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Sentenza

Sentenza n. 639/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).

Giustizia amministrativa202600307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica a quiz e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica, il questionario, gli atti della commissione e la propria mancata ammissione alla prova orale, chiedendo anche la riammissione mediante rettifica del punteggio, eventuale ripetizione della correzione o della prova e neutralizzazione dei quesiti erronei. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata come corretta dalla commissione al quesito n. 4 fosse errata e che fosse corretta la risposta da lei prescelta. Con il secondo motivo ha dedotto che, relativamente al quesito n. 6, anche la risposta da lei fornita fosse corretta, evidenziando l'ambiguità della domanda. In via subordinata ha denunciato la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, in materia di anonimato e correttezza delle operazioni concorsuali. Nel corso del giudizio l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti e ha depositato il verbale del 16 marzo 2026, con cui la commissione ha attribuito 2 punti per ciascuno dei quesiti nn. 4 e 6, indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, rideterminando la graduatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, anziché l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiesta dall'ASL. Il riesame compiuto dalla commissione e la conseguente rideterminazione della graduatoria hanno integralmente soddisfatto l'interesse della ricorrente, che ha raggiunto un punteggio nella prova pratica non inferiore a 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i singoli motivi di ricorso, ormai superati dall'intervento satisfattivo dell'amministrazione. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata, in base alla soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro oltre accessori, spese forfettarie e rimborso del contributo unificato se versato. La parziale compensazione è stata motivata dalla serialità del contenzioso, dal tempestivo riesame amministrativo, dalla specificità tecnica delle questioni e dalla definizione del giudizio in sede cautelare dopo due sole udienze camerali.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    "sentenza in forma semplificata"

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio mediante sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 30 c.p.a.

    "risarcimento del danno in forma specifica"

    Richiamato nella domanda della ricorrente come fondamento della richiesta di riammissione alla procedura mediante rettifica del punteggio o altra misura satisfattiva.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    Richiamato quale parametro per le prescrizioni relative alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali; il motivo non è stato esaminato per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 9 del bando di concorso

    "soglia per l'ammissione all'orale"

    Prevede la soglia di 14 punti nella prova pratica necessaria per l'ammissione alla prova orale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un atto o svolge attività che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente, il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, non con improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel contenzioso concorsuale, il riesame della prova da parte della commissione e la rideterminazione della graduatoria, con attribuzione del punteggio necessario all'ammissione alla fase successiva, soddisfano integralmente l'interesse del candidato e rendono non più attuale la decisione sui vizi originariamente dedotti.
  • La regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, valutando l'esito presumibile delle censure e anche la condotta processuale e amministrativa delle parti, la serialità del contenzioso, la tempestività dell'autotutela e la complessità tecnica delle questioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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