Cassazione Civile, Ordinanza n. 10247/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico eseguito da un'associazione temporanea di imprese tra la ricorrente, mandataria al 51%, e la società poi fallita, mandante al 49%. La ricorrente aveva incassato su un proprio conto corrente l'intero corrispettivo dell'appalto e sosteneva di aver poi pagato un subappaltatore per euro 81.005,00, chiedendo l'ammissione al passivo del fallimento come credito di regresso con privilegio ex art. 1721 c.c.; chiedeva inoltre l'ammissione per euro 12.534,61 per attività di consulenza e assistenza nella partecipazione a gare d'appalto, invocando la compensazione ex art. 56 l.fall. con il controcredito del fallimento. Il Tribunale aveva ammesso entrambi i crediti in chirografo e aveva rigettato l'opposizione proposta dalla società, ritenendo: per il primo credito, che il pagamento al subappaltatore fosse avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento e che comunque non fosse stata adeguatamente dimostrata la sussistenza di un credito del mandante rientrante nel privilegio invocato; per il secondo credito, che mancasse reciprocità ai fini della compensazione perché il credito del fallimento era sorto dopo l'apertura della procedura. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1721 e 2761 c.c. e dell'art. 37 d.lgs. 163/2006, sostenendo che per il privilegio fosse sufficiente la connessione diretta del credito con l'esecuzione del mandato e che la documentazione provasse l'incasso di crediti del mandante; 2) nullità della motivazione e violazione degli artt. 118 e 132 disp. att. c.p.c., deducendo che il Tribunale avesse motivato in modo apparente sulla titolarità delle somme e sulla loro irrilevanza come crediti del mandante; 3) violazione dell'art. 56 l.fall. e vizi motivazionali, lamentando il diniego della compensazione tra il proprio credito e il controcredito del fallimento e sostenendo che quest'ultimo fosse di origine contrattuale e preesistente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione impugnata si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome e che il ricorso non aveva aggredito in modo specifico la prima ratio, cioè l'impossibilità di riconoscere la prelazione al credito di regresso perché il pagamento al subappaltatore era successivo alla dichiarazione di fallimento. Quanto al primo e al secondo motivo, la Corte ha aggiunto che non vi era omesso esame di fatti decisivi né motivazione apparente, poiché il Tribunale aveva comunque preso in considerazione la vicenda fattuale e aveva fornito una motivazione intellegibile. Sul terzo motivo ha confermato che non sussisteva reciprocità ai fini della compensazione ex art. 56 l.fall., perché il credito della curatela era sorto dopo l'apertura della procedura e dunque non era compensabile con il credito della società opponente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 l.fall.
norma richiamata per l'insinuazione al passivo del credito nella procedura fallimentare.
art. 1721 c.c.
richiamato dalla ricorrente come base del privilegio sul credito di regresso del mandatario che abbia pagato debiti inerenti all'affare.
art. 2761, 2° co., c.c.
invocato in combinazione con l'art. 1721 c.c. per sostenere la prelazione del mandatario.
art. 37 d.lgs. n. 163/2006
richiamato per la disciplina del raggruppamento temporaneo di imprese e dei rapporti interni tra mandataria e mandante.
art. 56 l.fall.
la compensazione in ambito concorsuale è esclusa quando manca la reciprocità dei crediti e, in particolare, quando il controcredito della procedura è sorto dopo l'apertura del concorso.
art. 78, 2° co., l.fall.
richiamato per evidenziare il regime del contratto di mandato in caso di fallimento della parte interessata e il relativo scioglimento/sospensione.
art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c.
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizi motivazionali.
artt. 118 e 132 disp. att. c.p.c.
richiamati in relazione al vizio di motivazione della decisione impugnata.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare in modo specifico tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata; se una di esse resta intatta, il ricorso è inammissibile perché la decisione resiste comunque.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La motivazione non è apparente quando, pur sintetica, rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e si confronta con la prospettazione delle parti.
- In ambito fallimentare, la compensazione ex art. 56 l.fall. richiede reciprocità tra crediti della stessa specie e non è ammessa tra un credito concorsuale preesistente e un credito della massa sorto dopo l'apertura della procedura.
- Il privilegio invocato dal mandatario presuppone che il credito azionato sia effettivamente riconducibile agli affari compiuti in esecuzione del mandato e che ne ricorrano tutti i presupposti sostanziali e temporali, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pagamento successivo alla procedura.
- Quando il credito della procedura concorsuale nasce dopo l'apertura del concorso, esso non può essere opposto in compensazione a un credito preesistente del terzo opponente, difettando il requisito della reciprocità.
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