trova, infatti, applicazione solo nell’ambito della materia per la quale è stata dettata, e cioè per le imposte sui redditi e sulla proprietà di immobili, considerata anche la sua natura derogatoria rispetto al principio generale, stabilito dall’art. 53 Cost., di assoggettamento ai tributi delle manifestazioni della capacità contributiva.
La speciale determinazione della base imponibile prevista per l’imposta sulla proprietà immobiliare non è estensibile al contributo consortile.
art. 53 Cost.
In tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di rilievo culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 la particolare disciplina per la determinazione del reddito prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 e per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, trova, infatti, applicazione solo nell’ambito della materia per la quale è stata dettata, e cioè per le imposte sui redditi e sulla proprietà di immobili, considerata anche la sua natura derogatoria rispetto al principio generale, stabilito dall’art. 53 Cost., di assoggettamento ai tributi delle manifestazioni della capacità contributiva.
Il principio generale di assoggettamento ai tributi delle manifestazioni di capacità contributiva giustifica l’interpretazione circoscritta delle deroghe fiscali previste per gli immobili di interesse culturale.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21
La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione.
Anche la cartella relativa a contributi consortili, quando sia il primo atto con cui è esercitata la pretesa, deve esporre gli elementi indispensabili a consentire il controllo sulla correttezza dell’imposizione.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Tale motivazione può essere assolta “per relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l’atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazionè, non deve essere necessariamente allegato alla cartella – secondo una interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (c.d. Statuto del contribuente) – sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.
La motivazione della cartella può avvenire per relationem; l’atto richiamato non deve essere allegato se il contribuente ne ha già integrale e legale conoscenza tramite notificazione o pubblicazione, purché la cartella ne indichi gli estremi.
art. 384 c.p.c., ultimo comma
La censura in esame è infondata, ancorchè per ragioni diverse da quella indicata dalla CTR, dianzi riportata, la cui motivazione sul punto va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando la conclusione è corretta, ma fondata su una ragione diversa.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali derogatorie previste per gli immobili di interesse culturale si applicano esclusivamente ai tributi per i quali sono state stabilite e non possono essere estese, in assenza di una previsione normativa, alla determinazione dei contributi consortili.
- Quando la cartella costituisce il primo e unico atto con cui è esercitata la pretesa relativa a contributi consortili, deve contenere gli elementi necessari per consentire al contribuente di verificare la correttezza dell’imposizione.
- La cartella può motivare la pretesa per relationem a un piano o ad altro atto presupposto senza allegarlo, se indica gli estremi dell’atto e della sua pubblicazione e il contribuente ne ha integrale e legale conoscenza o conoscibilità.
- Non è necessario trascrivere o allegare alla cartella il piano di classifica e il perimetro di contribuenza quando siano richiamati quale motivazione per relationem e siano indicati gli estremi della delibera di approvazione, assoggettata alle forme di pubblicazione e accesso previste.
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