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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 323 del 28/09/2021

Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalita' di svolgimento delle prove.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva i programmi d’esame e disciplina in modo organico le modalità di svolgimento delle prove per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C. Interviene su prova scritta, prova pratica, verbalizzazione, misure per candidati con DSA e requisiti delle unità impiegate, prevedendo anche la gestione informatizzata dei quesiti. Dalla sua entrata in vigore abroga le residue parti vigenti del d.P.R. n. 431/1997 e il decreto ministeriale 4 ottobre 2013, mai entrato in vigore.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per le patenti nautiche di categoria A, B e C

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per le patenti nautiche di categoria A, B e C

Il decreto, adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce in modo organico i programmi d’esame e le modalità di svolgimento delle prove per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C. L’intervento si colloca nel quadro del codice della nautica da diporto e del relativo regolamento di attuazione, con finalità di aggiornamento della disciplina e di superamento della previgente regolamentazione, mai pienamente entrata in vigore.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama la legge 8 luglio 2003, n. 172, il d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, il d.lgs. 3 novembre 2017, n. 229, il d.lgs. 12 novembre 2020, n. 160, il d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 e il d.m. 29 luglio 2008, n. 146. In particolare, l’art. 29, comma 5, del d.m. n. 146/2008 attribuisce al Ministro il potere di disciplinare programmi e modalità d’esame per le patenti di categoria A, B e C.

Struttura generale dell’esame

L’esame per le patenti nautiche è pubblico e si articola in una prova scritta e in una prova pratica di manovra, da svolgersi in giornate e con commissioni diverse secondo l’organizzazione dell’ufficio competente. È ammesso alla prova il candidato che abbia effettuato almeno 5 ore complessive di manovre su imbarcazioni o navi da diporto impiegate per l’insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica. Il superamento dell’esame richiede l’esito favorevole di entrambe le prove.

Ripetizione delle prove e gestione delle istanze

Entro il periodo di validità della domanda di ammissione è consentito ripetere una sola volta la prova non superata, senza ulteriori oneri tributari, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dall’esito negativo. Se il candidato ha superato la prova scritta ma non quella pratica, può presentare una nuova domanda entro 30 giorni dalla scadenza della precedente per sostenere soltanto la prova pratica. Qualora anche la nuova domanda scada inutilmente, essa è archiviata; una ulteriore istanza presentata entro 30 giorni dalla scadenza della precedente consente nuovamente di sostenere la sola prova pratica.

Misure compensative per candidati con DSA e per la categoria C

I candidati che richiedono la patente nautica di categoria C, nonché i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento, possono chiedere al momento della domanda misure personalizzate compensative. Tali misure comprendono:

  • tempi aggiuntivi fino a un massimo del 30% rispetto a quelli ordinari;
  • ausili, adattamenti e strumenti compensativi, inclusa la possibilità di svolgere oralmente le prove teoriche;
  • supporto di assistenti, mediatori o traduttori, in relazione al deficit attestato dal certificato medico di idoneità. La concessione, totale o parziale, o il diniego delle misure è rimesso all’esaminatore o alla commissione, con motivazione nel verbale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Verbale d’esame e documentazione obbligatoria

Per ciascuna sessione il segretario della commissione predispone un verbale datato e numerato progressivamente, contenente l’elenco dei candidati, i numeri di protocollo delle istanze, la tipologia di patente richiesta e, per la categoria C, le eventuali richieste specifiche relative al punto B.4 dell’allegato II del d.m. n. 146/2008. Il verbale deve riportare candidati presenti e assenti, esiti individuali, dati dell’unità utilizzata per la prova pratica e le attestazioni richieste. Prima della prova pratica devono essere acquisiti agli atti la dichiarazione sostitutiva del candidato o della scuola nautica sulla regolarità dell’unità e la copia della polizza RC comprensiva dei danni a persone o cose derivanti dall’attività d’esame.

