Sentenza n. 1542/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell'ordine di allontanamento e divieto di stazionamento dalle zone rosse del Comune di Milano, notificato in data 31.12.2025, adottato ai sensi dell'ordinanza del Prefetto di Milano prot. n. -OMISSIS- del 26.09.2025, valida dal 01.10.2025 al 31.03.2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di allontanamento e divieto di stazionamento nelle zone rosse del Comune di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 TULPS e dell'ordinanza prefettizia del 26 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di ordine di allontanamento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordine di allontanamento notificato il 31 dicembre 2025 e, in via derivata, l'ordinanza prefettizia presupposta. Quanto all'ordine applicativo, ha dedotto: violazione dell'ordinanza prefettizia e insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, con difetto assoluto di motivazione; violazione della proporzionalità, difetto di istruttoria e carenza motivazionale; lesione della libertà di circolazione e violazione degli artt. 13 e 16 Cost. e dell'art. 8 CEDU; violazione dell'uguaglianza e divieto di discriminazione, per il dedotto impatto discriminatorio nei confronti degli stranieri. Quanto all'ordinanza prefettizia, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, la violazione dell'art. 2 TULPS, il difetto dei presupposti, la violazione della proporzionalità e del principio di temporaneità, nonché il motivo relativo alla discriminazione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato alle censure rivolte contro l'ordinanza prefettizia e, dopo l'annullamento d'ufficio dell'ordine da parte della Questura, ha chiesto l'accertamento della sua illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a. Il profilo accolto riguarda l'assenza del requisito soggettivo previsto dall'ordinanza prefettizia: il destinatario avrebbe dovuto essere già segnalato all'Autorità giudiziaria per uno o più dei reati specificamente indicati, circostanza che non ricorreva.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento dell'ordine di allontanamento, poiché la Questura lo aveva già annullato d'ufficio con effetti ex tunc, realizzando integralmente l'interesse alla rimozione dell'atto. Ha preso atto della rinuncia ai motivi IV e V relativi all'ordinanza prefettizia presupposta, dichiarando l'estinzione del giudizio limitatamente a tali censure. Poiché il ricorrente aveva mantenuto un interesse ai fini risarcitori, il Collegio ha esaminato l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. e l'ha accertata limitatamente alla mancanza del requisito soggettivo. L'ordinanza prefettizia richiedeva, oltre a una condotta aggressiva, minacciosa o insistentemente molesta idonea a creare un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, che il soggetto fosse già destinatario di segnalazioni all'Autorità giudiziaria per determinati reati. Dagli atti risultava invece che il ricorrente non aveva mai ricevuto tali segnalazioni; la circostanza era stata ammessa dalla stessa Amministrazione ed era verosimilmente alla base dell'annullamento d'ufficio. L'accertamento è stato disposto ai soli fini di un'eventuale separata azione risarcitoria. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 TULPS
Costituisce la base normativa dell'ordine di allontanamento e del divieto di stazionamento adottati nel caso concreto.
art. 34, comma 3, c.p.a.
quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
Consente al giudice di accertare l'illegittimità dell'atto, anche dopo che l'annullamento non sia più utile per effetto di una sopravvenienza, quando il ricorrente manifesti un interesse ai fini risarcitori.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando una successiva attività amministrativa soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato.
artt. 13 e 16 Cost.
Sono stati invocati dal ricorrente a tutela della libertà personale e della libertà di circolazione, ma il giudice non li ha esaminati nel merito per effetto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 8 CEDU
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla lesione della vita privata e familiare, senza esame di merito da parte del giudice.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando una successiva attività amministrativa rimuove integralmente e con effetti irretrattabili l'atto impugnato, facendo venir meno ogni utilità concreta che il ricorrente potrebbe ottenere dalla decisione di annullamento.
- Quando l'annullamento dell'atto non è più utile per effetto di un provvedimento sopravvenuto, il giudice deve comunque accertarne l'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. se il ricorrente manifesta un interesse ai fini risarcitori.
- Un ordine di allontanamento e divieto di stazionamento fondato su un'ordinanza prefettizia che richiede la previa segnalazione all'Autorità giudiziaria per determinati reati è illegittimo se il destinatario non è mai stato oggetto di tali segnalazioni, indipendentemente dall'accertamento degli ulteriori presupposti della condotta molesta o pericolosa.
- La rinuncia alle censure rivolte contro l'atto presupposto determina l'estinzione del giudizio limitatamente a tali motivi.
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