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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 372 del 01/10/2021

Il Decreto ministeriale disciplina le modalità di convocazione e deliberazione dei Comitati Tecnici Amministrativi presso i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina in modo organico il funzionamento dei Comitati Tecnici Amministrativi (C.T.A.) istituiti presso i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, definendo convocazione, quorum, deliberazioni, istruttoria, verbalizzazione, composizione, integrazioni con esperti e gestione delle sedute riservate o in videoconferenza. Il provvedimento si innesta sul DPCM 23 dicembre 2020, n. 190, come modificato, e attua il rinvio dell’art. 9, comma 5, per stabilire le modalità di convocazione e deliberazione dei Comitati.

modalità di convocazione e deliberazione dei comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali alle opere pubbliche

Modalità di convocazione e deliberazione dei Comitati Tecnici Amministrativi presso i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche

Il decreto ministeriale definisce la disciplina operativa dei Comitati Tecnici Amministrativi (C.T.A.) istituiti presso i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche. Esso dà attuazione all’art. 9, commi 2, 3 e 5, del DPCM 23 dicembre 2020, n. 190, come modificato dal DPCM 24 giugno 2021, n. 115, stabilendo regole uniformi per convocazione, funzionamento, istruttoria e deliberazione dei Comitati.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama, tra le altre fonti, la legge 7 agosto 1990, n. 241, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, la legge 3 agosto 2007, n. 124 e il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300. La finalità dichiarata è quella di definire le modalità di convocazione e deliberazione dei C.T.A., coerentemente con il nuovo assetto organizzativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con la disciplina di ricostituzione del C.T.A. del Provveditorato Interregionale per la Lombardia e l’Emilia Romagna di cui al decreto ministeriale 7 luglio 2021, n. 269.

Ambito di applicazione e organizzazione territoriale

Il decreto si applica ai C.T.A. operanti presso ciascun Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche. I Comitati sono articolati su base regionale per la trattazione di affari relativi all’ambito territoriale interessato. In tali casi il Presidente può convocare il C.T.A. presso la sede del Provveditorato o presso la sede coordinata, anche in composizione ristretta, in ragione della materia trattata.

Convocazione, ordine del giorno e validità delle adunanze

La convocazione è effettuata d’ordine del Presidente, tramite la segreteria, con lettera nominativa ai componenti almeno sette giorni prima dell’adunanza e con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di necessità e urgenza, debitamente motivati, la convocazione può avvenire fino a tre giorni prima. Con il consenso unanime dei presenti è anche possibile trattare argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

Per la validità dell’adunanza è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Istruttoria degli affari e ruolo del relatore

Per ciascun affare il Presidente nomina un relatore o una Commissione relatrice. Gli atti in discussione devono essere messi a disposizione con congruo anticipo e comunque almeno sette giorni prima della seduta; il termine può essere derogato motivatamente per atti urgenti. Se mancano documenti necessari, il relatore o la Commissione richiedono le integrazioni tramite la segreteria.

Quando necessario per completare l’istruttoria, il relatore o la Commissione possono chiedere al Presidente l’autorizzazione a effettuare ispezioni nei luoghi. I relatori trasmettono alla segreteria, almeno un giorno prima dell’adunanza, gli atti e lo schema di parere, salvo i casi di urgenza previsti dal decreto. Se il relatore è impedito, deve informare tempestivamente il Presidente, che può designare un nuovo relatore anche verbalmente in caso di urgenza. L’assenza di uno o più componenti della Commissione relatrice non invalida la deliberazione, purché almeno un componente relazioni a nome della Commissione.

Contenuto e formalizzazione dei pareri

I pareri del C.T.A. devono contenere una relazione dettagliata sulle circostanze di fatto e di diritto, essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e amministrativo e recare il dispositivo finale. Lo schema di parere proposto dal relatore o dalla Commissione forma oggetto della deliberazione del Comitato. Il parere viene poi aggiornato, in conformità alle decisioni assunte, dallo stesso relatore o da altro componente designato dal Presidente nella medesima seduta o in quella successiva e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell’adunanza.

Il parere è sottoscritto, in forma autografa o digitale, dai relatori o dalla Commissione relatrice, nonché dal Presidente e dal Segretario nella configurazione risultante dal verbale. Se il parere è adottato a maggioranza, i componenti dissenzienti possono chiedere l’inserimento del loro avviso nel verbale, anche con breve relazione illustrativa.

Incompatibilità, conflitti di interesse e partecipazione del RUP

Durante la discussione e la deliberazione devono assentarsi i componenti che si trovino in situazioni di incompatibilità personale o in rapporto di parentela con persone direttamente interessate all’affare. La mancata astensione comporta la nullità del voto sul singolo affare. È invece consentita, nella sola fase della discussione, la presenza del Responsabile Unico del Procedimento e/o di altri soggetti che abbiano svolto incarichi connessi all’opera oggetto di trattazione.

Termine per il parere e prosecuzione del procedimento

Il C.T.A. deve esprimere il parere entro 45 giorni dalla richiesta. Se la convocazione non interviene entro tale termine, il parere deve essere reso nella prima adunanza utile. Decorso comunque il termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l’Amministrazione motiva autonomamente l’atto da emanare.