Patenti di categoria A e C: prova scritta

Per le patenti di categoria A e C la prova scritta è differenziata per tipologia di abilitazione. L’articolazione comprende quiz base, quiz su elementi di carteggio nautico e, per le abilitazioni a vela o miste, quiz vela e prova di carteggio nautico. Il quiz base è composto da 20 quesiti a risposta multipla, con tre opzioni di cui una sola esatta, e si supera con almeno 16 risposte corrette in 30 minuti. Il quiz su elementi di carteggio nautico consiste in 5 quesiti a risposta singola, da superare con almeno 4 risposte esatte in 20 minuti. Il quiz vela prevede 5 quesiti a risposta singola, con soglia di 4 risposte esatte in 15 minuti. La prova di carteggio nautico consiste in 4 quesiti indipendenti, con almeno 3 risposte corrette in 60 minuti; il candidato deve presentarsi con le carte nautiche 5/D e 42/D dell’Istituto Idrografico della Marina e con il materiale necessario allo svolgimento degli esercizi.

Patenti di categoria A e C: logica della prova scritta e esami integrativi

L’esame si apre con il quiz su elementi di carteggio nautico o con la prova di carteggio, che sono propedeutici alla prosecuzione. I quiz previsti per la specifica abilitazione sono sostenuti in un’unica soluzione per la durata massima corrispondente alla somma dei tempi delle singole prove. La prova scritta si intende superata solo se risultano superati tutti i test richiesti per l’abilitazione prescelta. La prova di carteggio nautico costituisce esame integrativo teorico ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.m. n. 146/2008; il quiz vela e la prova pratica a vela costituiscono esame integrativo ai fini dell’estensione dell’abilitazione ai sensi dell’art. 30, comma 1, del medesimo regolamento.

Patenti di categoria A e C: prova pratica

La prova pratica si svolge su unità con specifici requisiti dimensionali e di sicurezza: almeno 5,90 metri se a motore, almeno 9 metri se a vela con motore ausiliario. Le unità devono essere iscritte nell’ATCN o nei registri delle imbarcazioni da diporto; le unità da diporto di bandiera comunitaria sono ammesse solo se iscritte in un pubblico registro comunitario. Le dotazioni minime non possono essere inferiori a quelle richieste per la navigazione entro 6 miglia, con aggiunta di bussola e VHF, anche portatile.

Durante la prova devono essere presenti a bordo il candidato, l’esaminatore unico o la commissione, l’istruttore professionale di vela se previsto, e un soggetto designato dal candidato con almeno tre anni di patente nautica corrispondente, ovvero l’istruttore della scuola nautica per i propri candidati, che assume il comando dell’unità. La prova inizia quando tale soggetto lascia al candidato l’esecuzione delle manovre richieste e termina con la dichiarazione pubblica dell’esito. La prova a vela comprende anche le manovre a motore; se il candidato non è idoneo nella prova a vela, può optare per la corrispondente patente limitata alle sole unità a motore, con annotazione nel verbale. La prova si svolge in mare oppure, per la navigazione entro 12 miglia, anche in laghi o specchi acquei navigabili adeguati e autorizzati; per la navigazione senza limite dalla costa si svolge in mare.

Patente di categoria B: prova teorica e pratica

Per la patente nautica di categoria B la prova teorica comprende una prova scritta, basata sugli argomenti del 2° gruppo del programma di esame e comprensiva della risoluzione pratica di un problema di cinematica navale anticollisione, oltre a un’interrogazione orale. L’elaborato scritto deve essere consegnato entro 90 minuti dall’inizio della prova.

La prova pratica si svolge su nave da diporto o unità da traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri; in caso di indisponibilità, motivata nel verbale, è ammesso l’uso di un’imbarcazione da diporto o unità da traffico di almeno 20 metri. L’unità deve avere dotazioni di sicurezza non inferiori a quelle previste per la navigazione entro 50 miglia dalla costa. A bordo devono trovarsi il candidato, la commissione esaminatrice e un soggetto con patente nautica di categoria B da almeno tre anni, designato dal candidato o dalla scuola nautica, che assume il comando dell’unità; per le unità da traffico, il comando resta al comandante professionale marittimo con il relativo equipaggio. La prova inizia quando il soggetto al comando lascia al candidato l’esecuzione delle manovre richieste e termina con la dichiarazione pubblica dell’esito. La prova si svolge in mare.

