Cassazione Penale, Sentenza n. 4166/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 23/11/2023 che aveva riformato la sentenza del GUP con rito abbreviato (7/3/2023) che aveva dichiarato Sicolo colpevole di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990), rideterminando la pena. I motivi contestavano: 1) mancata e illogica esclusione/riqualificazione nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5 (detenzione di modesta quantità); 2) mancata adeguata motivazione sulla determinazione della pena (in particolare mancata rideterminazione nel minimo edittale); 3) violazione del divieto di reformatio in peius per l'aumento della sanzione per continuazione rispetto al primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia motivato correttamente l'esclusione dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 sulla base di indici concreti (quantitativi e organizzativi: appunti contabili, elevata somma in contanti, confezionamento tipico, presenza sia di droga 'leggera' che 'pesante'), e che la motivazione sulla determinazione della pena fosse adeguata poiché la pena inflitta era al di sotto del minimo medio edittale e pertanto non richiedeva una motivazione analitica ai sensi dell'art. 133 c.p. Quanto alla presunta violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte ha ritenuto infondato il motivo: l'aumento per continuazione operato in appello non ha determinato una pena superiore a quella che sarebbe derivata da una corretta qualificazione dei reati, e in ogni caso la pena definita è risultata inferiore rispetto alla determinazione errata del primo grado. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 73, commi 1, 4 e 5)
art. 73, commi 1, 4 e 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante speciale del comma 5 (modesta quantità) ritenendo prevalenti indici di adesione a un'attività organizzata di spaccio (quantitativi, confezionamento, contabilità, rilevanti somme in contanti), anche se erano presenti più tipi di stupefacente.
codice penale (art. 133)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui una motivazione dettagliata ai sensi dell'art. 133 è richiesta solo quando la pena base sia pari o superiore al minimo edittale; nel caso di specie la pena risultava sotto la media edittale, perciò la motivazione generica ('gravità del reato', 'capacità a delinquere') è stata ritenuta sufficiente.
codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. b) ed e))
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
I motivi di cassazione invocati in base a questi lett. sono stati valutati e ritenuti infondati: la Cassazione ha ritenuto non manifestamente illogica né contraddittoria la motivazione di merito in ordine alla riqualificazione e alla determinazione della pena.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U. n. 51063/2018 e altre)
Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo); altre pronunce di Sezioni unite e sezioni semplici richiamate
La Corte ha applicato i principi consolidati secondo cui la valutazione sulla sussistenza dell'attenuante per modesta quantità richiede un giudizio complessivo sugli elementi fattuali (quantitativi, modalità, collegamenti organizzativi), e ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale sul grado di dettaglio necessario nella motivazione della pena.
Massime di principio
- La sola presenza di più tipologie di sostanze non esclude automaticamente l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5; il giudice deve valutare il contesto fattuale (quantitativi, modalità di confezionamento, contabilità, somme di denaro) per determinare se si tratti di attività di spaccio 'organizzata' o di semplice detenzione per uso personale.
- Indizi come elevate somme in contanti, banconote di piccolo taglio, appunti contabili e confezionamento professionale (panetti sigillati, marchiatura) indicano organizzazione e commercialità e ostano al riconoscimento dell'attenuante per modesta quantità.
- Nella determinazione della pena, quando la pena risultante è al di sotto del minimo edittale non è obbligatorio fornire una motivazione analitica punto per punto con i criteri dell'art. 133 c.p.; sono sufficienti richiami generici alla gravità e alla rilevanza degli elementi di fatto.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce che l'appello o la decisione di appello corregga errori di qualificazione del primo grado che abbiano portato a un'impostazione errata della pena; quello che conta è che il risultato finale non configuri un peggioramento ingiustificato rispetto a quanto legittimamente prevedibile.
- In casi analoghi è fondamentale documentare e motivare puntualmente gli elementi fattuali (pesi, confezionamento, contabilità, somme rinvenute, dichiarazioni) per sostenere o contestare l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio rispetto alla detenzione per uso personale.
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