Segreteria del Comitato e adempimenti amministrativi

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Provveditorato, designato dal Provveditore tra dipendenti con adeguata professionalità; nello stesso provvedimento possono essere individuati uno o più segretari supplenti. La segreteria cura le convocazioni, la corrispondenza, l’istruttoria dei singoli affari, la raccolta e diffusione dei precedenti pareri, la protocollazione e registrazione degli affari, la verbalizzazione delle sedute e l’esecuzione delle deliberazioni per quanto di competenza.

Il verbale della seduta è approvato nell’adunanza successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Composizione integrata, esperti e supporto specialistico

La composizione dei C.T.A. può essere integrata, per specifiche esigenze territoriali o quando siano necessarie competenze specialistiche tecniche e amministrative, con ulteriori componenti, anche dipendenti pubblici di livello dirigenziale o con posizione economica non inferiore all’area III, purché in possesso di laurea magistrale o equivalente. Il Presidente può attingere agli elenchi di esperti nominati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici. L’integrazione è disposta con provvedimento motivato del Presidente per la durata di un anno rinnovabile e può riguardare al massimo cinque unità con diritto di voto, computate nel numero legale.

Il Presidente può inoltre invitare alle sedute, come esperti, funzionari della pubblica amministrazione, studiosi e tecnici anche esterni, chiedendo loro di relazionare sui profili di competenza. Tali esperti non hanno diritto di voto e non sono computati ai fini del numero legale.

Sedute riservate e modalità informatiche

Per la trattazione di argomenti classificati ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente indice una seduta a carattere riservato, con la sola presenza di relatori, esperti esterni e segreteria muniti di apposita abilitazione di sicurezza coerente con il livello di segretezza dell’argomento.

In particolari casi, il Presidente può convocare l’adunanza mediante modalità informatiche, avvalendosi di programmi di videoconferenza che garantiscano un livello adeguato di privacy e sicurezza conforme alla normativa vigente.

Variazioni di composizione, oneri e decorrenza

I provvedimenti di variazione o integrazione della composizione dei C.T.A. sono adottati da ciascun Provveditore. Ai componenti e agli esperti del Comitato non spettano indennità, emolumenti o rimborsi spese.

Il decreto precisa infine che resta ferma la validità delle designazioni dei componenti effettuate ai sensi del decreto ministeriale 7 luglio 2021, n. 269, e dispone la trasmissione agli organi di controllo e la successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

Punti principali

Ambito e funzione dei C.T.A.

Il decreto disciplina le modalità di convocazione e deliberazione dei Comitati Tecnici Amministrativi presso le sedi dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche. I C.T.A. operano su base regionale per gli affari di pertinenza del relativo ambito territoriale; il Presidente può convocarli presso la sede del Provveditorato o presso la sede coordinata, in composizione ristretta, in relazione agli affari da trattare.

Convocazione, quorum e decisioni

La convocazione avviene d’ordine del Presidente a cura della segreteria, almeno sette giorni prima, con lettera nominativa e indicazione dell’ordine del giorno. In caso di necessità e urgenza motivata, la convocazione può avvenire fino a tre giorni prima; con consenso unanime dei presenti è possibile trattare anche affari non iscritti all’ordine del giorno. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Istruttoria, relazioni e pareri

Il Presidente nomina per ciascun affare un relatore o una Commissione relatrice. Gli atti devono essere messi a disposizione dei relatori con congruo anticipo e comunque almeno sette giorni prima, salvo urgenza motivata; se mancano documenti necessari, il relatore richiede integrazioni tramite segreteria. I relatori trasmettono alla segreteria, almeno un giorno prima dell’adunanza, gli atti e lo schema di parere, salvo urgenze. Il parere deve contenere una relazione dettagliata sui fatti e sul diritto, essere motivato sotto il profilo tecnico-amministrativo e riportare il dispositivo finale.

Incompatibilità, partecipazione di soggetti esterni e termini

Durante discussione e deliberazione devono assentarsi i componenti in conflitto di interessi o in rapporto di parentela con gli interessati; in difetto, il voto sul singolo affare è nullo. È ammessa, solo nella fase della discussione, la presenza del Responsabile Unico del Procedimento e di altri soggetti che abbiano svolto incarichi connessi all’opera. Il C.T.A. deve esprimere il parere entro 45 giorni dalla richiesta; se la convocazione non avviene entro tale termine, il parere va reso nella prima adunanza utile e, decorso il termine, il procedimento prosegue senza il parere omesso, con autonoma motivazione dell’Amministrazione.

Segreteria, composizione integrata e sedute riservate o telematiche

La segreteria è affidata a un funzionario del Provveditorato, con eventuali segretari supplenti, e svolge tutti i compiti esecutivi: convocazioni, corrispondenza, istruttoria, raccolta dei precedenti, protocollazione, verbalizzazione e esecuzione delle deliberazioni. Il verbale è approvato nella seduta successiva. La composizione può essere integrata, con provvedimento motivato del Presidente per un anno rinnovabile, con ulteriori componenti in possesso dei requisiti previsti, fino a cinque unità con diritto di voto; il Presidente può inoltre invitare esperti senza diritto di voto. Per argomenti classificati ai sensi della legge n. 124/2007 la seduta è riservata; in particolari casi è ammessa la videoconferenza, nel rispetto di privacy e sicurezza.

Come è indicizzato

Materieopere pubbliche e infrastruttureappalti pubblicidiritto amministrativo

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