Cassazione Civile, Ordinanza n. 31643/2024 del 09/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 con cui il comune aveva negato l’esenzione prevista per gli immobili destinati allo svolgimento di attività con modalità non commerciali, ritenendo che nell’immobile si svolgesse attività didattica in forma commerciale e che vi fosse anche un parcheggio a pagamento. Il giudice di merito aveva respinto l’appello dell’ente proprietario, escludendo: i) vizi di notifica; ii) ultrapetizione; iii) la sussistenza di un collegamento strumentale e funzionale tra il proprietario e il soggetto utilizzatore; iv) l’applicabilità della proporzionalità per uso promiscuo, per mancanza di frazionamento catastale nel periodo d’imposta; v) l’incertezza normativa invocata per escludere le sanzioni. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: primo, nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la questione del requisito soggettivo sarebbe stata introdotta solo tardivamente nelle controdeduzioni di primo grado; secondo, violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, assumendo che l’esenzione spettasse poiché l’utilizzatore era un ente non commerciale e perché il comodato e subcomodato sarebbero intervenuti tra enti religiosi accomunati da finalità istituzionali analoghe; terzo, violazione dell’art. 91-bis d.l. 1/2012 per il mancato riconoscimento della proporzionalità in presenza di uso promiscuo dell’immobile, deducendo un frazionamento catastale già efficace dal 2012.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso il vizio di ultrapetizione perché il rapporto giuridico dedotto comprendeva anche il requisito dell’utilizzo diretto del bene e l’avviso di accertamento contestava già l’uso da parte di soggetto terzo. Ha poi negato l’esenzione IMU/ICI perché non risultavano l’uso diretto da parte dell’ente possessore, l’organicità strutturale e funzionale tra i soggetti coinvolti, né la prova del carattere non commerciale dell’attività didattica; inoltre, la presenza di un comodato e di un successivo subcomodato escludeva la pretesa unicità strutturale e l’invocata estensione dell’agevolazione, che è di stretta interpretazione. Infine, ha respinto la censura sul proporzionamento dell’esenzione per uso promiscuo, rilevando l’assenza di un frazionamento catastale nel 2013 e l’assenza di una dichiarazione sostitutiva di uso promiscuo; anzi, la dichiarazione presentata mirava a ottenere l’esenzione per l’intero immobile, e in ogni caso la fattispecie era connotata da uso totalmente commerciale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il divieto di ultrapetizione non è violato se il giudice decide entro il perimetro del rapporto giuridico dedotto in giudizio, comprensivo dei requisiti legali dell’agevolazione invocata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma nel caso concreto non ricorre.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
L’esenzione per gli immobili destinati ad attività non commerciali richiede l’utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore e il rispetto dei presupposti normativi dell’agevolazione; non è estensibile oltre l’ipotesi rigorosamente prevista.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato solo come fonte delle controdeduzioni di primo grado, rilevante ai fini della censura di ultrapetizione.
art. 91-bis d.l. n. 1 del 2012
In caso di utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione dell’unità nella quale si svolge l’attività non commerciale, se identificabile; in difetto, opera la proporzione solo sulla base di apposita dichiarazione.
art. 2 del d.l. n. 262 del 2006
Richiamato come disciplina applicabile alla restante parte dell’unità immobiliare dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di esenzioni IMU/ICI per immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali, il requisito dell’utilizzo diretto da parte dell’ente possessore è essenziale e non può essere sostituito dal mero fatto che il bene sia concesso a un soggetto terzo, anche se non lucrativo o operante per finalità di pubblico interesse.
- Le agevolazioni fiscali di esenzione sono di stretta interpretazione: non possono essere estese in via analogica o oltre i casi espressamente previsti dalla legge, né attraverso una lettura elastica del requisito del collegamento tra enti.
- L’esenzione per utilizzazione mista dell’immobile presuppone o l’individuazione fisica delle porzioni destinate ad attività non commerciale mediante frazionamento identificabile, oppure una specifica dichiarazione che consenta la determinazione proporzionale; in mancanza di tali presupposti l’agevolazione non spetta.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando la decisione riguarda elementi intrinseci al rapporto dedotto in giudizio e già implicitamente inclusi nel contenuto normativo della pretesa o dell’agevolazione contestata.
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