Decreto ministeriale n. 261 del 21/09/2021
Fondo di sostegno per gli IACP per attività tecnica e prestazioni professionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto definisce criteri e importi per ripartire, tra le regioni, il fondo istituito dalla legge di bilancio 2021 per sostenere gli istituti autonomi case popolari e gli enti con finalità sociali analoghe. Le risorse, pari a 1 milione di euro, sono destinate a coprire i costi di esternalizzazione di attività tecniche e prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalla normativa edilizia. Il riparto utilizza la logica già condivisa con le regioni nel programma integrato di edilizia residenziale sociale, ma introduce un correttivo minimo di 35.400 euro per le regioni con assegnazioni molto basse e una riduzione del 20% per quelle con importi superiori a tale soglia. Sono inoltre disciplinati termini, modalità di selezione dei soggetti beneficiari da parte delle regioni, trasferimento delle risorse e rendicontazione finale.
Riparto del fondo da 1 milione di euro per sostenere gli IACP e gli enti assimilati nei costi di esternalizzazione di attività tecniche e prestazioni professionali in materia edilizia e di appalti pubblici
Riparto del fondo per gli IACP e gli enti con finalità sociali analoghe
Il decreto definisce criteri, importi e modalità operative per l’assegnazione delle risorse previste dall’art. 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La misura, pari a 1 milione di euro, è destinata a sostenere gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e gli enti che svolgono le stesse finalità sociali, con riferimento ai costi per l’esternalizzazione di attività tecniche e prestazioni professionali richieste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalla normativa edilizia.
Base normativa e finalità
Il provvedimento richiama, oltre alla legge di bilancio 2021, l’art. 59 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene in capo allo Stato le funzioni di concorso, insieme a regioni ed enti locali, all’elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale. È richiamato anche il contesto ordinamentale del Ministero, nonché la ridenominazione in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili disposta dal d.l. 1 marzo 2021, n. 22.
Criteri di ripartizione adottati
Ai fini della distribuzione del fondo, il decreto assume criteri già condivisi con le regioni e coerenti con il programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 127. In particolare, sono utilizzati gli indicatori del disagio abitativo e i relativi pesi:
- popolazione residente, ultimo aggiornamento ISTAT: 20%;
- numero di domande di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata inevase al 1° gennaio 2016: 40%;
- famiglie in affitto, ultimo aggiornamento ISTAT: 40%.
Correzione del riparto e importo minimo garantito
Il Ministero prende atto che l’applicazione pura delle percentuali di cui all’allegato 3 del D.M. 4 luglio 2019 avrebbe prodotto, per alcune regioni, assegnazioni non sufficienti a coprire le esigenze di sostegno agli enti beneficiari. Per tale ragione viene introdotto un meccanismo correttivo:
- contributo minimo regionale pari a 35.400,00 euro;
- se l’importo calcolato con le percentuali del D.M. 4 luglio 2019 è inferiore al minimo, esso è elevato a 35.400,00 euro;
- se l’importo è superiore al minimo, viene ridotto del 20%.
Riparto delle risorse tra le amministrazioni territoriali
La tabella allegata al decreto ripartisce l’intero fondo di 1 milione di euro tra regioni e province autonome. Tra i valori assegnati figurano, tra gli altri, Piemonte 67.000,00 euro, Lombardia 152.000,00 euro, Veneto 51.000,00 euro, Emilia-Romagna 66.000,00 euro, Toscana 54.000,00 euro, Lazio 70.000,00 euro, Campania 69.000,00 euro, Puglia 45.000,00 euro, Sicilia 72.000,00 euro. Alle regioni con importo inferiore alla soglia minima è attribuito il minimo di 35.400,00 euro. Le Province autonome di Trento e Bolzano sono indicate con importo pari a 0,00 euro.
Destinazione concreta delle risorse
Le somme assegnate devono essere impiegate per sostenere i costi relativi ad attività tecniche e prestazioni professionali esternalizzate, potendo operare anche come cofinanziamento. Il decreto, quindi, non finanzia direttamente opere o interventi edilizi, ma i costi funzionali alla loro preparazione, progettazione o gestione tecnica.
