Cassazione Penale, Sentenza n. 326/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato le misure cautelari disposte dal GIP di Locri: custodia in carcere per Roberto Buttiglieri e arresti domiciliari per Vincenzo Giorgio Buttiglieri. Le imputazioni riguardavano, tra l'altro, reati connessi alla detenzione e occultamento di armi (art. 23, comma 3, legge n. 110/1975), nonché ricettazione (art. 648 c.p.) e altri reati specificati in atti. I motivi di impugnazione erano quattro: 1) nullità dell'ordinanza per omissione della fissazione della data di scadenza della misura ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. d), c.p.p.; 2) mancata sussistenza della gravità indiziaria, errata valutazione degli elementi probatori e mancata considerazione di misure meno afflittive (art. 273 e art. 292 c.p.p.); 3) omessa valutazione della personalità degli indagati (incensuratezza) ai fini del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.); 4) violazioni procedurali e costituzionali in relazione ai presupposti per l'adozione delle misure (art. 275 c.p.p. e artt. costituzionali richiamati). I ricorrenti contestavano in particolare l'eccessiva valorizzazione del possesso delle chiavi dei luoghi dove erano state rinvenute le armi, l'utilizzo di dichiarazioni rese in fase di perquisizione, la carenza di prove tecniche (fotografie, perizia balistica) e la possibilità che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sulla questione dell'omissione del termine di scadenza, la Corte ha ritenuto che tale indicazione non fosse necessaria quando, come nel caso di specie, concorrono esigenze diverse dal pericolo di inquinamento probatorio (in particolare il pericolo di reiterazione delle condotte). Quanto al merito della gravità indiziaria, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici del riesame: il rinvenimento di numerose armi e munizioni in tre luoghi nella disponibilità di Roberto Buttiglieri (capannone ditta Brikocem, garage di pertinenza dell'abitazione, capannone acquisito alla procedura fallimentare), la consegna delle chiavi di accesso da parte dello stesso, comportamenti e dichiarazioni rilevanti emersi durante le operazioni e la condotta di Vincenzo (deposito di una busta prima del rinvenimento di una pistola) costituiscono elementi convergenti e logici a sostegno della gravità indiziaria. La Corte ha ritenuto ammissibili e utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria se chiaramente rese liberamente e senza coercizione. Ha inoltre considerato non viziata la mancata produzione di un compendio fotografico quando i verbali della polizia giudiziaria forniscono descrizioni analitiche delle armi. Sulla prognosi di pericolo di reiterazione, la Corte ha dato prevalenza ai dati di fatto (disponibilità di molte armi, anche da guerra, e il contesto che lascia presumere contatti con ambienti criminali) rispetto alla mera incensuratezza. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per eccessiva genericità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.
art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.
L'indicazione del termine di scadenza della misura nell'ordinanza genetica non è obbligatoria quando, oltre al pericolo di inquinamento probatorio, sussistono anche esigenze diverse come il pericolo di reiterazione delle condotte illecite; in tal caso l'omissione non determina nullità.
art. 273 cod. proc. pen.
La gravità indiziaria può essere desunta da elementi convergenti anche di natura materiale e comportamentale (rinvenimento armi in luoghi nella disponibilità, consegna delle chiavi, condotte durante le perquisizioni); la valutazione dei giudici di merito su tali elementi non è sindacabile in sede di legittimità se logica e motivata.
art. 274, comma 1, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen.
Il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di reiterazione sono stati ritenuti sussistenti: l'inquinamento per la concreta possibilità di rimozione/occultamento di ulteriori armi e la reiterazione per la disponibilità di armi e la possibilità di compiere nuovi reati. La condizione di incensuratezza perde rilievo di fronte a elementi fattuali di forte pregnanza.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Le censure generiche e prive di specificità riguardo alle ragioni della misura cautelare non superano il vaglio di ammissibilità; è richiesta precisione nelle critiche all'apparato motivazionale.
art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975
art. 23, comma 3, legge n. 110/1975
Norma qualificante la rilevanza penale della detenzione/traffico di armi; le indagini e la cautela sono fondate sulla contestazione di reati di armi, inclusa la detenzione di armi anche da guerra.
art. 648 cod. pen.
Rilevante per le contestazioni di ricettazione connesse al possesso di materiali (es. veicoli di provenienza furtiva) ritrovati in disponibilità degli indagati.
art. 195, comma 4; art. 350, comma 7; art. 64 cod. proc. pen.
art. 195, comma 4; art. 350, comma 7; art. 64 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nel giudizio cautelare se emerge chiaramente che sono state rese liberamente e senza coercizione, nonostante il divieto di riportare alcune dichiarazioni in certe ipotesi.
art. 2 legge 895 del 1967
Norma richiamata rispetto ad ulteriori specifiche imputazioni contestate a uno dei ricorrenti; contribuisce alla qualificazione degli illeciti connessi alle armi.
art. 111 Cost.; artt. 2, 24, 133, 276 Cost.
art. 111 Cost.; artt. 2, 24, 133, 276 Cost.
Richiami costituzionali evocati dai ricorrenti per contestare le garanzie difensive e la proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto tali censure non fondate né specificamente dimostrate rispetto all'apparato motivazionale del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- L'omissione del termine di scadenza di una misura cautelare nell'ordinanza di conferma non è automaticamente nulla se, oltre al pericolo di inquinamento probatorio, ricorre anche il pericolo di reiterazione: in tale caso la mancanza non è decisiva.
- La gravità indiziaria può essere fondata su elementi convergenti anche non tecnici (rinvenimento materiale, disponibilità degli accessi, comportamenti durante le perquisizioni); il giudice di legittimità verifica solo la logicità e la congruità della motivazione dei giudici di merito.
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nell'ambito del giudizio cautelare se è chiaro che sono state rese liberamente e senza coercizione; non tutte le obiezioni relative all'assenza di fotografie o perizie sono decisive se esistono verbali analitici e riscontri oggettivi.
- La condizione di incensuratezza degli indagati non annulla automaticamente la possibilità di applicare misure cautelari quando i fatti materiali (es. detenzione di numerose armi, anche da guerra) indicano un concreto rischio di reiterazione e di pericolo per la sicurezza.
- Le censure generiche o prive di specificità sull'apparato motivazionale di un provvedimento cautelare sono spesso inammissibili: le impugnazioni devono articolare criticità concrete e riferite ai singoli passaggi logico-probatori.
- Per contrastare efficacemente provvedimenti cautelari basati su elementi materiali è utile proporre ricostruzioni alternative credibili e documentate, indicare misure cautelari meno afflittive concretamente idonee e segnalare lacune probatorie specifiche (es. mancanza di riscontri oggettivi), evitando argomentazioni generiche.
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