Programmi d’esame: contenuti per A, C e B

L’allegato A disciplina il programma per le patenti A e C, con una parte teorica incentrata su:

  • teoria dello scafo e stabilità;
  • motori e autonomia;
  • sicurezza della navigazione, dotazioni e soccorso;
  • manovre, ormeggio, ancoraggio e ingresso/uscita dai porti;
  • Colreg, fanali e segnalamento marittimo;
  • meteorologia;
  • navigazione cartografica ed elettronica;
  • normativa diportistica e ambientale. La prova pratica richiede la capacità di condurre l’unità a diverse andature, effettuare manovre, recupero uomo in mare, ormeggio e disormeggio, uso delle dotazioni di sicurezza e preparazione al cattivo tempo.

L’allegato B contiene il programma per la patente di categoria B, organizzato in quattro gruppi: principi di galleggiamento, stabilità e manovra; astronomia nautica, magnetismo, carteggio, navigazione lossodromica e ortodromica; meteorologia; regole di prevenzione degli abbordi, normativa diportistica, sicurezza, apparati radio, codice internazionale dei segnali e tutela ambientale. La prova pratica richiede la conduzione della nave a diverse andature, il recupero uomo in mare, ormeggio/disormeggio, uso di mezzi di salvataggio e antincendio, e preparazione al cattivo tempo.

Gestione informatizzata dei quesiti

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, con decreto direttoriale del Direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative, deve essere approvato l’elenco unico nazionale dei quesiti per le prove scritte. Il medesimo decreto deve disciplinare:

  • l’implementazione e l’aggiornamento evolutivo di un database nazionale dei quesiti;
  • le modalità di estrazione casuale delle schede da somministrare ai candidati, in modo da garantire originalità e verifica della preparazione su tutti i temi del programma. L’elenco è soggetto a revisione periodica almeno biennale.

Disposizioni transitorie, aggiornamenti e abrogazioni

Le unità non conformi ai nuovi requisiti, ma nella disponibilità delle scuole nautiche alla data di entrata in vigore secondo i regolamenti provinciali, possono continuare a essere usate per le prove pratiche per non oltre 24 mesi. Gli allegati del decreto possono essere modificati e aggiornati con decreto direttoriale del Direttore generale competente, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative.

Dalla data di entrata in vigore sono abrogati il d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, nelle parti ancora vigenti, e il decreto ministeriale 4 ottobre 2013 recante "Esami per conseguimento delle patenti nautiche". Il decreto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Punti principali

Finalità e oggetto dell’intervento

Il decreto adotta i programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, ai sensi dell’art. 29, comma 5, del d.m. 29 luglio 2008, n. 146, e stabilisce le modalità di svolgimento delle prove. L’intervento è motivato dall’esigenza di aggiornare e rendere compiuta la disciplina, anche in considerazione dell’evoluzione del settore.

Struttura delle prove e ammissione

L’esame è pubblico e si compone, in linea generale, di una prova scritta e di una prova pratica di manovra, svolte in giornate diverse e con commissioni diverse secondo l’organizzazione dell’ufficio competente. Per l’ammissione alla prova pratica il candidato deve aver effettuato almeno 5 ore complessive di manovre su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale, come attestate da una scuola nautica.

Regole di ripetizione e gestione delle domande

Entro il periodo di validità della domanda è ammessa una sola ripetizione della prova non superata, senza ulteriori oneri tributari, purché siano decorsi almeno 30 giorni dall’esito negativo. Se il candidato supera la prova scritta ma non la pratica, può presentare una nuova domanda entro 30 giorni dalla scadenza della precedente per sostenere solo la prova pratica; analogamente, in caso di ulteriore mancato superamento, una nuova istanza entro 30 giorni consente di ripetere la sola prova pratica.

