Cassazione Penale, Sentenza n. 23447/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il D.A.P. aveva sottoposto il detenuto al regime di sorveglianza particolare (art. 14-bis Ord. pen.) per sei mesi a causa di ripetute condotte aggressive e minacciose e numerose sanzioni disciplinari; il Tribunale di sorveglianza di Sassari ridusse il periodo a quattro mesi e ordinò la restituzione/uso del televisore, del fornellino e del personal computer ritenendo tali divieti non specificamente motivati e non funzionali alla sicurezza, anche in considerazione del parere psichiatrico. Il D.A.P. e il Ministero hanno impugnato sostenendo (1) che il Tribunale aveva ecceduto la propria funzione di controllo ai sensi dell'art. 69, comma 6, Ord.pen. e (2) che le limitazioni erano legittime e giustificate dalle esigenze di sicurezza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, con le precisazioni che: (i) è comunque presente l'interesse alla decisione anche se il regime è terminato; (ii) il primo motivo (richiamo all'art. 69, comma 6) è infondato perché le procedure previste per il reclamo contro l'applicazione del regime di sorveglianza particolare non ricadono nel limite dell'art. 69 e il Tribunale può valutare anche il merito dell'applicazione del regime; (iii) il secondo motivo è fondato: le restrizioni imposte (divieto di uso di televisore, fornellino e personal computer) appaiono legittime e proporzionate rispetto alla gravità e all'aggressività accertata del detenuto, essendo tali oggetti potenzialmente utilizzabili come corpi contundenti o strumenti di offesa; la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria una motivazione ultra-dettagliata quando la pericolosità dell'oggetto in rapporto al soggetto è evidentemente attuale. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente all'ordine di restituzione degli oggetti e la causa è stata rimessa al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo esame su quel punto.
Norme richiamate
art. 69, comma 6, Ord. pen.
il controllo dell'Ufficio di sorveglianza sui provvedimenti di natura disciplinare ... è limitato alla verifica dell'osservanza delle norme relative all'esercizio del potere disciplinare, la competenza dell'organo irrogante, la contestazione e la facoltà di discolpa, mentre rimane estranea ogni questione relativa al merito della sanzione
La Corte ha ritenuto che questa norma non si applicasse al caso del regime di sorveglianza particolare nei termini invocati dall'Amministrazione, perché il rimedio contro l'applicazione del regime (art. 14-ter) non rientra nelle restrizioni del controllo previste dall'art. 69.
art. 14-bis Ord. pen.
Norma che disciplina l'applicazione del regime di sorveglianza particolare; la Corte riconosce la sua natura diversa dalle sanzioni disciplinari e giustifica l'applicazione del regime in presenza di comportamenti aggressivi e reiterati.
art. 14-ter Ord. pen.
Attribuisce al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sul reclamo contro l'applicazione del regime di sorveglianza particolare richiamando procedure che consentono al Tribunale di esaminare anche valutazioni di merito.
art. 14-quater Ord. pen.
le restrizioni applicate devono essere motivate, nonché "strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza" e non possono riguardare i diritti elencati nel comma quarto
Le limitazioni personali devono essere motivate e strettamente necessarie; tuttavia la Corte chiarisce che quando la pericolosità del detenuto e la potenziale rischiosità degli oggetti sono evidenti, la direzione non è chiamata a giustificazioni particolarmente approfondite per disporre il divieto.
Sentenza Sez. 1, n. 29295 del 05/05/2023 (Rv. 284971)
"sussiste l'interesse del condannato alla decisione del ricorso per cassazione ... anche nel caso in cui sia decorso il termine finale di efficacia del decreto medesimo"
Principio richiamato per affermare la permanenza dell'interesse alla decisione del motivo anche se il regime è cessato; inoltre la giurisprudenza ha considerato implicitamente la competenza del Tribunale a esaminare valutazioni di merito sul regime di sorveglianza.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza, quando decide sul reclamo contro l'applicazione del regime di sorveglianza particolare (art. 14-bis), può esaminare anche questioni di merito dell'applicazione stessa e non è limitato dal controllo di carattere formale previsto dall'art. 69, comma 6, per le sole sanzioni disciplinari.
- Le restrizioni previste dal regime di sorveglianza particolare devono essere motivate e "strettamente necessarie" per ordine e sicurezza; tuttavia, se la pericolosità del detenuto e il rischio connesso a specifici oggetti sono manifesti, la motivazione può essere sintetica perché il nesso di pericolo è evidente.
- Il parere medico/psichiatrico del sanitario civile o carcerario rileva per le esigenze terapeutiche, ma non prevale automaticamente sulle valutazioni di sicurezza interna dell'istituto penitenziario; le esigenze di sicurezza possono giustificare limitazioni anche se il parere medico suggerisce minori deprivazioni.
- Oggetti che possono agevolmente essere utilizzati come corpi contundenti o trasformati in strumenti di offesa (es. fornellino, televisore, parti di personal computer) possono legittimamente essere vietati in presenza di detenuti con storia di aggressività reiterata.
- Se una restrizione appare non proporzionata o non specificamente motivata rispetto alla finalità di sicurezza, il Tribunale di sorveglianza può ridurre la durata del regime o disporre la restituzione degli oggetti; viceversa, in caso di concreto e documentato rischio, il diniego è legittimo.
- L'interesse delle parti pubbliche o del detenuto alla decisione del ricorso rimane anche qualora il periodo di efficacia del provvedimento impugnato sia già decorso; il giudice può comunque decidere sulla legittimità dell'atto.
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