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Sentenza

Sentenza n. 32/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza - al decreto ingiuntivo esecutivo n. 288/2024 del 17 aprile 2024, emesso dal Tribunale di Agrigento;

Giustizia amministrativa202500990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo recante condanna del Comune al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 288/2024 del Tribunale di Agrigento, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di € 122.561,98, oltre interessi e spese. Il decreto è stato notificato al Comune, dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione e nuovamente notificato. Nonostante ciò, l’amministrazione non ha corrisposto né la sorte capitale né gli accessori, per un credito complessivo aggiornato di € 135.951,20. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, purché dichiarati esecutivi ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo ed esecutivo, ha valore di cosa giudicata e costituisce titolo azionabile in ottemperanza. Nel caso concreto risultavano inoltre decorsi i 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’ente debitore, previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice ha ordinato al Comune di pagare le somme dovute, comprese le spese di registrazione del titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Segretario generale pro tempore del Comune di Agrigento, autorizzandolo a delegare altro dirigente o funzionario del medesimo ente, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione su istanza della parte interessata. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di conformarsi al titolo esecutivo, predisponendo anche misure sostitutive in caso di inerzia.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà per mancata opposizione è condizione essenziale affinché il decreto ingiuntivo possa fondare il ricorso per ottemperanza.

  • art. 656 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto acquista stabilità assimilabile al giudicato, restando impugnabile nei limitati casi di revocazione o opposizione di terzo previsti dalla norma.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prima di procedere all’esecuzione nei confronti dell’ente pubblico debitore deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’ente.

  • art. 26 c.p.a.

    Fonda la condanna alle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della condanna alle spese a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto, purché dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ha valore di cosa giudicata ed è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un ente locale per l’esecuzione di un titolo di pagamento, è necessario che siano trascorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’ente, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l’inottemperanza a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per conformarsi al titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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