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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32330/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata e aspecifica la censura sul diniego della particolare tenuità del fatto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava la condanna per evasione dal regime di detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ritenuta di minima offensività. La Corte di cassazione rileva però che la corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando, in concreto, il difetto del requisito dell'occasionalità della condotta, desunto da due precedenti penali per il medesimo titolo di reato, e che tale apprezzamento di merito, ancorato anche ai parametri dell'art. 133, primo comma, c.p., non era efficacemente scalfito da una doglianza generica e non era sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata in concreto, considerando tutti gli indici di legge, e può essere esclusa quando difetti il requisito dell'occasionalità della condotta.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    È parametro di valutazione del grado di gravità oggettiva del fatto e della colpevolezza dell'agente, anche ai fini del giudizio sulla particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta e complessiva di tutti gli indici normativi, non essendo sufficiente un richiamo astratto alla modesta offensività del reato.
  • Il requisito dell'occasionalità della condotta può essere escluso sulla base dei precedenti penali specifici dell'imputato, specie se relativi allo stesso titolo di reato, e tale apprezzamento è rimesso al giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito motiva il diniego della causa di non punibilità facendo leva su elementi rientranti nei parametri dell'art. 133 c.p., la censura in cassazione è inammissibile se si limita a prospettare una valutazione alternativa o generica.
  • La recidiva e la reiterazione di condotte analoghe possono incidere negativamente sulla configurabilità della particolare tenuità del fatto, in quanto contrastano con l'idea di occasionalità richiesta dalla disciplina dell'art. 131-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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