Ordinanza n. 610/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, che aveva accolto la domanda cautelare contro un provvedimento di interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Prefettura ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva sospeso gli effetti del provvedimento impugnato su domanda della società. Nella fase cautelare, la questione centrale ha riguardato la rilevanza del trasferimento della sede legale della società: l'impresa non aveva dimostrato che il trasferimento fosse intervenuto e fosse opponibile prima dell'emissione dell'interdittiva antimafia. Il trasferimento non poteva essere provato mediante il solo verbale assembleare, dovendosi fare riferimento alla pubblicità legale dell'operazione mediante iscrizione nel registro delle imprese. Il Collegio ha inoltre considerato non opponibile alla Prefettura procedente il trasferimento della sede sociale effettuato nel corso del procedimento diretto all'emanazione dell'interdittiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Con valutazione sommaria e impregiudicata ogni decisione sulle questioni di rito, ha ritenuto che la società non avesse dato evidenza del trasferimento della sede legale in tempo utile rispetto all'emissione del provvedimento. Ai fini dell'opponibilità, rileva la data dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese e non quella del verbale assembleare. In ogni caso, il trasferimento intervenuto durante il procedimento per l'adozione dell'interdittiva non è opponibile alla Prefettura procedente. Quanto al periculum in mora, il bilanciamento degli interessi ha condotto a ritenere prevalente l'interesse pubblico a evitare l'afflusso di denaro pubblico verso imprese suscettibili di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
d.lgs. 159/2011
La decisione riguarda il procedimento di interdittiva antimafia e la tutela dell'interesse pubblico a impedire l'afflusso di denaro pubblico verso imprese esposte al condizionamento della criminalità organizzata.
Massime di principio
- Ai fini dell'opponibilità alla pubblica amministrazione del trasferimento della sede legale di una società, non è sufficiente la data del verbale assembleare: occorre fare riferimento alla data della pubblicità legale mediante iscrizione nel registro delle imprese.
- Il trasferimento della sede sociale effettuato nel corso del procedimento finalizzato all'adozione di un'interdittiva antimafia non è opponibile alla Prefettura procedente.
- Nella valutazione cautelare relativa a un'interdittiva antimafia, il periculum in mora deve essere bilanciato tenendo conto della prevalenza dell'interesse pubblico a evitare l'afflusso di denaro pubblico verso imprese potenzialmente condizionate dalla criminalità organizzata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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