Sentenza n. 2884/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 2618/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato due intimazioni di pagamento relative a crediti per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Le amministrazioni hanno impugnato la sentenza del TAR Veneto deducendo, in primo luogo, l'erroneità dell'accertamento della prescrizione, sostenendo che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata nel 2008, che la competenza alla riscossione era transitata da Ader ad Agea nel 2009 e nuovamente ad Ader nel 2020, e che i termini dovevano essere computati considerando le sospensioni previste per il passaggio dei residui e per l'emergenza COVID-19. In secondo luogo, hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso di primo grado, ritenendo che le censure relative alla debenza del credito e alla prescrizione avrebbero dovuto essere proposte contro la cartella, anziché contro le successive intimazioni di pagamento. L'appellata si è opposta alla produzione documentale in appello e ha riproposto, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., i motivi assorbiti in primo grado, relativi a difetto di motivazione, mancata allegazione della cartella, mancata indicazione delle campagne lattiere, genericità degli interessi, violazione del contraddittorio, prescrizione, violazione della normativa comunitaria e nullità dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando l'annullamento delle intimazioni di pagamento per prescrizione. Ha ritenuto applicabile il termine ordinario decennale e ha individuato quale dies a quo la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 30 ottobre 2008. Poiché tra tale data e la notifica delle intimazioni, avvenuta nel novembre 2021, erano trascorsi oltre tredici anni, il credito risultava prescritto, essendosi estinto già il 30 ottobre 2018. Le amministrazioni non hanno provato l'esistenza di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella. I passaggi interni di competenza tra AGEA e Ader sono stati ritenuti irrilevanti nei confronti del debitore e inidonei a interrompere la prescrizione, perché meri trasferimenti amministrativi privi di una manifestazione esterna della volontà di esercitare il credito. Sono state ritenute irrilevanti anche le sospensioni dei termini invocate, intervenute quando il credito era già estinto. Il Collegio ha inoltre osservato che le censure d'appello erano formulate in modo non organico e con dubbia ammissibilità, ma le ha comunque esaminate e respinte nel merito. I motivi assorbiti riproposti dall'appellata sono stati dichiarati improcedibili per carenza di interesse. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori, con contributo unificato a loro carico.
Norme richiamate
art. 101 c.p.a.
riproponeva ai sensi dell’art. 101 c.p.a. i restanti motivi di ricorso rimasti assorbiti
La parte appellata può riproporre in appello i motivi assorbiti non esaminati dal giudice di primo grado; tali motivi diventano improcedibili per carenza di interesse quando l'appello principale è respinto e la decisione favorevole viene confermata.
D.L. 5/2009, convertito dalla L. 33/2009
con l’entrata in vigore del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni, dalla L. 33/2009, la competenza per la riscossione per tutte le campagne lattiere è diventata di competenza di Agea
La disciplina ha comportato il trasferimento di competenze amministrative nella riscossione, ma tale trasferimento interno non incide sul decorso della prescrizione nei confronti del debitore e non costituisce atto interruttivo.
artt. 2943 e 2944 c.c.
La decisione applica il principio secondo cui la prescrizione può essere interrotta solo da un atto esterno idoneo a manifestare al debitore la volontà di esercitare il diritto, non da meri passaggi interni di competenza amministrativa.
Massime di principio
- Per un credito portato da una cartella di pagamento, il termine di prescrizione decorre dalla notificazione della cartella e deve essere verificata l'esistenza di atti interruttivi nel periodo successivo alla sua notificazione e anteriore agli atti esecutivi successivi.
- I trasferimenti interni di competenza o di residui tra amministrazioni e agenti della riscossione non interrompono la prescrizione nei confronti del debitore, perché costituiscono meri passaggi amministrativi privi di una manifestazione esterna della volontà di esercitare il credito.
- Le sospensioni legali dei termini non possono essere invocate per impedire la prescrizione quando, prima dell'inizio del periodo di sospensione, il credito si è già estinto per decorso del termine prescrizionale.
- L'amministrazione che intenda contestare l'accertamento della prescrizione deve provare l'esistenza e l'idoneità degli atti interruttivi compiuti dopo la notificazione della cartella di pagamento.
- Quando l'appello è respinto e la sentenza favorevole di primo grado è confermata, i motivi assorbiti riproposti dall'appellato diventano improcedibili per carenza di interesse.
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