Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40938/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile in cassazione il vizio di motivazione relativo al controllo sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in relazione a una sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale con cui era stata applicata la pena, deducendo un vizio di motivazione della decisione nella parte in cui avrebbe omesso o erroneamente valutato la verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, nel caso di impugnazione della sentenza applicativa della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per specifiche violazioni di legge, e non anche per contestare in cassazione la motivazione relativa al controllo ex art. 129 c.p.p., salvo che si denunci una difformità tra richiesta e decisione, vizi della volontà dell'imputato, errata qualificazione del fatto o pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro del dovere di verificare l'eventuale esistenza di cause di proscioglimento, ma la sua mancata o ritenuta insufficiente applicazione non è stata considerata motivo di ricorso ammissibile nel caso di sentenza applicativa della pena.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Norma che limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; non consente di dedurre un vizio di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p. se non nei casi espressamente ammessi.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento delle conseguenze economiche conseguenti alla declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 33040 del 2015 (Jazouli)

    Richiamata come precedente delle Sezioni Unite sui criteri per qualificare la pena illegale ai fini dell'impugnazione; nel caso concreto la doglianza non rientra in tale ambito.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso nei soli casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione dei meri vizi di motivazione.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, il vizio di motivazione relativo al mancato o insufficiente controllo sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la censura si traduca in una delle specifiche ipotesi di violazione di legge ammesse.
  • La nozione di pena illegale, ai fini dell'impugnazione della sentenza applicativa della pena, va ricostruita secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità e non può essere estesa a ogni contestazione sul trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso dichiarata de plano comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.