Decreto ministeriale n. 364 del 23/09/2021
Riparto delle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art.1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145destinato a interventi per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie regionali nonché delle risorse disponibili di cui al Decreto del Ministro del 29 aprile 2020, n. 182.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto definisce l’utilizzo di complessivi 260.861.920 euro a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per interventi sulle ferrovie regionali e su ulteriori interventi di messa in sicurezza della rete ferroviaria. Le risorse sono ripartite tra Regioni del Sud e del Nord secondo percentuali predeterminate e distribuite in annualità negli allegati, con una forte prevalenza per le Regioni del Sud. Il provvedimento stabilisce inoltre che l’erogazione concreta e gli obblighi attuativi saranno definiti con successivo decreto ministeriale, prevede la revoca in caso di mancata obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2023, disciplina la rimodulazione degli interventi, la gestione delle economie e il monitoraggio tramite il sistema ex d.lgs. n. 229/2011.
Riparto di risorse per il potenziamento e l’ammodernamento delle ferrovie regionali e per la messa in sicurezza di ferrovie interconnesse e non interconnesse
Riparto di risorse per ferrovie regionali e messa in sicurezza della rete ferroviaria
Il decreto disciplina l’utilizzo di risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse sono destinate, per il periodo 2020-2033, al potenziamento e ammodernamento delle ferrovie regionali e a ulteriori interventi di messa in sicurezza di ferrovie interconnesse e non interconnesse alla rete nazionale.
Base normativa e quadro finanziario
Il provvedimento richiama il DPCM 11 giugno 2019 di riparto del Fondo investimenti e il decreto MEF 4 ottobre 2019, n. 195790, che ha disposto le necessarie variazioni di bilancio. Viene inoltre considerata la riduzione degli stanziamenti del capitolo 7150, piano di gestione 3, intervenuta con la legge di bilancio 2020 e con il decreto MEF n. 55321 del 2020. Sul capitolo 7150 risultano quindi destinati complessivamente 260.861.920 euro, di cui 205.099.705 euro sul piano di gestione n. 3 e 55.762.215 euro sul piano di gestione n. 4.
Finalità dell’intervento
La finalità principale è il miglioramento dei servizi ferroviari regionali, in particolare quelli eserciti prevalentemente in aree urbane e/o metropolitane, con l’obiettivo di rafforzare il trasporto pubblico, ridurre il ricorso al trasporto privato e generare effetti ambientali positivi. Le somme residue del decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 182 sono invece riallocate a ulteriori interventi di potenziamento che, per le ricadute sulla sicurezza della circolazione ferroviaria, sono qualificati come interventi di messa in sicurezza coerenti con la finalità originaria del piano di gestione n. 4.
Riparto territoriale delle risorse
Per le risorse del piano di gestione n. 3, il decreto stabilisce una ripartizione dell’81,57% alle Regioni del Sud e del 18,43% alle Regioni del Nord, come da Allegato 1. Per le risorse del piano di gestione n. 4, la ripartizione è pari al 76,13% alle Regioni del Sud e al 23,87% alle Regioni del Nord, secondo l’Allegato 2. Complessivamente, l’importo di 260.861.920 euro è suddiviso in 209.750.000 euro per le Regioni del Sud e 51.111.920 euro per le Regioni del Centro-Nord, con un riparto complessivo pari all’80% e al 20%.
Programmazione annuale e allegati
Gli interventi ammessi a contributo sono indicati negli Allegati 1 e 2, mentre l’Allegato 3 contiene la ripartizione delle risorse per annualità. Il decreto precisa che la ripartizione effettuata dovrà essere considerata anche nell’istruttoria per l’assegnazione delle risorse del Fondo investimenti a decorrere dal 2022 per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali, così da tener conto dei contesti territoriali eventualmente esclusi dal presente riparto.
Modalità di erogazione, revoca e rimodulazione
Le modalità di erogazione delle risorse e gli obblighi di attuazione degli interventi saranno definiti con un successivo decreto del Ministero. Le risorse si intendono revocate qualora il beneficiario non assuma l’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento degli interventi entro il 31 dicembre 2023, con revoca limitata ai soli interventi non affidati nei termini. È inoltre prevista la possibilità di rimodulare gli interventi su istanza motivata delle Regioni beneficiarie, previo parere positivo della Direzione generale competente, a condizione che la rimodulazione avvenga a parità di finanziamento disponibile oppure con copertura integrale mediante risorse già nella disponibilità del beneficiario.
Gestione delle economie e monitoraggio
Il finanziamento resta nella disponibilità del singolo beneficiario fino al completamento di tutti gli interventi ammessi, così da coprire eventuali imprevisti; non può essere destinato a oneri risarcitori, contenzioso o IVA se questa non costituisce costo. Dopo il collaudo o la regolare esecuzione, eventuali risparmi possono essere reimpiegati per interventi con le medesime finalità, previo assenso del Ministero. Il monitoraggio è affidato al sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i titolari dei CUP devono alimentare il sistema anche ai fini delle verifiche sulle condizioni di revoca e sulla gestione delle economie.
Punti principali
Base finanziaria e finalità
Le risorse derivano dal Fondo investimenti istituito dall’articolo 1, commi 95 e 96, della legge n. 145/2018 e già ripartito con DPCM 11 giugno 2019, con successive variazioni di bilancio. Il decreto utilizza complessivamente 260.861.920 euro per il periodo 2020-2033, destinandoli a due linee di intervento: 205.099.705 euro per il potenziamento e ammodernamento delle ferrovie regionali e 55.762.215 euro per ulteriori interventi di messa in sicurezza delle ferrovie interconnesse e non interconnesse alla rete nazionale.
Criteri di riparto territoriale
Le risorse del piano di gestione n. 3 sono assegnate per l’81,57% alle Regioni del Sud e per il 18,43% alle Regioni del Nord. Quelle del piano di gestione n. 4 sono ripartite per il 76,13% al Sud e per il 23,87% al Nord. Nel complesso, l’importo è distribuito per 209.750.000 euro alle Regioni del Sud e per 51.111.920 euro alle Regioni del Centro-Nord, con un criterio complessivo pari all’80% e 20%.
Programmi di intervento e allegati
Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli indicati negli Allegati 1 e 2, mentre l’Allegato 3 contiene la ripartizione annuale delle risorse. Il decreto rinvia a tali allegati per l’individuazione concreta dei progetti finanziati e della scansione temporale degli stanziamenti.
Erogazione, revoca e rimodulazione
Le modalità di erogazione delle risorse e gli obblighi di attuazione saranno definiti con successivo decreto del Ministero. Le risorse sono revocate se il beneficiario non assume l’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento degli interventi entro il 31 dicembre 2023; la revoca riguarda solo gli interventi non affidati nei termini. È consentita la rimodulazione degli interventi su istanza motivata delle Regioni beneficiarie, previo parere positivo della Direzione generale competente, purché resti invariato il finanziamento disponibile o vi sia copertura finanziaria aggiuntiva già disponibile presso il beneficiario.
Gestione delle economie e monitoraggio
Il finanziamento resta nella disponibilità del beneficiario fino al completamento di tutti gli interventi, anche per coprire imprevisti, ma non può essere usato per oneri risarcitori, contenzioso o IVA non costituente costo. Eventuali risparmi successivi al collaudo o alla regolare esecuzione possono essere reimpiegati per interventi con le medesime finalità, previo assenso del Ministero. Il monitoraggio avviene tramite il sistema previsto dal d.lgs. n. 229/2011, con obbligo per i titolari dei CUP di alimentare il sistema ai fini delle verifiche sulle condizioni di revoca e sulle economie.
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