Sentenza n. 1201/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento del provvedimento prot.n. -OMISSIS-del 09.08.2022 del Comune di Quarto, notificatogli il 10.08.2022, con il quale è stata dichiarata la decadenza del Permesso di Costruire n.-OMISSIS-del 18.11.2010 per la realizzazione di un sottotetto termico ad uso vani accessori e di servizio sull'immobile distinto in catasto al Foglio n. -OMISSIS-di proprietà del ricorrente e successiva Denuncia Inizio attività n. -OMISSIS-del 15.09.2011 per variante tecnica in corso d'opera, nonché si è diffidato il ricorrente dall'intraprendere qualsiasi attività edilizia ad esso collegata e in particolare si è ordinato il ripristino al prosieguo dei lavori di cui alla comunicazione prot.n.-OMISSIS-del 14.07.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di decadenza dal permesso di costruire e dalla DIA in variante, con diffida alla prosecuzione dei lavori e ordine di ripristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire rilasciato nel 2010 e della DIA presentata nel 2011, relativi alla realizzazione di un sottotetto termico, sul presupposto della mancata ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall'art. 15, comma 2, d.P.R. 380/2001 e dell'assenza di una tempestiva richiesta di proroga. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; in secondo luogo, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che non fosse ricostruibile l'iter logico seguito dall'amministrazione; in terzo luogo, l'illegittimità della decadenza, assumendo che il periodo durante il quale il cantiere era sottoposto a sequestro penale e preventivo avesse impedito la disponibilità dell'area e determinato una proroga automatica dei termini per factum principis. Nel corso del procedimento il Comune aveva comunicato la necessità di verificare la persistente validità dei titoli edilizi e il proprietario aveva presentato una memoria sostenendo la sospensione dei termini per effetto dei sequestri. Il ricorrente, tuttavia, non aveva mai presentato una formale istanza di proroga, né prima della scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori né successivamente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha compensato le spese. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la decadenza dal permesso di costruire per mancata ultimazione dei lavori entro il termine opera automaticamente ed è oggetto di un provvedimento meramente ricognitivo e dichiarativo, sicché l'atto non richiede, in quanto vincolato, una preventiva comunicazione di avvio. In ogni caso, il proprietario era stato previamente informato della necessità di verificare la validità dei titoli e aveva partecipato mediante una memoria, sicché non risultava alcun concreto pregiudizio partecipativo. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento indicava i titoli interessati, ricostruiva le vicende rilevanti — comprese le sospensioni dei lavori, la revoca delle autorizzazioni sismiche e i sequestri penali — e illustrava le ragioni giuridiche per cui il sequestro non produceva automaticamente la sospensione del termine di ultimazione. Il terzo motivo è stato respinto in quanto, anche quando la mancata ultimazione dipenda da fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare, tra cui un sequestro giudiziario, il titolare deve allegare e dimostrare l'impedimento e presentare una richiesta di proroga prima della scadenza del termine. Il sequestro aveva impedito l'esecuzione materiale dei lavori, ma non l'esercizio delle facoltà amministrative, inclusa la presentazione dell'istanza di proroga. In mancanza di tale istanza, la decadenza si era prodotta automaticamente per effetto della legge.
Norme richiamate
art. 15, comma 2, d.P.R. 380/2001
nessuna citazione testuale riportata
La proroga del termine per l'ultimazione dei lavori, giustificata da fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare, deve essere richiesta formalmente prima della scadenza del termine; in mancanza, la decadenza del titolo edilizio opera automaticamente. Il provvedimento amministrativo che la dichiara ha natura ricognitiva e dichiarativa, non costitutiva.
art. 15, comma 1, d.P.R. 380/2001
nessuna citazione testuale riportata
Il decorso del termine per l'ultimazione dei lavori senza tempestiva istanza di proroga determina ex lege la decadenza del titolo per la parte non eseguita.
art. 7 l. 241/1990
nessuna citazione testuale riportata
La comunicazione di avvio non è necessaria quando l'amministrazione adotta un atto vincolato e meramente dichiarativo di una decadenza già maturata; nel caso concreto, comunque, l'interessato era stato informato e aveva partecipato mediante memoria.
Massime di principio
- La decadenza dal permesso di costruire per mancata ultimazione dei lavori entro il termine legale o fissato nel titolo si produce automaticamente allo spirare del termine, ove non sia stata presentata una tempestiva istanza di proroga; il successivo provvedimento amministrativo ha natura meramente ricognitiva e dichiarativa.
- Anche quando la mancata ultimazione dei lavori dipenda da fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare, il privato deve allegare e dimostrare l'impedimento e chiedere formalmente la proroga prima della scadenza del termine, non potendo invocare una proroga automatica.
- Il sequestro penale o preventivo del cantiere può impedire l'esecuzione materiale delle opere, ma non impedisce al titolare del permesso di esercitare le facoltà amministrative connesse al titolo, inclusa la presentazione dell'istanza di proroga; pertanto, il sequestro non determina di per sé la sospensione automatica del termine di ultimazione.
- La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per la dichiarazione di decadenza dal permesso di costruire quando l'atto è vincolato e si limita a prendere atto di una decadenza già maturata ex lege; in ogni caso, l'omissione non rileva quando l'interessato sia stato previamente informato della questione e abbia potuto presentare osservazioni.
- La richiesta di proroga del termine edilizio deve precedere la scadenza del termine, anche per esigenze di certezza, trasparenza e tutela dei terzi potenzialmente interessati all'intervento edilizio.
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