Sentenza n. 13007/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo: - del decreto adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, avente ad oggetto la “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del decreto adottato dal Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022, avente ad oggetto la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, con il quale sono stati individuati i “criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici” e le “modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente ad oggetto le “indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter commi 8 e 9 del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78”; - della determina dirigenziale n. 24300, adottata in data 12 dicembre 2022 dal Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, con la quale sono state individuate le aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9 bis dell'art. 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 e relativi allegati; - della nota prot. 13/12/2022.1226250.U, adottata dal Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, con la quale sono stati comunicati alla società ricorrente la determina dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 e l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna, aziende fra le quali è compresa la società ricorrente; - nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, incluse – ove occorra – l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 settembre 2022; B) quanto ai motivi aggiunti presentati da ASTIDENTAL DI SABBIONE S.P.A. il 25\2\2025: - della determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, avente ad oggetto “ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”; - della nota prot. 24/01/2025.0073840 della Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare comunicata con PEC del 27 gennaio 2025; C) quanto ai motivi aggiunti presentati da ASTIDENTAL DI SABBIONE S.P.A. il 29\4\2025: - della deliberazione di Giunta regionale della Regione Emilia – Romagna n. 160 del 3 febbraio 2025 e della nota prot. 06/02/2025.0121095.U con oggetto “Pay-back dispositivi medici anni 2015-2018";
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali relativi al payback sui dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa degli anni 2015-2018, inclusi gli atti di determinazione della quota di ripiano dovuta dalla società
Esito
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali, regionali e interistituzionali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le relative linee guida e la determinazione della quota di ripiano posta a suo carico dalla Regione Emilia-Romagna. Con motivi aggiunti ha impugnato anche gli atti regionali successivi adottati in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024 e al payback per i dispositivi medici. Nel corso del giudizio, con memoria del 28 aprile 2026, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. La Regione ha effettuato la comunicazione richiesta dalla legge.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti. Il giudice ha ritenuto che l'adesione della società al meccanismo legislativo di risoluzione delle controversie sul payback, unitamente alla comunicazione effettuata dalla Regione secondo quanto previsto dalla legge, determinasse la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la sussistenza di giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
la cessazione della materia del contendere
Il meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback sui dispositivi medici, una volta attivato mediante l'adesione dell'impresa e la comunicazione regionale richiesta dalla legge, determina la cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.
Massime di principio
- Quando una legge istituisce un meccanismo di risoluzione delle controversie e l'impresa vi aderisce, con la conseguente comunicazione dell'amministrazione richiesta dalla legge, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- L'adesione al meccanismo legislativo di definizione delle controversie relative al payback sui dispositivi medici rende improcedente la prosecuzione del giudizio di annullamento degli atti concernenti il ripiano, determinando — secondo la previsione legislativa applicata dal giudice — la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di giustificati motivi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere accompagnata dalla compensazione integrale delle spese di lite.
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