Cassazione Civile, Ordinanza n. 24657/2023 del 16/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
L'associazione professionale aveva ottenuto numerosi decreti ingiuntivi per compensi di attività difensiva svolta in favore della compagnia assicurativa. Le opposizioni della compagnia erano state rigettate in primo grado; in appello il Tribunale ha ritenuto che i molteplici crediti azionati derivassero da una relazione unitaria regolata da una convenzione del 2007, qualificata come contratto normativo, e ha ravvisato un abusivo frazionamento del credito, senza però dichiarare inammissibili le domande, compensando invece le spese. L'associazione ha impugnato la sentenza lamentando: violazione delle norme sull'appello e sul giudicato; erronea qualificazione della convenzione come contratto quadro/normativo e conseguente erronea affermazione dell'unitarietà del rapporto; insussistenza del frazionamento abusivo, poiché i crediti derivavano da incarichi distinti; omessa motivazione sulla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; illegittima compensazione delle spese. La compagnia, con ricorso incidentale, ha sostenuto che una volta accertato il frazionamento il Tribunale avrebbe dovuto escludere la ripetizione delle spese monitorie e non limitarsi alla sola compensazione delle spese dell'opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha accolto l'unico motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e rinviando al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, perché verifichi le conseguenze economiche dell'abusivo frazionamento del credito, anche con riguardo alle spese monitorie, e regoli altresì le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha confermato la correttezza dell'affermazione di abuso del frazionamento, nonché la natura meramente processuale della questione ai fini del giudicato. Ha però censurato la soluzione del Tribunale che aveva limitato gli effetti dell'abuso alla sola compensazione delle spese di opposizione, ritenendo che occorra valutare se e in che misura la frammentazione abbia aggravato i costi complessivi del contenzioso.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Il motivo di appello era ritenuto sufficientemente specifico; in opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, se si limita a chiedere il rigetto o l'inammissibilità della domanda monitoria, svolge difese ed eccezioni deducibili in appello.
art. 345 c.p.c.
La dedotta novità delle conclusioni dell'appellante non è stata ritenuta decisiva, perché le richieste non introducevano domande nuove in senso tecnico.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla censura del ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte.
art. 329 c.p.c.
Richiamato in relazione all'eccezione di giudicato; la Corte ha escluso la formazione del giudicato esterno sulla questione processuale del frazionamento.
art. 346 c.p.c.
Richiamato dalla censura sul giudicato; non decisivo nel caso concreto.
art. 2909 c.c.
La questione del frazionamento è stata qualificata come statuizione processuale produttiva di giudicato solo formale, non sostanziale.
art. 101, comma 2, c.p.c.
La qualificazione della convenzione come contratto normativo è stata considerata mera qualificazione giuridica di fatti già dedotti, non necessitante previo contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla censura sul contraddittorio, ma la Corte ha escluso la violazione.
artt. 1321, 1322, 1346 c.c.
La convenzione del 2007 poteva essere validamente qualificata come contratto normativo volto a regolare incarichi futuri; non risultava indeterminato l'oggetto.
art. 2222 c.c.
La disciplina del contratto d'opera professionale non escludeva la funzione regolativa della convenzione successiva.
art. 12 Preleggi
La Corte ha escluso che vi fosse un improprio ricorso all'analogia nella qualificazione del contratto normativo.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione della convenzione operata dal giudice di merito è stata ritenuta coerente con il tenore letterale e con il comportamento successivo delle parti.
art. 2729 c.c.
Richiamato tra le censure probatorie, ma la valutazione di merito sull'esistenza dell'interesse alla tutela frazionata è stata ritenuta insindacabile.
artt. 85, 101, 115, 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente nelle censure sull'istruttoria e sul ragionamento presuntivo; la Corte ha confermato l'apprezzamento di merito del Tribunale.
art. 11 Codice deontologico
Richiamato dalla parte ricorrente nelle doglianze sul comportamento processuale, senza accoglimento.
art. 1175 c.c.
La condotta di frazionamento abusivo è stata ricondotta a violazione dei doveri di correttezza e buona fede processuale.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha riaffermato i limiti alla tutela frazionata in presenza di un rapporto unitario e di assenza di interesse oggettivo.
art. 2 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale, in collegamento con i doveri di solidarietà e correttezza processuale.
art. 96 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente principale quanto alla domanda di responsabilità aggravata; il relativo motivo è rimasto assorbito.
artt. 88, 91 e 92 c.p.c.
Le spese processuali non possono essere regolate trascurando gli effetti economici dell'abusivo frazionamento; l'art. 88 e l'art. 92, comma 1, vengono richiamati come fondamento del divieto di ripetizione delle spese causate da condotte contrarie a buona fede.
art. 104 c.p.c.
Le domande separate, una volta ravvisato l'abuso, possono essere riproposte in cumulo oggettivo con altre domande analoghe.
art. 633, n. 2, c.p.c.
Richiamato dalla censura, ma non decisivo rispetto alla qualificazione del rapporto e del frazionamento.
Massime di principio
- Il divieto di abusivo frazionamento del credito opera quando più pretese, pur formalmente distinte, si inseriscono in un rapporto unitario o in una relazione omogenea tra le parti e sono tali da poter essere decise nello stesso processo senza duplicazione istruttoria.
- La qualificazione di un accordo come contratto normativo o contratto quadro, quando si risolve nella lettura giuridica di fatti già dedotti, non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio su tale specifico nomen iuris.
- La questione dell'abusivo frazionamento del credito ha natura processuale: la relativa statuizione produce giudicato solo formale e non impedisce una diversa valutazione in un successivo giudizio tra le stesse parti.
- La pluralità di incarichi o di crediti, anche se formalmente distinti, non esclude l'abuso quando siano riconducibili a una relazione unitaria regolata da un'unica disciplina negoziale e difetti un interesse oggettivamente valutabile alla tutela separata.
- L'accertamento dell'esistenza dell'interesse del creditore alla trattazione frazionata è apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- L'abusivo frazionamento non incide solo sulle spese del giudizio di opposizione, ma può comportare anche il mancato rimborso delle spese monitorie e di quelle ulteriormente causate dalla moltiplicazione dei procedimenti, secondo i principi di correttezza e buona fede processuale.
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