Misure compensative per candidati con DSA e per patente categoria C

I candidati alla patente di categoria C e quelli con disturbi specifici dell’apprendimento possono chiedere misure personalizzate compensative. Sono previste: tempi aggiuntivi fino al 30% rispetto ai tempi ordinari, ausili e adattamenti anche con svolgimento orale delle prove teoriche, nonché supporto di assistenti, mediatori o traduttori in relazione al deficit attestato dal certificato medico. La concessione o il diniego è motivata nel verbale dall’esaminatore o dalla commissione.

Programmi d’esame e articolazione dei contenuti

Gli allegati A e B definiscono in dettaglio i programmi per le patenti A e C e per la patente B. Per A e C il programma riguarda teoria dello scafo, motori, sicurezza, manovre e condotta, Colreg e segnalamento, meteorologia, navigazione cartografica ed elettronica, normativa diportistica e ambientale. Per la patente B il programma si articola in quattro gruppi tematici, con contenuti più ampi su navigazione, carteggio, meteorologia, normativa, sicurezza, apparati radioelettrici e tutela ambientale.

Prove scritte: quiz, carteggio e opzioni di prosecuzione

Per le patenti A e C la prova scritta prevede quiz base, quiz su elementi di carteggio nautico e, per le abilitazioni a vela, quiz vela e prova di carteggio nautico. Sono fissati numero di quesiti, tempi massimi e soglie di superamento: ad esempio, il quiz base è composto da 20 quesiti, da superare con almeno 16 risposte esatte in 30 minuti. Per la patente senza limite dalla costa sono previste opzioni che consentono, in caso di mancato superamento di una specifica prova, di proseguire l’esame per l’abilitazione entro 12 miglia o per la sola abilitazione a motore.

Prove pratiche e requisiti delle unità

Per la patente A e C la prova pratica si svolge su unità con requisiti minimi di lunghezza, dotazioni di sicurezza, iscrizione nei registri previsti e presenza obbligatoria di determinate figure a bordo. Per la patente B la prova pratica si svolge su nave da diporto o unità da traffico di almeno 24 metri, oppure, in mancanza motivata, su unità di almeno 20 metri, con dotazioni di sicurezza adeguate alla navigazione fino a 50 miglia. In entrambi i casi il candidato deve dimostrare conduzione dell’unità, manovre, recupero uomo in mare, uso delle dotazioni di sicurezza e preparazione al cattivo tempo.

Verbale d’esame e obblighi documentali

Per ogni sessione il segretario della commissione predispone un verbale datato e progressivamente numerato, con elenco dei candidati, protocolli delle domande, tipologia di patente, esiti, assenze, dati dell’unità impiegata e attestazioni richieste. Prima della prova pratica devono essere acquisiti la dichiarazione del candidato o della scuola nautica sulla regolarità dell’unità e la copia della polizza di responsabilità civile comprensiva della copertura dei danni da attività d’esame.

Gestione informatizzata dei quesiti e aggiornamento degli allegati

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, con decreto direttoriale del Direttore generale competente, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative, deve essere approvato l’elenco unico nazionale dei quesiti per le prove scritte e devono essere definite le regole del database nazionale e della casualità nella somministrazione delle schede. Gli allegati possono essere modificati e aggiornati con successivo decreto direttoriale.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Le unità non conformi ai nuovi requisiti ma già nella disponibilità delle scuole nautiche alla data di entrata in vigore possono essere impiegate per le prove pratiche per non oltre 24 mesi. Dalla stessa data sono abrogati il d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, nelle parti tuttora vigenti, e il decreto ministeriale 4 ottobre 2013 recante "Esami per conseguimento delle patenti nautiche".

Come è indicizzato

Materienautica da diportopatenti e revisionesicurezza marittimamotorizzazione

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