Procedura regionale di selezione e trasmissione al Ministero
Entro 180 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale relativo alla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del Ministero, ciascuna regione deve trasmettere alla Direzione generale per l’edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali copia del provvedimento con cui individua il soggetto o i soggetti destinatari delle risorse. L’atto regionale deve indicare la localizzazione e la tipologia delle attività tecniche o professionali da esternalizzare.
Approvazione ministeriale, trasferimento e rendicontazione
Nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine regionale, la competente Direzione ministeriale approva le proposte selezionate e specifica, per ciascuna, il soggetto prescelto e il relativo contributo. Successivamente alla registrazione del decreto di approvazione presso gli organi di controllo, il trasferimento delle risorse avviene in due tranche:
- 80% del contributo assegnato, previa comunicazione del nominativo del RUP regionale e del conto corrente vincolato dedicato;
- 20% residuo, dopo la presentazione del report conclusivo del RUP regionale, in formato pdf editabile, finalizzato a illustrare i risultati delle attività esternalizzate e a quantificare a consuntivo il contributo statale dovuto.
Recupero delle somme non utilizzate
In sede di rendicontazione, prima dell’erogazione del saldo, le somme già erogate che risultino non utilizzate o non ammissibili al finanziamento statale devono essere restituite all’entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità comunicate dalla Direzione generale competente.
Decorrenza e pubblicazione
Il decreto è stato adottato previa intesa in Conferenza unificata, rep. atti n. 60/CU del 17 giugno 2021. La sua efficacia operativa è collegata alla registrazione presso gli organi di controllo e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, con avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Punti principali
Base normativa e finalità del fondo
Il decreto attua l’art. 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha istituito per il 2021 un fondo da 1 milione di euro nello stato di previsione del MIT, destinato a sostenere gli IACP, comunque denominati, e gli enti con le medesime finalità sociali, in relazione ai costi per esternalizzazioni di attività tecniche e prestazioni professionali legate ad appalti pubblici e normativa edilizia.
Criteri di riparto tra le regioni
Il riparto richiama i parametri già definiti nel programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alla delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, in particolare gli indicatori del disagio abitativo: popolazione residente (20%), domande di ERP sovvenzionata inevase al 1° gennaio 2016 (40%) e famiglie in affitto (40%).
Correttivo minimo e riduzione degli importi
Per evitare assegnazioni troppo basse, il decreto prevede un contributo minimo di 35.400 euro per regione. Se l’importo calcolato secondo l’allegato 3 del D.M. 4 luglio 2019 è inferiore a tale soglia, viene innalzato a 35.400 euro; se è superiore, viene ridotto del 20%.
Riparto delle risorse per regione
La tabella allegata assegna gli importi alle regioni e province autonome. Tra gli importi più rilevanti figurano Lombardia 152.000 euro, Lazio 70.000 euro, Sicilia 72.000 euro, Piemonte 67.000 euro, Emilia-Romagna 66.000 euro, Campania 69.000 euro, Toscana 54.000 euro, Veneto 51.000 euro, Puglia 45.000 euro. A diverse regioni con importo inferiore alla soglia è attribuito il minimo di 35.400 euro. Le Province autonome di Trento e Bolzano risultano indicate con importo pari a 0,00.
Destinazione delle risorse e procedura regionale
Le risorse sono destinate a coprire costi per attività tecniche e prestazioni professionali da esternalizzare, anche in forma di cofinanziamento. Entro 180 giorni dall’avviso in Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del decreto sul sito ministeriale, ciascuna regione deve trasmettere al MIT il provvedimento con l’individuazione dei soggetti selezionati, indicando localizzazione e tipologia delle attività da esternalizzare.
Approvazione ministeriale, erogazione e saldo
Nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine regionale, la Direzione competente approva le proposte selezionate e indica soggetti e contributi spettanti. Dopo la registrazione presso gli organi di controllo, il contributo è trasferito per l’80% previa comunicazione del RUP regionale e del conto corrente vincolato, e per il restante 20% a seguito del report conclusivo del RUP, in formato pdf editabile, con sintesi dei risultati e quantificazione a consuntivo del contributo da riconoscere.
Recupero delle somme non utilizzate
In sede di rendicontazione, prima dell’erogazione del saldo, le somme già erogate e non utilizzate o non ammesse a finanziamento statale devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità comunicate dalla Direzione generale competente.
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