Sentenza del 10/02/2016 n. 2602 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle somme trattenute, oltre il 12,50%, sulla liquidazione in capitale della previdenza integrativa aziendale FONDENEL/P.I.A. La controversia riguardava il regime fiscale applicabile alla quota di rendimento e alla sorte capitale, nonché la decorrenza temporale degli importi maturati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo applicabile il principio delle Sezioni Unite n. 13642/2011: per gli iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 si applica la ritenuta del 12,50% esclusivamente sulla quota qualificabile come rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; sulla sorte capitale si applica invece la tassazione separata. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata. La sentenza regionale è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale della contribuente sugli interessi è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Legge n. 482 del 1985, art. 6
aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo
La ritenuta del 12,50% non si applica indistintamente all'intera prestazione previdenziale, ma soltanto al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000.
D.Lgs. n. 124 del 1993
La data di entrata in vigore del decreto rileva per individuare il regime applicabile agli iscritti ai fondi di previdenza complementare aziendale. Il principio esaminato riguarda gli iscritti in epoca antecedente a tale entrata in vigore.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali maturate fino al 31 dicembre 2000 e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011
Ha stabilito la distinzione tra sorte capitale e rendimento ai fini fiscali nelle prestazioni in capitale dei fondi previdenziali integrativi aziendali.
Massime di principio
- Nelle prestazioni in capitale derivanti da fondi previdenziali complementari aziendali occorre distinguere contabilmente tra sorte capitale e rendimento netto prodotto dalla gestione finanziaria.
- Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la ritenuta del 12,50% riguarda soltanto il rendimento netto effettivamente riconducibile alla gestione sul mercato del capitale, non l'intera somma liquidata.
- La sorte capitale maturata fino al 31 dicembre 2000 è soggetta a tassazione separata; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente tale regime.
- In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve poter individuare e documentare la quota di rendimento netto, mentre l'amministrazione finanziaria può contestare l'applicazione automatica dell'aliquota agevolata all'intera prestazione.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva soccombenza del contribuente: il giudice di rinvio deve rideterminare le somme applicando i criteri indicati dalla Corte.
Testo integrale
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