Sentenza del 17/01/2018 n. 976 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PRESTAZIONI DI GARANZIE REALI O PERSONALI Fideiussioni prestate da più persone, con atti separati, connotate da vincolo di solidarietà passiva in relazione al medesimo rapporto debitorio principale - Enunciazione in un unico decreto ingiuntivo - Conseguenze - Applicazione di un'unica imposta proporzionale su di una fideiussione e di un'imposta fissa su ciascuna delle altre fideiussioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva riconosciuto alla banca il diritto al rimborso della maggiore imposta di registro versata su un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società debitrice e di quattro fideiussori. Secondo l'Amministrazione, ciascuna fideiussione, sebbene riferita allo stesso debito, avrebbe dovuto scontare autonomamente l'imposta proporzionale dello 0,50%, trattandosi di garanzie distinte, prestate con atti separati e senza necessariamente una comune consapevolezza tra i garanti. La Corte ha invece ritenuto che le garanzie fossero collegate al medesimo debito, assistite da solidarietà passiva cumulativa e tutte enunciate in un unico decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'illegittimità dell'applicazione di tante imposte proporzionali quante erano le fideiussioni. In presenza di più fideiussioni prestate da soggetti diversi per lo stesso debito e caratterizzate da responsabilità solidale cumulativa, l'imposta proporzionale di registro deve essere applicata una sola volta; sulle fideiussioni ulteriori si applica l'imposta in misura fissa. Non è necessario che le garanzie siano state prestate contestualmente né che i garanti fossero consapevoli delle reciproche garanzie. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.900, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge
Prevede l'imposta proporzionale dello 0,50% sulle garanzie reali e personali. La relativa disciplina, letta insieme alla nota esplicativa, comporta una sola tassazione proporzionale quando più fideiussioni garantiscono solidalmente il medesimo debito; le garanzie ulteriori sono assoggettate a imposta fissa.
Nota esplicativa all'art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che il regime agevolato dipende dalla solidarietà cumulativa tra le garanzie per lo stesso debito, non dalla contestualità delle dichiarazioni di garanzia né dalla reciproca consapevolezza dei garanti.
Art. 1946 del codice civile
La pluralità di fideiussori per la medesima obbligazione determina, in via generale, la solidarietà tra i garanti, salvo che tale effetto sia escluso o limitato da specifiche pattuizioni. Questa solidarietà cumulativa costituisce il presupposto civilistico rilevante ai fini dell'applicazione di una sola imposta proporzionale.
Art. 1292 del codice civile
È richiamato per qualificare la solidarietà dell'obbligazione, ossia la situazione in cui ciascun coobbligato può essere chiamato a eseguire per intero la prestazione dovuta.
Art. 1954 del codice civile
Riguarda il diritto di regresso tra co-fideiussori dopo il pagamento del debito e conferma il collegamento interno tra le garanzie solidali.
Art. 43, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 131 del 1986
È richiamato quale disposizione di riferimento per la determinazione della base imponibile relativa agli atti di prestazione di garanzia.
Art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi del ricorso per cassazione invocati dall'Agenzia, tra cui violazione di legge, vizi della motivazione e nullità processuali. Le censure motivazionali sono state ritenute infondate o inammissibili.
Art. 111, comma 6, della Costituzione
La motivazione per relationem è ammissibile se il rinvio ad altra decisione è consapevole, pertinente e consente di comprendere le ragioni della decisione; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficientemente controllabile.
Massime di principio
- Quando più fideiussioni riguardano lo stesso debitore e il medesimo debito e comportano solidarietà cumulativa tra i garanti, l'imposta di registro proporzionale si applica una sola volta; le altre fideiussioni scontano l'imposta fissa.
- Ai fini fiscali, non è decisivo che le fideiussioni siano state sottoscritte nello stesso momento o in documenti distinti: prevale l'esistenza di un collegamento sostanziale e della solidarietà per la medesima obbligazione.
- La mancanza di una comune consapevolezza tra i garanti non esclude, di per sé, il regime di tassazione unica, se la solidarietà deriva legalmente dalla pluralità di garanzie e non è stata esclusa o limitata da accordi specifici.
- Occorre distinguere tra il trattamento civilistico e quello fiscale: anche garanzie formalmente separate possono essere considerate unitariamente ai fini dell'imposta di registro se producono responsabilità solidale cumulativa per lo stesso debito.
- Per contestare la qualificazione delle garanzie, l'Amministrazione deve dimostrare che manca il medesimo rapporto debitorio, che la solidarietà è stata esclusa o limitata oppure che le obbligazioni sono effettivamente autonome e prive di collegamento comune.
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